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Art. 74 — Legittimazione all’azione civile

Art. 74 — Legittimazione all’azione civile

1. L’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all’articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali [ 90 c.p.p.], nei confronti dell’imputato e del responsabile civile.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 48603/2017

In tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, è ammessa la costituzione di parte civile per far valere il risarcimento del danno all’immagine arrecato all’ente pubblico, non essendo prevista una riserva di giurisdizione esclusiva in favore del giudice contabile, in quanto l’art.17, comma 3-ter, legge 3 agosto 2009, n.102, nel prevedere la proposizione dell’azione risarcitoria da parte della Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti nel giudizio erariale, si limita a circoscrivere oggettivamente l’ambito di operatività dell’azione, senza introdurre una preclusione alla proposizione della stessa dinanzi al giudice ordinario.

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Cass. pen. n. 38837/2017

Sussiste la legittimazione alla costituzione di parte civile dell’Università degli studi in relazione alla condotta illecita [nella specie, violenza sessuale] di un dipendente, posta in essere in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni e nei confronti di altri dipendenti, a loro volta intenti all’assolvimento dei propri compiti, essendo tale condotta idonea, qualora abbia avuto risonanza pubblica, ad arrecare un danno all’immagine ed alla credibilità dell’ente, determinato dal discredito e dal sentimento di sfiducia derivante dalla consumazione di reati da parte di pubblici dipendenti in danno di altri all’interno dell’ente stesso.

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Cass. pen. n. 30297/2017

In tema di costituzione di parte civile, anche l’assemblea di condominio può esercitare direttamente nel giudizio penale l’azione civile per il risarcimento dei danni subiti dal condominio, senza che sia all’uopo necessario conferire uno specifico mandato all’amministratore.

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Cass. pen. n. 6380/2017

In tema di esercizio dell’azione civile nel processo penale, la parte civile può limitarsi ad allegare genericamente di aver subito un danno dal reato, senza incorrere in alcuna nullità, in quanto il giudice ha sempre la possibilità di pronunciare condanna generica, là dove ritenga che le prove acquisite non consentano la liquidazione del danno con conseguenti effetti sull’onere di allegazione e prova spettante alla parte civile.

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Cass. pen. n. 14768/2016

La legittimazione all’azione civile nel processo penale va verificata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dalla parte a fondamento dell’azione, in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed indipendentemente dalla effettiva titolarità del vantato diritto al risarcimento dei danni, il cui accertamento riguarda il merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza, ed è collegato all’adempimento dell’onere deduttivo e probatorio incombente sull’attore. [Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione che, dopo aver ammesso la costituzione delle parti civili che asserivano di aver subito un danno per effetto della morte del loro congiunto in conseguenza del sinistro stradale, ne rigettava la domanda di risarcimento per non aver fornito adeguata evidenza della loro qualità di congiunti e aventi diritto a seguito della morte della parte offesa].

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Cass. pen. n. 52752/2014

In tema di reati tributari, il danno economico da risarcire all’Agenzia delle Entrate costituita parte civile nel processo penale non comprende in ogni caso la somma corrispondente all’imposta evasa in quanto, generalmente, la commissione dell’illecito penale non comporta l’estinzione, la inesigibilità o l’impossibilità di procedere alla riscossione coattiva del credito tributario nei confronti del contribuente, con i mezzi coattivi previsti dalla disciplina del settore.

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Cass. pen. n. 46084/2014

Legittimato all’esercizio dell’azione civile nel processo penale non è solo il soggetto passivo del reato ma anche il danneggiato che abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all’azione od omissione del soggetto attivo del reato; tale rapporto di causalità sussiste anche quando il fatto reato, pur non avendo determinato direttamente il danno, abbia tuttavia determinato uno stato tale di cose che senza di esse il danno non si sarebbe verificato. [In applicazione del principio, la Corte ha affermato la legittimazione alla costituzione di parte civile della società assicuratrice di bene oggetto di incendio doloso, cagionato dall’assicurato, con riferimento ai profili del lucro cessante, per il pregiudizio derivante dal mancato pagamento degli ulteriori premi, e del danno emergente, avendo riguardo alle spese per l’istruttoria avviate a seguito della denuncia di sinistro].

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Cass. pen. n. 23288/2014

È legittimata a costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni derivanti da crimini di guerra commessi durante la seconda guerra mondiale l’Associazione Nazionale Partigiani Italiani [A.N.P.I.], anche se costituita in epoca successiva ai fatti di reato, in applicazione dell’art. 74 c.p.p., che attribuisce l’azione civile al soggetto al quale il reato ha arrecato danni nonché ai suoi successori universali, posto che l’ANPI, per statuto, si pone in linea di continuità per successione con i gruppi e le formazioni partigiane.

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Cass. pen. n. 19487/2014

In tema di costituzione di parte civile, il rapporto di convivenza, connotato da stabilità, con la vittima di un omicidio colposo rappresenta una legittima “causa petendi” al fine di ottenere il risarcimento dell’eventuale danno sia patrimoniale sia morale. [In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse ammesso la convivente di persona deceduta a causa di infortunio sul lavoro a costituirsi parte civile, previo accertamento congruamente motivato in ordine alla stabilità del rapporto di convivenza].

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Cass. pen. n. 43748/2013

È abnorme il provvedimento del tribunale che, all’esito del dibattimento, modificando una propria precedente ordinanza ritualmente emessa in fase di atti preliminari, ammetta una parte civile originariamente esclusa. [Fattispecie in cui il giudice aveva revocato l’ordinanza con cui aveva ritenuto che la costituzione di parte civile, effettuata nei confronti degli imputati in un procedimento, non potesse ritenersi automaticamente estesa anche agli imputati di un procedimento riunito].

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Cass. pen. n. 18615/2013

La condanna di più imputati al pagamento delle spese in favore della parte civile deve ritenersi regolata dall’art. 97 cod. proc. civ. per cui ciascuno dei soccombenti è condannato in proporzione al rispettivo interesse nella causa, applicandosi, invece, la solidarietà nel solo caso di interesse comune.

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Cass. pen. n. 150/2013

In materia di reati associativi, il Comune nel cui territorio l’associazione a delinquere si è insediata ed ha operato ha titolo alla costituzione di parte civile in relazione al danno che la presenza dell’associazione stessa ha arrecato all’immagine della città, allo sviluppo turistico ed alle attività produttive ad esso collegate.

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Cass. pen. n. 4364/2012

Non è abnorme l’ordinanza con cui il giudice esclude la costituzione della parte civile per la mancanza di un rapporto di causalità diretta tra il danno ed i fatti di cui all’imputazione, in quanto rientra nel potere – dovere del giudice valutare l’ammissibilità della costituzione di parte civile.

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Cass. pen. n. 14251/2011

L’azione civile per le restituzioni e/o il risarcimento del danno nel processo penale non spetta “iure successionis” ai successibili che non siano eredi e quindi successori universali, non escludendosi però, per i successibili che siano prossimi congiunti della vittima, la legittimazione ad agire “iure proprio” per il ristoro dei danni patrimoniali e soprattutto non patrimoniali sofferti.

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Cass. pen. n. 2545/2010

In tema di statuizioni civili all’esito di giudizio penale, nulla vieta che il giudice penale, riscontrando l’esistenza tanto di danni morali quanto di danni patrimoniali, provveda direttamente, sussistendone le condizioni, alla liquidazione dei primi e rinvii, per gli altri, alla sede civile.

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Cass. pen. n. 19081/2009

Nei procedimenti penali per reati ambientali la costituzione di parte civile delle associazioni ambientaliste in sostituzione degli enti territoriali, già consentita dall’art. 9, comma terzo, del D.L.vo n. 267 del 2000, successivamente abrogato dall’art. 318, comma secondo, del D.L.vo n. 152 del 2006, è subordinata alla mera inerzia di tali enti, senza che rilevino le ragioni della stessa. [Fattispecie di ritenuta legittimità della costituzione del W.W.F. in presenza del rilascio del certificato di compatibilità paesaggistica da parte del Comune].

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Cass. pen. n. 35616/2007

In tema di azione civile nel processo penale, l’imputato legalmente interdetto ha piena capacità e legittimazione processuale per resistere alla domanda restitutoria e/o risarcitoria proposta nei suoi confronti dalla parte civile.

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Cass. pen. n. 38809/2005

In tema di legittimazione all’esercizio dell’azione civile, quale disciplina dall’art. 74 c.p.p., nella parte in cui essa viene attribuita ai «successori universali» del soggetto al quale il reato ha recato danno, deve escludersi che possano a tale titolo essere legittimati all’azione coloro i quali, pur essendo compresi tra i successibili, non siano però successori universali, a cagione della presenza di altri eredi legittimi, ferma restando, naturalmente, la possibilità, anche per essi, di agire jure proprio per il risarcimento del danno non patrimoniale eventualmente subito quali prossimi congiunti della vittima.

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Cass. pen. n. 43238/2002

È ammissibile, in un procedimento per reati ambientali, la costituzione di parte civile di una Associazione ricompresa tra quelle di cui agli artt. 13 e 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349, atteso che a tali associazioni è riconosciuto il diritto di intervenire in giudizio ogni qual volta una determinata condotta possa avere recato danno all’ambiente o ad uno dei suoi componenti essenziali, e ciò in considerazione del ruolo svolto da tali associazioni, che è quello di assecondare l’attività dello Stato nella salvaguardia dell’ambiente.
Le associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell’art. 13 della legge 6 luglio 1986, n. 349 possono proporre le azioni risarcitorie conseguenti a danno ambientale, di competenza del giudice ordinario, che spettano al Comune o alla Provincia, ma l’eventuale risarcimento del danno deve essere liquidato in favore dell’Ente sostituito.
Le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’art. 13 della legge 6 luglio 1986 n. 349 possono costituirsi parte civile nei procedimenti per reati ambientali, ma non possono richiedere ed ottenere la condanna dell’imputato al risarcimento in proprio favore dei danni materiali e/o morali eventualmente conseguenti, spettando alle stesse la sola rifusione delle spese processuali.

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Cass. pen. n. 29667/2002

Nei procedimenti per violazioni urbanistico-edilizie è legittima la costituzione di parte civile del Comune nel cui territorio insiste l’opera, atteso che nell’ente locale è identificabile una situazione di interesse personale e differenziato distinto dall’interesse diffuso all’osservanza delle norme urbanistiche comune alla generalità dei cittadini. In tal caso il danno discende dall’offesa al bene specifico individuato proprio nel territorio il cui assetto urbanistico viene ad essere pregiudicato dall’intervento abusivo.

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Cass. pen. n. 10077/2002

Non sussiste l’interesse della parte civile a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna che abbia escluso per l’imputato l’aggravante della premeditazione [art. 577 n. 3 c.p.p.] la quale, pur incidendo sulla gravità del disvalore sociale del fatto e potendo determinare una più grave sanzione, non influisca sulla entità della pretesa risarcitoria, che in sede civile potrà dar luogo ad una adeguata liquidazione del danno subito, indipendentemente dall’entità della pena inflitta all’imputato e, quindi, dal particolare disvalore del fatto connesso alla sussistenza della premeditazione.

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Cass. pen. n. 32957/2001

Non è risarcibile il «danno all’immagine» derivante da reato ad un ente pubblico, in quanto tale danno è riferibile soltanto a sofferenze fisiche o psichiche proprie di una persona fisica. [In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha ritenuto non risarcibile il danno all’immagine di un comune, costituitosi parte civile in un procedimento a carico del sindaco per il delitto di omissione di atto d’ufficio].

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Cass. pen. n. 5613/2000

In tema di risarcimento del danno, il soggetto legittimato all’azione civile è il danneggiato che non necessariamente si identifica con il soggetto passivo del reato in senso stretto, ma è chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all’azione o all’omissione del soggetto attivo del reato. [Fattispecie relativa a vicini di casa parte civile in processo per abuso edilizio].

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Cass. pen. n. 12/1999

Nel giudizio di applicazione della pena a norma degli artt. 444 e segg. c.p.p., il giudice, se non può apprezzare la fondatezza della domanda della parte civile, ha, invece, il potere-dovere di valutare la sua legittimazione alla costituzione, anche ai fini della condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali in favore di essa.

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Cass. pen. n. 1464/1999

In materia di enti ed associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato, gli enti territoriali, come il comune, certamente rappresentativi genericamente degli interessi delle collettività locali, non possono considerarsi esponenziali di quegli interessi specifici tutelati dalla normativa contro la violenza sessuale. Ciò tanto più ove si consideri che la legge n. 66/1996 ha collocato tutte le ipotesi criminose aventi ad oggetto violenza sessuale tra i «Delitti contro la persona» [titolo XII del codice penale] e non più tra quelli contro la moralità pubblica ed il buon costume [titolo IX]. Con questa nuova collocazione sistematica è palese che il legislatore, quindi l’ordinamento, ha voluto privilegiare la tutela della persona, quale soggetto autonomo libero di autodeterminarsi, rispetto a quella dei valori morali della collettività.

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Cass. pen. n. 795/1999

Nel procedimento penale relativo al reato di esercizio abusivo di una professione, di cui all’art. 348 c.p., la costituzione di parte civile dell’associazione professionale [nella specie, l’Associazione nazionale medici dentisti — ANDI —] mira a tutelare l’interesse all’esercizio esclusivo della professione in una determinata area da parte dei soggetti abilitati. Ne deriva che al danno consistente nell’offesa all’interesse circostanziato riferibile alla associazione si aggiunge anche quello patrimoniale, derivante dal reato, a causa della concorrenza sleale subita in un determinato contesto territoriale dai professionisti iscritti.

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Cass. pen. n. 3529/1997

Nel reato di abuso d’ufficio la parte offesa è solo la Pubblica Amministrazione in quanto titolare dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice che è costituito dal buon andamento, dalla imparzialità e dalla trasparenza [dell’azione] dei pubblici ufficiali. Il privato che abbia eventualmente subito un danno ingiusto, è semplicemente soggetto danneggiato, legittimato a costituirsi parte civile nel processo penale, ma destinato a rimanere assente nella fase delle indagini preliminari. Pertanto così come non è legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta del P.M. di archiviazione, non è nemmeno legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione del Gip.

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Cass. pen. n. 9475/1997

Fermo il principio che la valutazione dell’ammissibilità della costituzione di parte civile, sia nel giudizio di primo grado sia negli ulteriori stati e gradi di giudizio, non può prescindere dal criterio dell’interesse, deve ritenersi che la parte civile ha, per definizione, interesse [a prescindere dalle statuizioni di carattere civile coinvolgenti i suoi diritti al risarcimento dei danni e alle restituzioni derivanti dal reato] anche all’affermazione della responsabilità penale dell’imputato, in quanto la decisione relativa si pone come presupposto del riconoscimento o della negazione di tali diritti. Ne consegue che, se i reati contestati all’imputato siano più di uno, la parte civile ha interesse a che sia affermata la responsabilità per tutti i reati [o per il maggior numero possibile di essi] perché da tale affermazione dipende il diritto ad un risarcimento del danno maggiore o minore.

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Cass. pen. n. 690/1997

Nel reato di falsa testimonianza il bene giuridico protetto è il normale svolgimento dell’attività giudiziaria; soggetto passivo del medesimo è dunque la collettività e non già la persona che per la violazione della norma subisca danni rilevanti e risarcibili sul piano civile: quest’ultima conseguentemente non ha diritto ad essere informata della richiesta di archiviare presentata dal pubblico ministero con riguardo a procedimento relativo a denuncia per il suddetto delitto

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Cass. pen. n. 9723/1996

In materia di reati tributari risulta priva di fondamento la pretesa della parte civile, quale persona tenuta all’adempimento dell’obbligazione erariale, nell’ipotesi in cui sia stata applicata l’amnistia. Invero presupposto indefettibile per tale applicazione è l’effettivo pagamento delle somme dovute all’erario e d’altro canto il soddisfacimento de quo si estende a tutti i soggetti interessati e cioè al contribuente ed a chiunque vi abbia interesse.

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Cass. pen. n. 8699/1996

In tema di legittimazione degli enti e delle associazioni ecologistiche a costituirsi parte civile, deve ritenersi che quando l’interesse diffuso alla tutela dell’ambiente non è astrattamente connotato, ma si concretizza in una determinata realtà storica di cui il sodalizio ha fatto il proprio scopo, diventando la ragione e, perciò, elemento costitutivo di esso, è ammissibile la costituzione di parte civile di tale ente, sempre che dal reato sia derivata una lesione di un diritto soggettivo inerente allo scopo specifico perseguito. Pertanto è, in primis, configurabile, in capo alle associazioni ecologistiche, la titolarità di un diritto soggettivo e di un danno risarcibile, individuabile nella salubrità dell’ambiente, sempre che una articolazione territoriale colleghi le associazioni medesime ai beni lesi, sicché esse sono legittimate all’azione “aquiliana” per la difesa del proprio diritto soggettivo alla tutela dell’interesse collettivo alla salubrità dell’ambiente; è, inoltre, ipotizzabile la lesione del diritto della personalità dell’ente e la conseguente facoltà delle associazioni di protezione ambientale di agire per il risarcimento dei danni morali e materiali relativi all’offesa, diretta ed immediata, dello “scopo sociale”, che costituisce la finalità propria del sodalizio. [Nella specie la S.C. ha ritenuto che l’associazione Lega ambiente – ente esponenziale della comunità in cui trovasi il bene collettivo oggetto di lesione ed avente a scopo la salvaguardia degli interessi lesi dal reato – era legittimata a costituirsi parte civile, ai sensi degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., sia per la tutela del diritto collettivo all’ambiente salubre sia per la protezione del diritto della personalità in conseguenza del discredito derivante alla propria sfera funzionale dalla condotta illecita].

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Cass. pen. n. 1266/1996

Il danneggiato, cui ai sensi degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p. spetta il risarcimento e che si può, ma non si deve necessariamente, identificare col soggetto passivo del reato in senso stretto, è chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all’azione o all’omissione del soggetto attivo del reato.

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Cass. pen. n. 3503/1996

La legittimazione a costituirsi parte civile delle associazioni ambientaliste deriva sia dalla tutela del diritto assoluto all’ambiente salubre, che, in quanto riferito ad una dimensione collettiva, si invera pure in tutte quelle associazioni di protezione ambientale rappresentative delle singole comunità partecipi dell’ambiente che si assume danneggiato o leso e si presentano quindi quali enti esponenziali della comunità in cui trovasi il bene collettivo oggetto di lesione sia dalla protezione del diritto della personalità per il discredito derivante alla propria sfera «funzionale». Il rapporto tra territorio, situazione storica specifica e definita ed associazione ambientalista non si deve necessariamente rinvenire nella previsione della tutela di quella zona nello scopo statutario primario ed essenziale di dette associazioni, ma si evince dall’attività svolta dalle sezioni provinciali, come tali radicate sul territorio, nell’attuazione di fini statutari più ampi e relativi alla protezione di diritti soggettivi assoluti determinati o determinabili, inerenti ad una collettività, ma non limitati alla singola zona ed ad un solo bene, ma comprensivi di tutta la provincia, purché non si tratti di interessi indeterminati ed astratti.

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Corte cost. n. 60/1996

Sono illegittimi costituzionalmente, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., i commi uno e due dell’art. 270 del codice penale militare di pace, essendo illegittima la diversità di disciplina tra processo penale militare e processo penale ordinario in ordine alla possibilità di esercitare l’azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno.

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Cass. pen. n. 10540/1994

Poiché la pretesa risarcitoria del danno morale ha natura strettamente personale, legittimato attivo alla relativa richiesta, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, è soltanto la vittima del reato, e pertanto tale legittimazione non viene meno, ai sensi dell’art. 46, comma primo, n. 1 L. fall., per effetto della dichiarazione di fallimento dell’interessato.

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Cass. pen. n. 7275/1994

In tema di risarcimento del danno derivante dall’alterazione dell’ambiente, le associazioni deputate alla sua tutela ed i privati cittadini non sono legittimati alla costituzione di parte civile, che è collegata all’azione risarcitoria, spettante esclusivamente allo Stato ed agli enti territoriali [esempio: regioni, province, comuni], sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo. Ai cittadini è riconosciuto soltanto il potere di denuncia. Alle menzionate associazioni è attribuita una facoltà di intervento, con poteri considerati identici — per fictio iuris — a quelli della parte offesa, al cui consenso è subordinato l’esercizio dell’intervento stesso, limitato comunque a non più di una di tali organizzazioni. [Nella specie trattavasi di procedimento per costruzione senza concessione ed in violazione dell’art. 734 c.p. e della L. 8 agosto 1985, n. 431 e di discarica abusiva per lavori appaltati dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, concernenti la realizzazione di una stazione radio con traliccio metallico e posa in opera di cavo coassiale in zona di alto valore paesaggistico e storico. Ammessa dal pretore la costituzione di parte civile di associazioni ambientalistiche, di un movimento politico e di un cittadino singolo, la corte d’appello aveva escluso il risarcimento del danno, riconosciuto dal primo giudice, ed aveva condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e di difesa. La Cassazione, nell’affermare il principio sopra trascritto, ha annullato le statuizioni civili rilevando che, anche ai limitati fini dell’intervento, mancava il consenso della parte offesa].

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Cass. pen. n. 2123/1993

Sussiste legittimazione alla costituzione di parte civile di un partito politico nel procedimento penale per omicidio volontario di un associato, soprattutto se rivestiva importanti incarichi e svolgeva funzioni di preminente importanza per il partito in sede locale. Il venir meno dell’associato è, invero, fonte di pregiudizio all’immagine, di minore competitività e capacità di incidere nel contesto sociale e, pertanto, costituisce un fatto ingiusto fonte certa di un danno altrettanto ingiusto e per ciò stesso risarcibile. Il partito di appartenenza viene così ad assumere non soltanto la veste di persona offesa dal reato ma anche di soggetto danneggiato, abilitato, quindi, a promuovere anche nell’ambito del processo penale le proprie ragioni e, quindi, ricostituirsi parte civile a tutela dei propri interessi. [Nella specie trattavasi di assessore comunale del Psi].

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Cass. pen. n. 59/1990

Gli enti e le associazioni sono legittimati all’azione risarcitoria, anche in sede penale mediante costituzione di parte civile, ove dal reato abbiano ricevuto un danno a un interesse proprio, sempreché l’interesse leso coincida con un diritto reale o comunque con un diritto soggettivo del sodalizio, e quindi anche se offeso sia l’interesse perseguito in riferimento a una situazione storicamente circostanziata, da esso sodalizio preso a cuore e assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, come tale oggetto di un diritto assoluto ed essenziale dell’ente. Ciò sia a causa dell’immedesimazione fra l’ente stesso e l’interesse perseguito, sia a causa dell’incorporazione fra i soci ed il sodalizio medesimo, sicché questo, per l’affectio societatis verso l’interesse prescelto e per il pregiudizio a questo arrecato, patisce un’offesa e perciò anche un danno non patrimoniale dal reato.
Nel procedimento penale relativo al reato di esercizio abusivo di una professione, possono costituirsi parte civile le associazioni professionali, il cui interesse all’esercizio esclusivo della professione da parte degli iscritti in una delimitata area, coincide con l’interesse dello Stato a che la professione di cui si tratti sia esercitata soltanto da coloro che vi siano abilitati. In tale ipotesi, per quel che riguarda l’associazione professionale, al danno consistente nell’offesa all’interesse circostanziato preso a cuore dall’associazione medesima, si aggiunge il danno anche patrimoniale ad essa derivante dal reato di esercizio abusivo della professione a causa della concorrenza sleale subita in quel determinato contesto territoriale dai professionisti iscritti. [Nella fattispecie è stata riconosciuta l’ammissibilità della costituzione di parte civile dell’associazione medici dentisti italiani, sezione di Forlì, nei confronti di numerosi odontotecnici della zona imputati del reato di cui all’art. 348 c.p.].

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