Cass. pen. n. 22601 del 16 giugno 2005

Testo massima n. 1


Il potere di costituirsi parte civile è attribuito alla persona offesa o al danneggiato, che lo possono delegare con il rilascio di procura speciale ad un terzo o allo stesso difensore. Nell'ipotesi in cui il difensore, al quale sia stata conferita anche procura speciale ad causam, nomini un sostituto processuale ai sensi dell'art. 102 c.p.p., al sostituto sono attribuiti i poteri conferiti al difensore con il mandato alle liti (rappresentanza processuale), ma non i poteri di natura sostanziale o processuale, quale il potere di costituirsi parte civile.

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