Art. 76 – Codice di procedura penale – Costituzione di parte civile

1. L'azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale [122 c.p.p.], mediante la costituzione di parte civile

2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo [84, 92 c.p.p.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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