Art. 76 – Codice di procedura penale – Costituzione di parte civile
1. L'azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale [122 c.p.p.], mediante la costituzione di parte civile
2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo [84, 92 c.p.p.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 5433/2020
La declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto non consente di decidere sulla domanda di liquidazione delle spese proposta dalla parte civile, poichè si può far luogo alle statuizioni civili nel giudizio penale solo in presenza di una sentenza di condanna o nelle ipotesi previste dall'art. 578 cod. proc. pen., tra le quali non rientra quella di cui all'art. 131-bis cod. pen. (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 13/11/2019).
Cass. civ. n. 13348/2018
In tema di violazione degli arresti domiciliari, il fatto di lieve entità di cui all'art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen. si riferisce a violazioni di modesto rilievo ovvero a quelle che non sono in grado di smentire la precedente valutazione di idoneità della misura degli arresti domiciliari a tutelare le esigenze cautelari. (Nella fattispecie la Suprema Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento che aveva disposto la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere, ai sensi dell'art. 276, comma 1-ter, cod.proc.pen. nei confronti di imputato che si era allontanato dal luogo di detenzione domiciliare recandosi nella contigua abitazione dei genitori sita nel medesimo pianerottolo, per sottoporsi ad una visita medica non autorizzata).
Cass. civ. n. 29154/2018
L'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, è ammissibile anche quando non contenga l'espressa indicazione che l'atto è proposto ai soli effetti civili.
Cass. civ. n. 51820/2018
In tema di impugnazioni, il giudice di appello, in mancanza di gravame del pubblico ministero, non può disporre la confisca dei terreni abusivamente lottizzati di cui all'art. 30 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non ordinata o esclusa dal giudice di primo grado, ostandovi divieto di reformatio in peius. (In motivazione la Corte ha precisato che all'omissione del provvedimento può ovviarsi in sede di esecuzione, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 31088/2018
È inoppugnabile il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, investito dell'opposizione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di restituzione di beni sequestrati, rimette le parti dinanzi al giudice civile per la risoluzione della questione sulla proprietà, in quanto esso non ha contenuto decisorio, né formale, né sostanziale, ma ha natura interlocutoria e non pregiudica i diritti delle parti che possono essere fatti valere nel giudizio civile. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'ipotesi in cui la controversia civile non sia ancora stata instaurata al momento della rimessione non costituisce fattore di indebolimento della tutela dei diritti delle parti e non esclude, pertanto, la natura interlocutoria della decisione).
Cass. civ. n. 7925/2017
Il provvedimento con cui è disposta la sostituzione della misura cautelare con altra più grave ex art. 276 cod. proc. pen., non è immediatamente ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma secondo, dello stesso codice, ma è impugnabile solo con l'appello davanti al tribunale della libertà, ai sensi del precedente art. 310. (Nella specie, la Corte ha qualificato l'impugnazione come appello, disponendo la trasmissione degli atti al tribunale competente).
Cass. civ. n. 3083/2017
La parte civile è legittimata a proporre appello avverso la sentenza di primo grado di assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto al fine di chiedere al giudice dell'impugnazione di affermare la responsabilità dell'imputato, sia pure incidentalmente e ai soli fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno, ancorché in mancanza di una precedente statuizione sul punto, ferma restando, nel caso di appello della sola parte civile, l'intangibilità delle statuizioni penali. (Nella fattispecie, la S.C. ha annullato la decisione che, accogliendo l'impugnazione della sola parte civile, aveva riformato la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli per intervenuta prescrizione, maturata in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado).
Cass. civ. n. 52549/2017
Sussiste l'interesse della parte civile alla partecipazione al giudizio di legittimità instaurato a seguito di ricorso del procuratore generale finalizzato ad ottenere una diversa qualificazione giuridica, "in pejus", del fatto - reato accertato, poiché da quest'ultima può derivare una differente quantificazione del danno morale da risarcire, cui si perviene tenendo conto anche della gravità del reato, suscettibile di acuire i turbamenti psichici e l'entità del patema d'animo sofferti dalla vittima.
Cass. civ. n. 18620/2017
Il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado emessa all'esito di giudizio abbreviato, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio.
Cass. civ. n. 23716/2017
In sede di esecuzione è consentito, in forza del disposto di cui all'art. 676 cod. proc. pen., disporre la confisca per equivalente del profitto del reato di cui all'art. 640 bis cod. pen., qualora la sentenza irrevocabile di applicazione della pena non vi abbia provveduto.
Cass. civ. n. 18508/2017
La dichiarazione di costituzione di parte civile può essere presentata dal procuratore speciale che sia anche difensore del danneggiato dal reato sia personalmente sia anche a mezzo di sostituto eventualmente nominato ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., limitandosi l'attività di quest'ultimo, in tal caso, al deposito dell'atto.
Cass. civ. n. 46688/2016
È inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile, ai soli effetti civili, avverso una sentenza di assoluzione per un reato abrogato e qualificato come illecito civile dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, atteso che, in assenza di efficacia vincolante del giudicato penale di assoluzione nel giudizio civile, non è ravvisabile un interesse della parte civile alla impugnazione finalizzata ad impedirne l'operatività. (In motivazione la Corte ha, altresì, precisato che il giudice penale non potrebbe, comunque, procedere al necessario.
Cass. civ. n. 7264/2016
Sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare, deducendo il vizio di incompetenza per materia, la sentenza dichiarativa di non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, emessa - dopo l'apertura del dibattimento, ma prima di procedere all'assunzione delle prove - dal giudice di pace, previa attribuzione al fatto di un'erronea qualificazione giuridica rientrante nella propria competenza (nella specie: ingiurie, in luogo di diffamazione aggravata). (In motivazione, la S.C. ha precisato che la sentenza impugnata, emessa prima dell'istruttoria dibattimentale, non avrebbe avuto efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile per il risarcimento del danno, efficacia che l'art. 651 bis cod. proc. pen. riserva alle pronunce emesse "in seguito a dibattimento") .
Cass. civ. n. 43971/2015
Nella previsione di cui all'art. 276 cod. proc. pen., relativa alla trasgressione delle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare, rientrano, per il principio di tassatività, solo le inosservanze agli obblighi espressamente previsti nel provvediemnto cautelare e non anche ogni condotta, ancorchè costituente reato, genericamente elusiva della finalità perseguita con l'imposizione del provvedimento limitativo della libertà personale. (Fattispecie in cui la Corte, ritenendo irrilevante agli specifici fini previsti dall'art. 276 cod. proc. pen. la circostanza che l'indagato, sottoposto alla misura del divieto di dimora e dell'obbligo di presentazione alla P.G., avesse commesso, senza trasgredire le prescrizioni, il reato previsto dall'art. 73, comma V, d.P.R. n. 309 del 1990, ha precisato che il fatto avrebbe potuto tuttavia assumere rilievo, ex art. 299 cod. proc. pen., per sostituire la misura, atteso l'aggravamento delle esigenze di cautela, fermo restando i limiti posti dall'art. 280, comma secondo, cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 42767/2015
Non può essere disposto, a norma dell'art. 276 cod. proc. pen., il ripristino della custodia in carcere nel caso in cui il giudice ritenga che la pericolosità del soggetto possa essere neutralizzata con gli arresti domiciliari presso una struttura sanitaria solo perché questa, in un momento successivo alla collocazione dell'indagato presso di essa, rappresenti l'impossibilità di protrarre il ricovero.
Cass. civ. n. 24234/2015
La parte civile, anche non persona offesa, è legittimata a proporre appello avverso la sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato che abbia respinto la sua domanda risarcitoria, sia perché l'art. 443 cod. proc. pen. non prevede per tale parte processuale alcun limite in ordine ai mezzi di impugnazione esperibili, sia perché deve ritenersi attribuito alla stessa dall'art. 576, comma primo, cod. proc. pen., il potere di generale accesso a tutti i mezzi di impugnazione, in coerenza con la regola dell'efficacia nel giudizio civile della sentenza assolutoria emessa nel procedimento celebrato nelle forme del rito speciale con la sua accettazione. (Principio affermato in fattispecie in cui la parte civile aveva proposto ricorso immediato per cassazione ex art. 569 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 4676/2015
Nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio col ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte.
Cass. civ. n. 489/2015
Può essere disposto d'ufficio l'aggravamento della misura cautelare a seguito della segnalazione, da parte degli organi di polizia giudiziaria, della trasgressione delle prescrizioni inerenti alla misura meno grave precedentemente applicata, trattandosi di procedura in cui le esigenze cautelari restano inalterate e che si conclude con un provvedimento sanzionatorio dovuto al comportamento trasgressivo dell'indagato e, pertanto, alla sua inaffidabilità; né, in tal caso, rileva l'ipotesi di cui all'art. 299, comma quarto, che prevede l'adozione di una misura cautelare più grave a seguito di richiesta del P.M. e presuppone l'aggravamento delle esigenze cautelari, l'accertamento della cui sussistenza richiede il contraddittorio di tutte le parti.
Cass. civ. n. 474/2015
La sopravvenuta perdita della capacità di stare in giudizio della parte civile non determina la caducazione degli atti legittimamente compiuti prima di tale evento, ma comporta solo che il processo prosegue nei confronti del soggetto legittimato in vece dell'incapace (nella specie, il tutore), il quale, a tal fine, assume la veste di parte mediante la sua costituzione, che non integra un "nuovo" atto di costituzione di parte civile.
Cass. civ. n. 46093/2014
La condotta del detenuto agli arresti domiciliari, che, autorizzato a svolgere attività lavorativa fuori dalle mura domestiche, trasgredisce alle prescrizioni imposte durante il tragitto di ritorno a casa e nell'ambito della fascia oraria assegnata per assentarsi dall'abitazione, è riconducibile all'ipotesi prevista dall'art. 276, comma primo, cod.proc.pen. e non a quella di cui al comma primo ter del medesimo articolo. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice d'appello in procedimento "de libertate", che aveva disposto la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della coercizione intramuraria, ai sensi dell'art. 276 comma primo ter, cod.proc.pen. nei confronti di imputato sorpreso all'interno di una sala giochi, durante il tragitto di ritorno dal luogo di lavoro alla sua abitazione, negli orari e nel percorso autorizzati, senza procedere ad alcuna valutazione "dell'entità, dei motivi e delle circostanza della violazione").
Cass. civ. n. 32633/2014
Il provvedimento che concede la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di primo grado non invalida le prove già assunte, ma determina il diritto dell'imputato di ottenere l'assunzione di prove nuove o la riassunzione di prove già acquisite, purché, per ciascuna prova richiesta, sia indicato il tema di indagine che si intende approfondire, di modo che il giudice possa valutare la pertinenza e la rilevanza dei mezzi istruttori di cui si domanda l'ammissione. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva rigettato la richiesta dell'imputato di rinnovazione "in toto" del dibattimento, formulata rappresentando genericamente l'esigenza che le prove venissero riassunte "in sua presenza").
Cass. civ. n. 26467/2014
In tema di impugnazione della parte civile, la presunzione di conferimento del mandato alle liti per un solo grado di giudizio può essere superata da una diversa manifestazione di volontà, che deve emergere dal mandato difensivo previsto dall'art. 100 c.p.p. e non può essere desunta né dal contenuto delle procure previste dagli artt. 76 e 122 c.p.p., né da circostanze esterne come la annotazione in calce all'atto di appello - sottoscritto dal difensore non legittimato - di una "conferma" del suo contenuto, con contestuale conferimento di "procura speciale" per l'impugnazione, non essendo previsto dalle disposizioni regolatrici della materia il potere della parte sostanziale di ratificare l'operato del difensore non legittimato.
Cass. civ. n. 7021/2014
Alla morte della persona costituita parte civile non conseguono gli effetti della revoca tacita né quelli interruttivi del rapporto processuale previsti dall'art. 300 c.p.c. - inapplicabili al processo penale, ispirato all'impulso d'ufficio - in quanto la costituzione resta valida "ex tunc". Nessuna conseguenza può quindi ricavarsi dalla mancata comparizione in grado di appello degli eredi del defunto titolare del diritto, e neppure dall'assoluta inerzia da parte degli stessi, in quanto l'art. 82, comma secondo, c.p.p., limita i casi di revoca presunta o tacita della costituzione di parte civile alle sole ipotesi di omessa presentazione delle conclusioni nel corso della discussione in fase di dibattimento di primo grado.
Cass. civ. n. 6641/2014
Costituisce revoca implicita della costituzione di parte civile la formulazione nel giudizio di primo grado di conclusioni orali consistenti nella richiesta "di condanna degli imputati come richiesto dal pubblico ministero", senza alcun richiamo alle conclusioni scritte già depositate, documentanti la richiesta risarcitoria avanzata.
Cass. civ. n. 46271/2013
In tema di misure cautelari, l'ordinanza con cui il giudice sostituisce, ex art. 276 cod. proc. pen., una misura non custodiale con quella degli arresti domiciliari determina la decorrenza "ex novo" del termine proprio di quest'ultima. (In motivazione, la Corte ha giustificato l'affermazione sulla scorta della diversa tipologia delle misure e del diverso termine di durata massima).
Cass. civ. n. 6509/2013
L'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, è ammissibile anche quando non contenga l'espressa indicazione che l'atto è proposto ai soli effetti civili.
Cass. civ. n. 4101/2013
In tema di costituzione di parte civile, l'esistenza in calce o a margine della procura speciale della sottoscrizione della parte seguita da quella del procuratore può valere, tenuto conto delle circostanze concrete, a rivelare la volontà della parte stessa di conferire a quel difensore la procura a compiere l'atto, mentre la sottoscrizione del procuratore può avere contemporaneamente la duplice finalità di autenticazione della firma del cliente e di sottoscrizione dell'atto in sé.
Cass. civ. n. 3744/2013
Configura il delitto di evasione e non l'ipotesi di trasgressione alle prescrizioni imposte, sanzionabile ex art. 276 c.p.p., l'allontanamento della persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari dal luogo di detenzione in un orario che si ponga in termini di inconciliabilità con la fascia oraria prefissata dall'autorità giudiziaria nel provvedimento cautelare. (Fattispecie nella quale l'imputato era stato sorpreso fuori della propria abitazione più di mezz'ora oltre l'orario previsto per farvici rientro).
Cass. civ. n. 1800/2013
L'erronea applicazione, da parte del giudice di cognizione, di una pena accessoria predeterminata per legge nella specie e nella durata può essere rilevata, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell'esecuzione ovvero, quando venga dedotta in sede di legittimità, anche dalla Suprema Corte.
Cass. civ. n. 19540/2013
La parte civile non è legittimata a proporre appello, né in via principale, ai sensi dell'art. 576 c.p.p., né in via incidentale, ai sensi dell'art. 595 c.p.p., avverso la sentenza di primo grado con la quale, essendosi dichiarato non doversi procedere a carico dell'imputato per intervenuta prescrizione del reato a lui ascritto, sia stata omessa ogni pronuncia sulle pretese risarcitorie della persona offesa, dovendosi escludere, in via generale, che al giudice d'appello possa chiedersi una statuizione che non sarebbe stata consentita al giudice di primo grado (atteso che questi, ai sensi dell'art. 538 c.p.p., può provvedere in ordine alle pretese civilistiche solo quando pronunci sentenza di condanna dell'imputato), e non comportando, d'altra parte, in nessun caso, la declaratoria di estinzione del reato adottata dal giudice penale pregiudizio alcuno all'utile esercizio dell'azione risarcitoria in sede civile.