Cass. pen. n. 21284 del 15 maggio 2003

Testo massima n. 1


La costituzione di parte civile, una volta validamente intervenuta in primo grado in virtù di procura speciale conferita ai sensi dell'art. 100 c.p.p., produce effetti in ogni stato e grado del processo, nel senso che il difensore della parte civile può resistere all'impugnazione dell'imputato, presentare conclusioni e la notula delle spese senza necessità di altro mandato, che è richiesto soltanto per svolgere attività non difensiva, come proporre domande o impugnare la sentenza.

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