Cass. pen. n. 5096 del 30 maggio 1997
Testo massima n. 1
Poiché la costituzione di parte civile, secondo l'espressa previsione dell'art. 76 c.p.p., «produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo», questa, una volta ammessa, ha diritto di partecipare a tutte le fasi successive del procedimento, ed anche quando non abbia interposto appello, ma si sia affidata all'impugnazione proposta dagli organi del P.M., è legittimata a costituirsi in appello e a vedersi riconoscere il risarcimento del danno in caso di condanna.
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