Cass. pen. n. 13202 del 01 febbraio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE - Giudice di pace - Condanna alla pena pecuniaria e al risarcimento del danno - Impugnazione del solo punto relativo al riconoscimento della recidiva - Appellabilità - Esclusione - Ricorso per cassazione - Possibilità - Ragioni.


L'impugnazione dell'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria e al risarcimento del danno in favore della parte civile, qualora riguardi il solo punto della recidiva, deve essere proposta con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in quanto, non comportando il riconoscimento di siffatta aggravante alcun effetto sulle disposte statuizioni civili poiché non incide sulla gravità del fatto-reato, è da escludersi l'applicazione della disposizione di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 1917 del 2011

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 574 CORTE COST.
Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 37 CORTE COST.

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