Cass. pen. n. 7038 del 23 febbraio 2011
Testo massima n. 1
La parte civile - una volta nominato il difensore che abbia accettato l'incarico - ha l'onere di accertare che l'azione civile sia stata esercitata, provvedendo ad una nuova nomina, nel caso in cui il difensore sia sospeso dall'albo professionale; ne deriva che qualora non provveda a detto adempimento, non è configurabile alcuna nullità delle notifiche effettuate alla parte civile, rappresentata dal difensore sospeso.
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