Art. 78 – Codice di procedura penale – Formalità della costituzione di parte civile
1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità:
a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante;
b) le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo [66 c.p.p.];
c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura [100 c.p.p.];
d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili [163 n. 4 c.p.c.];
e) la sottoscrizione del difensore.
1-bis. Il difensore cui sia stata conferita la procura speciale ai sensi dell'articolo 100, nonché la procura per la costituzione di parte civile a norma dell'articolo 122, se in questa non risulta la volontà contraria della parte interessata, può conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l'atto di costituzione.
2. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione [85 c.p.p.].
3. Se la procura non è apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed è conferita nelle altre forme previste dall'articolo 100, commi 1 e 2, essa è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 23755/2024
L'utilizzabilità del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, e trasmesse sulla base di ordine europeo di indagine, deve essere esclusa se il giudice italiano rileva che il loro impiego determinerebbe una violazione dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e, tra questi, del diritto di difesa e della garanzia di un giusto processo, fermo restando che l'onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata.
Cass. civ. n. 20793/2021
La disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., che ha disciplinato la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell'imputato, è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ma, ove questa sia stata disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore del citato art. 578-bis cod. proc. pen., atteso il suo carattere afflittivo.
Cass. civ. n. 13539/2020
In caso di declaratoria, all'esito del giudizio di impugnazione, di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per intervenuta prescrizione, il giudice d'appello e la Corte di cassazione sono tenuti, in applicazione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., a decidere sull'impugnazione agli effetti della confisca di cui all'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001. (In motivazione la Corte, confermando la confisca disposta nel giudizio di merito, ha precisato che deve riconoscersi al richiamo contenuto nella norma citata alla confisca "prevista da altre disposizioni di legge", formulato senza ulteriori specificazioni, una valenza di carattere generale, capace di ricomprendere anche le confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale).
Cass. civ. n. 5433/2020
La declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto non consente di decidere sulla domanda di liquidazione delle spese proposta dalla parte civile, poichè si può far luogo alle statuizioni civili nel giudizio penale solo in presenza di una sentenza di condanna o nelle ipotesi previste dall'art. 578 cod. proc. pen., tra le quali non rientra quella di cui all'art. 131-bis cod. pen. (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 13/11/2019).
Cass. civ. n. 20568/2018
All'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo il caso in cui il giudice, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, sia chiamato a valutare, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, senza limitarsi al criterio di economia processuale ex art. 129 cod. proc. pen..
Cass. civ. n. 13381/2018
In tema di procedimento di sorveglianza, non è irragionevole, né esorbita i poteri conferitigli dall'ordinamento, la decisione del magistrato di sorveglianza che, investito da un'istanza del condannato che contenga una pluralità di doglianze, provveda a separare i procedimenti, dando origine a distinti giudizi in funzione delle peculiarità di ciascun rito e dei relativi fondamenti di diritto sostanziale. (Fattispecie in cui, a fronte di una richiesta di differimento dell'esecuzione della pena per motivi di salute ai sensi degli artt. 146 e 147 cod. pen., in cui il condannato si doleva anche delle condizioni di detenzione, con espresso riferimento alla violazione dell'art. 3 CEDU, il Magistrato di sorveglianza aveva trattato in modo separato le singole questioni, aprendo un ulteriore procedimento ai fini della tutela inibitoria e risarcitoria disciplinate dagli artt. 35-bis e 35-ter ord. pen.).
Cass. civ. n. 18152/2017
L'omessa notifica alla parte civile dell'avviso di fissazione del giudizio di rinvio davanti alla Corte d'Appello, disposto a seguito di annullamento di una sentenza di assoluzione impugnata ai soli effetti civili, determina una nullità a regime intermedio, di cui all'art. 178, comma primo, cod. proc. pen. che, ove tempestivamente dedotta, comporta l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice di rinvio competente per valore in grado d'appello.
Cass. civ. n. 28959/2017
Nell'ipotesi in cui, a seguito di appello proposto dall'imputato, il giudice dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione, l'accertamento giudiziale prosegue ai soli fini dell'accertamento della responsabilità civile, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., secondo le regole e le garanzie del processo penale. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'appello che, rilevata l'intervenuta prescrizione del reato, aveva respinto la richiesta di rinnovazione dibattimentale avanzata dall'imputato in ragione del fatto che l'imputato, non avendo rinunciato alla prescrizione, aveva limitato il suo interesse alla dimostrazione dell'assenza di responsabilità ai fini civili).
Cass. civ. n. 49768/2017
In tema di limitazioni alla libertà di corrispondenza del detenuto, nel caso di richiesta da questi avanzata ai sensi dell'art. 18-ter, comma 5, ord. pen. per ottenere la consegna di missive specificamente individuate, non può il magistrato di sorveglianza, qualora le stesse non siano ancora state sottoposte al vaglio dell'autorità giudiziaria, limitarsi a dichiarare che non v'è luogo a provvedere per tale motivo, in quanto gli incombe il dovere di decidere nel merito e, a tal fine, è tenuto a fissare udienza per verificare in contraddittorio, anche attraverso approfondimenti istruttori, le ragioni del mancato inoltro delle missive alla predetta autorità.
Cass. civ. n. 24281/2017
Il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza deve svolgersi davanti al magistrato di sorveglianza con udienza pubblica, senza tuttavia la necessità che il provvedimento sia letto pubblicamente.
Cass. civ. n. 50160/2017
Nel procedimento di sorveglianza, ai fini dell'eventuale rinvio dell'udienza camerale, non è rilevante l'impedimento del difensore a seguito di concomitante impegno professionale, attesa l'assenza di espresse disposizioni normative in tal senso e la specificità del procedimento, che risiede nella necessità di assicurare celerità all'applicazione del giudicato, dovendo sopperirsi alla mancanza del difensore di fiducia con la nomina di uno d'ufficio. (In motivazione la Corte ha precisato che l'impedimento è invece rilevante nel giudizio camerale di appello nel quale trova applicazione l'art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 52435/2017
L'omessa indicazione della data di conferimento della procura speciale al difensore della parte civile non determina alcuna incertezza in ordine allo "ius postulandi" dello stesso, posto che l'art. 78, comma 3, cod. proc. pen. prevede espressamente che, qualora non venga apposta in calce o a margine dell'atto di costituzione di parte civile, la procura può essere presentata direttamente in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione, sicché in tal caso la data che fa fede è quella di deposito.
Cass. civ. n. 40688/2015
Nel procedimento di esecuzione, è affetto da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena se l'avviso di udienza non contiene l'indicazione, sia pure in forma succinta, di tale oggetto del procedimento, per la necessità di assicurare il rispetto del principio del contraddittorio. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento impugnato nella parte in cui aveva disposto la revoca della sospensione condizionale della pena su richiesta formulata in udienza dal pubblico ministero nell'ambito di procedimento attivato dal condannato per l'applicazione della continuazione tra reati oggetto di più sentenze).
Cass. civ. n. 38518/2015
Per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione di una misura cautelare personale e, segnatamente, della individuazione dei corrispondenti termini di durata massima delle fasi processuali precedenti la sentenza di merito di primo grado, deve tenersi conto, nel caso di concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale, oltre che della pena stabilita per la circostanza più grave, anche dell'ulteriore aumento complessivo di un terzo, ai sensi dell'art. 63 comma quarto, cod.pen., per le ulteriori omologhe aggravanti meno gravi. (In motivazione la Suprema Corte ha precisato che il criterio di calcolo di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen. non opera nella diversa ipotesi di concorso di più aggravanti ad effetto speciale per le quali l'incremento sanzionatorio è autonomamente indicato "ex lege", trovando in tal caso applicazione il criterio cumulativo di calcolo a fini cautelari, previsto dall'art. 278, comma primo, cod.proc.pen.).
Cass. civ. n. 9933/2015
Nel caso di fatto diverso a seguito di contestazione suppletiva effettuata dal P.M. in udienza, la parte civile già costituita non deve rinnovare la costituzione, ma può limitarsi a modificare nelle conclusioni la domanda già proposta sia con riferimento alla "causa petendi", che al "petitum".
Cass. civ. n. 9669/2015
Non causa nullità l'errore nell'indicazione del giorno della comparizione contenuta nel decreto di giudizio immediato, se pienamente riconoscibile e inidoneo a ingenerare equivoco sulla data effettiva. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che fosse nullo il decreto nel quale come data di celebrazione dell'udienza era indicata quella corrispondente al giorno e mese effettivamente stabiliti ma riferiti all'anno precedente).
Cass. civ. n. 3881/2015
L'omessa notifica all'imputato, dichiarato contumace, dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado con l'estratto del provvedimento comporta la nullità, ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. del decreto di citazione per il giudizio di appello e della sentenza emessa all'esito del relativo giudizio.
Cass. civ. n. 3797/2015
Il difensore dell'imputato non è ricompreso tra le "altre parti" cui deve essere notificato, ai sensi dell'art. 78, comma secondo, cod. proc. pen., l'atto di costituzione di parte civile presentato fuori udienza, posto che nel vigente codice di rito la nozione di "parte" deve intendersi riferita ai soggetti, attivo e passivo (pubblico ministero e imputato), dell'azione penale, nonché ai soggetti dell'eventuale azione civile proposta in sede penale (parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria).
Cass. civ. n. 3758/2015
Il divieto di concessione di benefici penitenziari (nella specie permesso premio) previsto dall'art. 58-quater, comma quarto, ord. pen. nei confronti dei condannati per i delitti di cui agli artt. 289-bis e 630 cod. pen., che non abbiano effettivamente espiato i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni, opera anche nei confronti dei soggetti che abbiano collaborato con la giustizia.
Cass. civ. n. 3326/2015
E inammissibile, per difetto di attualità dell'interesse all'impugnazione, il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale, in quanto l'incidenza della contestazione cautelare della circostanza sui termini di durata massima della custodia cautelare costituisce oggetto di situazioni future. (Fattispecie in cui, al momento della decisione della Corte, la misura cautelare era stata revocata per cessazione delle esigenze cautelari).
Cass. civ. n. 3092/2015
Il magistrato e il tribunale di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive competenze, in forza del rinvio operato dall'art. 678 c.p.p. alla disciplina del procedimento di esecuzione, sono titolari di poteri istruttori d'ufficio, con facoltà di chiedere alle autorità competenti tutti i documenti ritenuti utili ai fini della decisione e di assumere le prove occorrenti in udienza. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione del tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inutilizzabile un documento, attestante la revoca di una sanzione disciplinare irrogata durante il periodo di detenzione espiato all'estero, e prodotto dal condannato per ottenere il beneficio della liberazione anticipata, perché non redatto in lingua italiana e non corredato da traduzione asseverata da giuramento, pur essendo possibile disporre, anche d'ufficio, la traduzione).
Cass. civ. n. 15814/2015
In tema di legittimo impedimento a comparire del difensore per concomitante impegno professionale, qualora la valutazione dell'istanza di rinvio sia effettuata all'udienza immediatamente successiva rispetto a quella della quale era chiesto il rinvio e detta istanza sia rigettata, non si determina un difetto di assistenza dell'imputato, di talché non è configurabile alcuna nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen. (In motivazione la S.C. ha precisato che, se il giudice di merito ritenga, sia pure ex post, meritevole di accoglimento l'istanza medesima, dovrebbe dichiarare la nullità dell'attività istruttoria compiuta in assenza del difensore di fiducia e procedere alla rinnovazione degli atti).
Cass. civ. n. 45387/2015
Nel procedimento di prevenzione, la mancata concessione del rinvio dell'udienza in presenza di una dichiarazione del difensore di adesione all'astensione dalle udienze legittimamente proclamata dall'organismo rappresentativo della categoria, effettuata o comunicata dal difensore medesimo nelle forme e nei termini previsti dall'art. 3 primo comma del vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullità assoluta per violazione del diritto di difesa.
Cass. civ. n. 48678/2015
Il tribunale di sorveglianza, chiamato a decidere su istanza di affidamento in prova al servizio sociale, ha l'onere di acquisire di ufficio la relazione sull'osservazione del condannato, condotta in istituto, se del caso anche mediante rinvio dell'udienza, non potendo la sua mancanza agli atti ricadere negativamente sull'interessato, sempre che il beneficio richiesto sia ammissibile e che il periodo di detenzione sofferto sia idoneo a consentire l'osservazione della personalità del detenuto e ad elaborare il programma di trattamento.
Cass. civ. n. 53720/2014
In tema di impugnazioni relative a misure cautelari personali, il pubblico ministero può introdurre nuovi elementi probatori a carico, all'udienza di riesame, ma il tribunale, al fine di assicurare la piena applicazione del contraddittorio, deve assegnare all'indagato un congruo termine a difesa, in difetto del quale si configura un'ipotesi di nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'assistenza del medesimo.
Cass. civ. n. 43481/2014
È ammissibile la costituzione di parte civile, ancorché la sottoscrizione del difensore sia apposta esclusivamente in calce alla procura speciale rilasciata dalla persona offesa e non alla dichiarazione di costituzione sottoscritta dal solo interessato, considerato che essa è sufficiente ad integrare il requisito della sottoscrizione del difensore in calce all'atto di costituzione, previsto dall'art. 78, comma primo, lett. e) cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 29677/2014
Qualora il decreto che dispone il giudizio destinato all'imputato venga per errore notificato presso lo studio del difensore di fiducia invece che al domicilio validamente eletto, sussiste una nullità non assoluta, ma a regime intermedio, come tale deducibile a pena di decadenza nei termini previsti dall'art. 491 c.p.p., in quanto l'atto deve ritenersi comunque giunto a conoscenza dell'interessato (Fattispecie nella quale, pur essendo intervenuta la revoca dell'elezione di domicilio, il difensore di fiducia, la cui nomina non era stata del pari revocata, non aveva formulato alcuna osservazione sulla regolarità della notificazione del decreto che dispone il giudizio emesso dal g.u.p.).
Cass. civ. n. 25807/2014
L'acquisizione della relazione di consulenza tecnica di parte (nella specie, del pubblico ministero) in assenza della previa audizione del suo autore non ne comporta l'inutilizzabilità, ma integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178, comma primo, lett. c), c.p.p., soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 e alla sanatoria di cui all'art. 183, comma primo, lett. a), c.p.p.; ne deriva che, in tal caso, la parte presente al compimento di detta nullità deve dolersene immediatamente nelle forme prescritte, pena la decadenza dal potere di deducibilità e la conseguente sanatoria dovuta all'accettazione degli effetti dell'atto.
Cass. civ. n. 20336/2014
È viziata dalla nullità di ordine generale di cui all'art. 178, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che dichiara l'estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità senza procedere a fissare l'udienza prevista dall'art. 186, comma nono bis, cod. strada, in quanto tale omissione incide sulla partecipazione del P.M. al procedimento.
Cass. civ. n. 9284/2014
Nel dibattimento di appello, lo svolgimento della relazione introduttiva prevista dall'art. 602 c.p.p., mediante invio alle parti tramite posta elettronica e contestuale messa a disposizione dei componenti del Collegio, anche se tale attività è compiuta prima della costituzione del rapporto processuale non determina alcuna nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p..
Cass. civ. n. 7968/2014
L'omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell'imputato determina una nullità d'ordine generale insanabile, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio, non potendo l'imputato essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione.