Cass. civ. n. 13210 del 14 maggio 2024

Testo massima n. 1


RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO DEL - Estensione del divieto - Criteri - Conseguimento della finalità vietata dall'ordinamento - Necessità - Fattispecie.


In materia di patto commissorio, l'art. 2744 c.c. deve essere interpretato in maniera funzionale, sicché in forza della sua previsione risulta colpito da nullità non solo il "patto" ivi descritto, ma qualunque tipo di convenzione, quale ne sia il contenuto, che venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento giuridico, dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione di un suo debito. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia che aveva escluso la sussistenza della patto illecito di garanzia in relazione ad una vendita, qualificata come datio in solutum dando assorbente prevalenza alla mancanza del patto di retrovendita nel contratto definitivo, senza considerare che tale negozio costituiva l'ultimo di quelli conclusi tra le medesime parti per saldare un debito pregresso accertato, quali la scrittura privata di concessione d'iscrizione ipoteca, il rilascio di titoli bancari, la stipula di un preliminare di vendita contenente patto di retrovendita collegato al saldo del debito e non già al pagamento di un prezzo, indici dello scopo finale di garanzia piuttosto che di quello di scambio).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 2469 del 2024

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2744
Cod. Civ. art. 1344
Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1362
Cod. Civ. art. 1197

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