Cass. pen. n. 6910 del 1 giugno 1999
Testo massima n. 1
In tema di costituzione di parte civile, l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda, richiesta a pena di inammissibilità della stessa, deve servire solo a individuare la pretesa fatta valere in giudizio e non già ad enucleare le ragioni atte a determinarne l'accoglimento. Ne consegue che l'impegno argomentativo necessario a giustificare l'esercizio dell'azione civile nel processo penale dipende dalla natura delle imputazioni e dal rapporto tra i fatti lamentati e la pretesa azionata sicché, allorquando detto rapporto sia immediato, come nel caso in cui si lamenti ingiuria o minaccia, si deve ritenere che ai fini dell'esposizione della causa petendi sia sufficiente il mero richiamo al fatto descritto nel capo di imputazione.
Testo massima n. 2
In tema di valutazione della prova testimoniale, a base del libero convincimento del giudice possono essere poste sia le dichiarazioni della parte offesa sia quelle di un testimone legato da stretti vincoli di parentela con la medesima. Ne consegue che la deposizione della persona offesa dal reato, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva, non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità.
Testo massima n. 3
L'art. 586 c.p.p., prevedendo l'impugnabilità delle ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento con l'impugnazione avverso la sentenza, si applica anche alle ordinanze che ammettono o escludono la parte civile.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi