Cass. pen. n. 496 del 16 gennaio 1999

Testo massima n. 1


La costituzione di parte civile ammessa in primo grado non è contestabile nei gradi successivi e non può, pertanto, essere oggetto di impugnazione. Ciò perché la questione concernente l'inosservanza delle disposizioni relative alla rappresentanza della parte civile è preclusa se non proposta subito dopo che sia stato compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti.

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