Cass. pen. n. 4950 del 16 maggio 1996

Testo massima n. 1


La parte civile è legittimata a proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste. Ed infatti, il termine proscioglimento di cui all'art. 576 c.p.p. deve essere interpretato non già in senso restrittivamente tecnico, vale a dire limitato a casi d'improcedibilità dell'azione penale o di estinzione del reato, ma, per il principio del favor impugnationis in senso estensivo, sì da comprendere tutte le ipotesi di assoluzione che compromettano l'interesse della stessa parte civile al risarcimento del danno, anche tenuto conto dell'effetto preclusivo della sentenza dibattimentale irrevocabile di assoluzione nel giudizio civile di danno.

Testo massima n. 2


La questione concernente l'inosservanza delle disposizioni relative alla rappresentanza della parte civile è preclusa se non proposta subito dopo che sia stato compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi