Art. 576 – Codice di procedura penale – Impugnazione della parte civile e del querelante

1. La parte civile può proporre impugnazione [con il mezzo previsto per il pubblico ministero] contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile [538-541, 600] e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio [529-532]. La parte civile può altresì proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 442, quando ha consentito alla abbreviazione del rito.

2. Lo stesso diritto compete al querelante condannato a norma dell'articolo 542.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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