Art. 576 – Codice di procedura penale – Impugnazione della parte civile e del querelante
1. La parte civile può proporre impugnazione [con il mezzo previsto per il pubblico ministero] contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile [538-541, 600] e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio [529-532]. La parte civile può altresì proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 442, quando ha consentito alla abbreviazione del rito.
2. Lo stesso diritto compete al querelante condannato a norma dell'articolo 542.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 5433/2020
La declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto non consente di decidere sulla domanda di liquidazione delle spese proposta dalla parte civile, poichè si può far luogo alle statuizioni civili nel giudizio penale solo in presenza di una sentenza di condanna o nelle ipotesi previste dall'art. 578 cod. proc. pen., tra le quali non rientra quella di cui all'art. 131-bis cod. pen. (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 13/11/2019).
Cass. civ. n. 29154/2018
L'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, è ammissibile anche quando non contenga l'espressa indicazione che l'atto è proposto ai soli effetti civili.
Cass. civ. n. 3083/2017
La parte civile è legittimata a proporre appello avverso la sentenza di primo grado di assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto al fine di chiedere al giudice dell'impugnazione di affermare la responsabilità dell'imputato, sia pure incidentalmente e ai soli fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno, ancorché in mancanza di una precedente statuizione sul punto, ferma restando, nel caso di appello della sola parte civile, l'intangibilità delle statuizioni penali. (Nella fattispecie, la S.C. ha annullato la decisione che, accogliendo l'impugnazione della sola parte civile, aveva riformato la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli per intervenuta prescrizione, maturata in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado).
Cass. civ. n. 52549/2017
Sussiste l'interesse della parte civile alla partecipazione al giudizio di legittimità instaurato a seguito di ricorso del procuratore generale finalizzato ad ottenere una diversa qualificazione giuridica, "in pejus", del fatto - reato accertato, poiché da quest'ultima può derivare una differente quantificazione del danno morale da risarcire, cui si perviene tenendo conto anche della gravità del reato, suscettibile di acuire i turbamenti psichici e l'entità del patema d'animo sofferti dalla vittima.
Cass. civ. n. 18620/2017
Il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado emessa all'esito di giudizio abbreviato, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio.
Cass. civ. n. 46688/2016
È inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile, ai soli effetti civili, avverso una sentenza di assoluzione per un reato abrogato e qualificato come illecito civile dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, atteso che, in assenza di efficacia vincolante del giudicato penale di assoluzione nel giudizio civile, non è ravvisabile un interesse della parte civile alla impugnazione finalizzata ad impedirne l'operatività. (In motivazione la Corte ha, altresì, precisato che il giudice penale non potrebbe, comunque, procedere al necessario.
Cass. civ. n. 7264/2016
Sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare, deducendo il vizio di incompetenza per materia, la sentenza dichiarativa di non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, emessa - dopo l'apertura del dibattimento, ma prima di procedere all'assunzione delle prove - dal giudice di pace, previa attribuzione al fatto di un'erronea qualificazione giuridica rientrante nella propria competenza (nella specie: ingiurie, in luogo di diffamazione aggravata). (In motivazione, la S.C. ha precisato che la sentenza impugnata, emessa prima dell'istruttoria dibattimentale, non avrebbe avuto efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile per il risarcimento del danno, efficacia che l'art. 651 bis cod. proc. pen. riserva alle pronunce emesse "in seguito a dibattimento") .
Cass. civ. n. 24234/2015
La parte civile, anche non persona offesa, è legittimata a proporre appello avverso la sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato che abbia respinto la sua domanda risarcitoria, sia perché l'art. 443 cod. proc. pen. non prevede per tale parte processuale alcun limite in ordine ai mezzi di impugnazione esperibili, sia perché deve ritenersi attribuito alla stessa dall'art. 576, comma primo, cod. proc. pen., il potere di generale accesso a tutti i mezzi di impugnazione, in coerenza con la regola dell'efficacia nel giudizio civile della sentenza assolutoria emessa nel procedimento celebrato nelle forme del rito speciale con la sua accettazione. (Principio affermato in fattispecie in cui la parte civile aveva proposto ricorso immediato per cassazione ex art. 569 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 6509/2013
L'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, è ammissibile anche quando non contenga l'espressa indicazione che l'atto è proposto ai soli effetti civili.
Cass. civ. n. 19540/2013
La parte civile non è legittimata a proporre appello, né in via principale, ai sensi dell'art. 576 c.p.p., né in via incidentale, ai sensi dell'art. 595 c.p.p., avverso la sentenza di primo grado con la quale, essendosi dichiarato non doversi procedere a carico dell'imputato per intervenuta prescrizione del reato a lui ascritto, sia stata omessa ogni pronuncia sulle pretese risarcitorie della persona offesa, dovendosi escludere, in via generale, che al giudice d'appello possa chiedersi una statuizione che non sarebbe stata consentita al giudice di primo grado (atteso che questi, ai sensi dell'art. 538 c.p.p., può provvedere in ordine alle pretese civilistiche solo quando pronunci sentenza di condanna dell'imputato), e non comportando, d'altra parte, in nessun caso, la declaratoria di estinzione del reato adottata dal giudice penale pregiudizio alcuno all'utile esercizio dell'azione risarcitoria in sede civile.
Cass. civ. n. 12811/2012
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza d'appello, quando la stessa non abbia impugnato la decisione assolutoria di primo grado, confermata dalla Corte d'appello a seguito di impugnazione proposta dal solo P.M..
Cass. civ. n. 5860/2012
L'impugnazione della parte civile non può essere diretta ad ottenere una modifica delle statuizioni penali, limitando l'art. 576 cod. proc. pen. il potere di impugnazione della stessa ai capi della sentenza di condanna riguardanti l'azione civile nonché alle sentenze di proscioglimento. (In applicazione del principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso riguardante l'erronea concessione di circostanza attenuante).
Cass. civ. n. 1463/2011
Il giudice di appello, nel dichiarare l'inammissibilità, per rinuncia all'impugnazione, dell'appello proposto avverso la sentenza di assoluzione dal Pubblico Ministero e l'estinzione del reato per prescrizione in relazione all'impugnazione della parte civile, può condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore di quest'ultima, atteso che l'art. 576 c.p.p. conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto.
Cass. civ. n. 9072/2010
L'appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento è inammissibile se non contiene un espresso e diretto riferimento agli effetti civili che vuol conseguire, non potendosi ritenere tale riferimento implicito nella mera richiesta di verifica della responsabilità dell'imputato negata dalla pronunzia impugnata.
Cass. civ. n. 26643/2009
In tema di ricorso per cassazione, la parte civile, benché non abbia proposto impugnazione avverso la sentenza assolutoria di primo grado, appellata dal solo P.M., deve ritenersi legittimata a proporre ricorso per cassazione, ai soli effetti civili e ove sussista il concreto interesse. (Nella fattispecie, l'imputato era stato assolto per non aver commesso il fatto dal delitto di omicidio colposo con sentenza appellata dal P.M. e non dalla parte civile, confermata dai giudici di secondo grado, sostituendo la formula perché il fatto non sussiste. La decisione della corte di appello è stata impugnata dalla sola parte civile con ricorso per cassazione).
Cass. civ. n. 35966/2008
È illegittima l'ordinanza pronunciata dal Tribunale in composizione monocratica investito dell'appello della parte civile avverso i capi della sentenza di condanna concernenti l'azione civile d'inammissibilità dell'appello, in quanto il testo novellato dell'art. 576 c.p.p. ad opera dell'art. 6 della legge n. 46 del 2006 prevedendo una generica legittimazione della parte civile ad impugnare, non limita detto potere al solo ricorso per cassazione né esclude espressamente o per implicito l'appello, sicché può essere inteso nel senso che è consentita ogni forma d'impugnazione ordinaria.
Cass. civ. n. 35224/2007
In tema di impugnazioni, la parte civile è legittimata, ex art. 576 c.p.p., a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata in giudizio, ai soli effetti della responsabilità civile, con la conseguenza che la sua richiesta, in sede di impugnazione, deve fare riferimento specifico e diretto, a pena di inammissibilità del gravame, agli effetti di carattere civile che si intendono conseguire. Ne deriva che una richiesta riguardante esclusivamente l'affermazione di responsabilità dell'imputato prosciolto, senza alcun riferimento all'azione risarcitoria, rende inammissibile l'impugnazione.
Cass. civ. n. 25083/2006
Il giudice di appello, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione o per amnistia su impugnazione, anche ai soli effetti civili, della sentenza di assoluzione ad opera della parte civile, può condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore di quest'ultima, atteso che l'art. 576 c.p.p. conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto.
Cass. civ. n. 22924/2006
La novella dell'art. 593 c.p.p. ad opera della legge n. 46 del 2006, con la previsione della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, non ha fatto venire meno in capo alla parte civile il potere di appello, ai soli effetti della responsabilità civile, delle sentenze di proscioglimento, secondo quanto previsto dall'art. 576 c.p.p.
Cass. civ. n. 45911/2005
Non sussiste la legittimazione della parte civile a proporre impugnazione avverso la sentenza con cui il giudice di appello dichiari la nullità della sentenza di primo grado, in quanto tale decisione non rientra nel novero delle sentenze per le quali è tassativamente consentita l'impugnazione della parte civile dall'art. 576 c.p.p., e cioè i capi della sentenza di condanna concernenti l'azione civile e la sentenza di proscioglimento pronunciata in giudizio ai soli effetti della responsabilità civile.
Cass. civ. n. 40121/2005
Ai fini della decorrenza del termine di due anni dalla data di irrevocabilità della sentenza, previsto dall'art. 315 c.p.p., per la presentazione della domanda di riparazione per ingiusta detenzione, non può tenersi conto dell'eventuale impugnazione proposta dalla sola parte civile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 576 c.p.p.
Cass. civ. n. 8321/2005
Ai fini della individuazione dei reati puniti con pena alternativa, avverso i quali, in caso di proscioglimento, può proporre appello il P.M., ai sensi dell'art. 36, comma primo, seconda parte, del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 576 c.p.p., per i soli interessi civili, anche la parte civile, occorre far riferimento non alla pena originariamente prevista dalla norma incriminatrice ma a quella irrogabile dal giudice di pace.
Cass. civ. n. 19538/2004
In tema di impugnazioni, in presenza di specifica richiesta della parte civile, la pronuncia sulle domande di restituzione o di risarcimento del danno non può essere omessa per il solo fatto che la sentenza assolutoria dell'imputato non sia stata impugnata dal pubblico ministero, dovendo, in tal caso, il giudice effettuare, in via incidentale e ai soli fini civilistici, il giudizio di responsabilità; ma la pronuncia su tali domande non può che restare legata (e subordinata) all'accertamento (incidentale) della responsabilità penale.
Cass. civ. n. 897/2004
L'impugnazione proposta dalla parte civile, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato, come previsto dall'art. 576, comma 1, seconda ipotesi, c.p.p., è ammissibile pur quando con essa si chieda l'affermazione della penale responsabilità del prosciolto, a condizione che tale richiesta, di per sè insuscettibile di accoglimento, in presenza di giudicato penale, si accompagni alla indicazione degli effetti esclusivamente civili che mediante l'impugnazione si intendano conseguire. (Mass. redaz.).
Cass. civ. n. 17386/2003
È illegittima la condanna in appello dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, pronunciata come effetto della declaratoria di sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione con la quale il giudice di secondo grado, su impugnazione del P.M., abbia riformato la sentenza assolutoria di prime cure.
Cass. civ. n. 38122/2002
Il difensore della costituita parte civile non può proporre impugnazione nell'interesse di detta parte se non munito di apposita procura speciale, la quale, pur non richiedendo formule sacramentali e potendo essere contenuta anche nella procura conferita per la costituzione in giudizio, deve tuttavia essere formulata in modo espresso. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione proposto sulla sola base dell'originaria procura con la quale era stato conferito al difensore il mandato di provvedere alla costituzione di parte civile con «ogni facoltà prevista dalla legge, compresa quella di rappresentarla, assisterla, difenderla in udienza, presentare domande, richieste di risarcimento e conclusioni, sostituire a sé altri con uguali o più limitati poteri, fare quanto altro necessario per la migliore e più corretta esecuzione della presente procura, in special modo quella di presentare e depositare la dichiarazione di costituzione presso la cancelleria del giudice competente.
Cass. civ. n. 30327/2002
Il giudice di appello, che su gravame del solo pubblico ministero condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria.
Cass. civ. n. 4216/2002
Con l'appello proposto ai sensi dell'art. 576 c.p.p. avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato la parte civile ha titolo per ottenere, in caso di accoglimento, una sentenza che contenga la condanna dell'appellato alle restituzioni o al risarcimento del danno e non valga, quindi, soltanto a rimuovere l'eventuale preclusione che all'esercizio della relativa azione in sede civile possa derivare dalla sentenza impugnata.
Cass. civ. n. 24081/2001
Dev'essere dichiarato inammissibile il ricorso avanti la Corte di cassazione presentato dalla parte civile avverso la sentenza con cui la corte di appello dichiara la nullità della sentenza di primo grado e individua il diverso giudice competente, atteso che tale decisione non rientra fra quelle per le quali l'art. 576 c.p.p. consente alla parte civile di proporre impugnazione, e che anche in simile ipotesi opera il principio generale, fissato dall'art. 568, comma 3, c.p.p., secondo cui il diritto di impugnazione spetta soltanto alla persona cui la legge espressamente lo conferisce.
Cass. civ. n. 12359/2001
L'impugnazione consentita alla parte civile dall'art. 576 c.p.p., siccome idonea a dar luogo ad una pronuncia di condanna dell'imputato alle restituzioni ed al risarcimento del danno e non soltanto ad una pronuncia funzionale all'esclusione dell'efficacia extrapenale della sentenza di proscioglimento, deve ritenersi proponibile, alla sola condizione che trattisi di sentenza pronunciata nel giudizio, anche quando quest'ultima — come si verifica nel caso della sentenza predibattimentale prevista dall'art.469 c.p.p. — sia priva della suddetta efficacia.