Cass. pen. n. 1767 del 23 febbraio 1993

Testo massima n. 1


L'espressione «la costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare» dettata dall'art. 79 c.p.p. relativamente al termine di costituzione, non significa che il danneggiato debba necessariamente attendere l'udienza preliminare per effettuare la costituzione di parte civile. Essa designa, invece, il termine finale entro il quale deve avvenire la costituzione di parte civile a pena di decadenza, mentre nessuna sanzione processuale è prevista per il mancato rispetto del termine iniziale.

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