Art. 79 – Codice di procedura penale – Termine per la costituzione di parte civile

1. La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l'udienza preliminare, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484 o dall'articolo 554 bis, comma 2.

2. I termini previsti dal comma 1 sono stabiliti a pena di decadenza [173 c.p.p.].

3. Quando la costituzione di parte civile è consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484, se la stessa avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti [220 c.p.p. ss.] o consulenti tecnici [225, 233, 359, 360 c.p.p.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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