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Art. 79 — Termine per la costituzione di parte civile

Art. 79 — Termine per la costituzione di parte civile

1. La costituzione di parte civile può avvenire per l’udienza preliminare [ 416 c.p.p.] e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484 [ 441 ].

2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza [ 173 c.p.p.].

3. Se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti [ 220 c.p.p. ss.] o consulenti tecnici [ 225, 233, 359, 360 c.p.p.].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 46036/2018

E’ legittima e tempestiva la costituzione di parte civile avvenuta nell’udienza successiva a quella cd. di “mero smistamento”, all’esito della quale il procedimento è stato semplicemente rinviato dinanzi al giudice designato per la trattazione del giudizio, poiché, in tal caso, gli adempimenti in ordine alla regolare costituzione delle parti non devono considerarsi ancora conclusi, né sono state compiute le formalità di apertura del dibattimento.

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Cass. pen. n. 12608/2015

È tardiva la costituzione di parte civile che intervenga nel corso dell’udienza preliminare dopo la conclusione della fase di costituzione delle parti, la pronuncia della ordinanza che dispone il giudizio abbreviato e l’inizio della discussione.

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Cass. pen. n. 38982/2013

È inammissibile la costituzione di parte civile che sia avvenuta successivamente al compimento degli adempimenti per la verifica della regolare costituzione delle parti, pur se siano ancora proponibili le questioni previste dall’art. 491 cod. proc. pen., le quali, invece, la presuppongono. [Fattispecie in cui è stata ritenuta l’inammissibilità della costituzione di parte civile effettuata dopo la dichiarazione di contumacia dell’imputato e prima dell’apertura del dibattimento].

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Cass. pen. n. 23617/2013

Non è abnorme il provvedimento con cui il G.i.p. consente la costituzione di parte civile all’udienza fissata per decidere sull’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, trattandosi di atto che, pur eccentrico rispetto alla fase processuale in cui é adottato, può essere modificato nelle fasi processuali ulteriori, finendo per non produrre alcun effetto pregiudizievole per le altre parti processuali.

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Cass. pen. n. 3205/2013

È legittima la costituzione di parte civile avvenuta in sede di udienza di rinvio – disposto dal giudice per sanare l’irritualità della notifica all’imputato – prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento.

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Cass. pen. n. 22512/2011

Non è ammessa la costituzione di parte civile nell’udienza fissata per la richiesta di applicazione della pena, presentata a seguito della emissione del decreto di giudizio immediato a norma dell’art. 456, comma secondo, c.p.p., ed è pertanto illegittima la condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto.

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Cass. pen. n. 4243/2008

La costituzione di parte civile, avvenuta tempestivamente, è valida ed efficace anche se effettuata davanti al giudice incompetente. [Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto rituale la rinnovazione della costituzione di parte civile davanti al giudice territorialmente competente].

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Cass. pen. n. 7802/2002

Nell’udienza prevista per la applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari, non è consentita la costituzione di parte civile.

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Cass. pen. n. 8880/1998

La costituzione di parte civile è sempre possibile ed è legittimamente compiuta fino a quando non sia avvenuto l’inizio del dibattimento. Nel caso in cui alla prima udienza sia eseguito il controllo della costituzione delle parti ed il giudice, dopo avere dichiarato la contumacia dell’imputato, rinvii il dibattimento per dare modo di sanare la nullità derivante dalla omessa citazione della parte offesa, alla successiva udienza è legittima la costituzione della parte civile, qualora avvenga prima dell’inizio del dibattimento.

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Cass. pen. n. 5974/1997

La parte civile non preventivamente individuabile alla quale, per tale ragione, non è stato notificato il decreto di citazione, può richiedere l’acquisizione delle prove nei termini previsti dall’art. 493 comma 3 c.p.p. poiché la costituzione al dibattimento in tempo non più utile per la presentazione della lista testi nei termini previsti dall’art. 468 comma 1 c.p.p. non priva la parte civile del diritto, concesso a tutte le parti, di avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, dell’eccezione prevista dal citato art. 493 comma 3 c.p.p. che sicuramente prevale sulla regola stabilita dall’art. 79 comma 3 c.p.p. secondo la quale la parte civile che si sia costituita tempestivamente, ma dopo il termine previsto dall’art. 468 comma 1 c.p.p., non può valersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.

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Cass. pen. n. 390/1997

In caso di rinvio dell’udienza prima dell’apertura del dibattimento, la parte civile conserva la facoltà di presentare la lista testi fino a sette giorni prima della data fissata per la nuova udienza. Infatti la costituzione di parte civile effettuata nel giorno fissato per l’udienza poi rinviata non comporta la decadenza prevista dall’art. 79 comma 3 c.p.p. [fattispecie relativa a giudizio avanti al pretore].

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Cass. pen. n. 9301/1996

Qualora la persona offesa si costituisca parte civile nella prima udienza dibattimentale e il difensore dell’imputato sollevi questione concernente tale costituzione, ove il giudice, al termine della discussione sull’eccezione proposta, rilevi una qualche irregolarità nella costituzione di parte civile ed emetta un’ordinanza con la quale, senza dichiarare l’apertura del dibattimento, rinvii ad altra udienza per consentire alla parte civile di regolarizzare la sua posizione, è legittima l’eliminazione dell’irregolarità prima della successiva udienza o nella nuova udienza anteriormente alla dichiarazione di apertura del dibattimento. È da escludere, pertanto, che in tale ipotesi la costituzione di parte civile sia avvenuta oltre il termine di decadenza di cui al combinato disposto degli artt. 79 e 484 c.p.p., che va individuato nella dichiarazione con la quale si dà inizio al dibattimento. [Nella fattispecie, l’imputato aveva tempestivamente eccepito che la parte civile si era personalmente costituita nella prima udienza rilasciando la procura di cui all’art. 100, comma primo, c.p.p. ad un difensore che nello stesso processo aveva assistito e rappresentato l’imputato. Il Pretore, rilevata l’incompatibilità, aveva rinviato ad altra udienza per consentire alla parte civile di costituirsi con altro difensore].

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Cass. pen. n. 1767/1993

L’espressione «la costituzione di parte civile può avvenire per l’udienza preliminare» dettata dall’art. 79 c.p.p. relativamente al termine di costituzione, non significa che il danneggiato debba necessariamente attendere l’udienza preliminare per effettuare la costituzione di parte civile. Essa designa, invece, il termine finale entro il quale deve avvenire la costituzione di parte civile a pena di decadenza, mentre nessuna sanzione processuale è prevista per il mancato rispetto del termine iniziale.

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