Art. 79 – Codice di procedura penale – Termine per la costituzione di parte civile
1. La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l'udienza preliminare, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484 o dall'articolo 554 bis, comma 2.
2. I termini previsti dal comma 1 sono stabiliti a pena di decadenza [173 c.p.p.].
3. Quando la costituzione di parte civile è consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484, se la stessa avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti [220 c.p.p. ss.] o consulenti tecnici [225, 233, 359, 360 c.p.p.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 48916/2018
Il decreto di citazione in appello notificato all'imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto con l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata nel corso del giudizio di primo grado, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale deducibile entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., sempre che non risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, nel qual caso integra invece una nullità assoluta per omessa notificazione ex art. 179 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto valida la notificazione del decreto di citazione in appello avvenuta presso il luogo di residenza dell'imputato, nelle mani della suocera, piuttosto che nel domicilio eletto, dato che il ricorrente non aveva fornito specifica indicazione della inidoneità della predetta notifica).
Cass. civ. n. 28854/2018
In materia di misure cautelari personali, la richiesta di adozione, modifica o revoca di una misura coercitiva formulata nel corso del giudizio deve essere esaminata e decisa dal giudice investito della cognizione del processo, ma non necessariamente nella medesima composizione fisica dei magistrati componenti l'organo giudicante che sta conducendo il dibattimento e ciò in quanto il principio di immutabilità del giudice, di cui all'art. 525 cod. proc. pen., è riferito solo alla deliberazione della sentenza.
Cass. civ. n. 46036/2018
E' legittima e tempestiva la costituzione di parte civile avvenuta nell'udienza successiva a quella cd. di "mero smistamento", all'esito della quale il procedimento è stato semplicemente rinviato dinanzi al giudice designato per la trattazione del giudizio, poiché, in tal caso, gli adempimenti in ordine alla regolare costituzione delle parti non devono considerarsi ancora conclusi, né sono state compiute le formalità di apertura del dibattimento.
Cass. civ. n. 7697/2017
In tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Nella specie, la Corte ha ritenuto la nullità assoluta nel caso di atto recapitato ad un soggetto non convivente, erroneamente indicato quale madre dell'imputato, e ad un indirizzo diverso da quello di residenza dell'imputato stesso, in mancanza di qualsiasi dato processuale da cui desumere l'effettiva conoscenza dell'atto da parte di quest'ultimo).
Cass. civ. n. 30167/2017
In tema di procedimento di esecuzione, l'omesso avviso al difensore del ricorrente della data del conferimento di un incarico peritale disposto dal giudice integra una nullità assoluta per violazione degli artt. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen., in quanto incide sul diritto delle parti al contraddittorio nell'assunzione delle prove.
Cass. civ. n. 47398/2017
In tema di misure cautelari personali, per "giudice che procede" competente ai sensi dell'art. 279 cod. proc. pen. deve intendersi, qualora la misura cautelare non sia applicata contestualmente alla sentenza di condanna, non la persona fisica ma l'ufficio che ha la materiale disponibilità degli atti, in quanto la regola del'immutabilità del giudice, ex art. 525, comma 2, cod. proc. pen., non riguarda il procedimento cautelare, che ha natura incidentale e carattere autonomo rispetto a quello principale. (Fattispecie in cui la misura cautelare era stata applicata da un giudice per le indagini preliminari diverso dal giudice dell'udienza preliminare che aveva celebrato il rito abbreviato).
Cass. civ. n. 26800/2015
L'art. 279 cod. proc. pen., laddove attribuisce la competenza sulle misure cautelari al "giudice che procede", intende riferirsi, quando detto giudice sia collegiale, non solo allo stesso ufficio giudiziario, ma anche allo stesso organo nella medesima composizione fisica del giudice che procede, al quale deve riconoscersi una vera e propria competenza funzionale in proposito. (In motivazione, la S.C. ha evidenziato la necessità che a decidere la questione "de libertate" sia l'organo nella stessa composizione del giudice procedente, sotto la percezione del quale si svolge il dibattimento, trattandosi dell'unico giudice in grado di ponderare tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli emersi dal procedimento svoltosi al suo cospetto).
Cass. civ. n. 12608/2015
È tardiva la costituzione di parte civile che intervenga nel corso dell'udienza preliminare dopo la conclusione della fase di costituzione delle parti, la pronuncia della ordinanza che dispone il giudizio abbreviato e l'inizio della discussione.
Cass. civ. n. 9659/2015
L'omessa enunciazione del fatto in relazione alla condotta tipica del reato integra un'ipotesi di nullità assoluta della richiesta di rinvio a giudizio, ai sensi dell'art. 179, comma primo, cod. proc. pen., per inosservanza delle disposizioni che concernono l'iniziativa del Pubblico Ministero nell'esercizio dell'azione penale. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna, emessa nell'ambito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, quale conseguenza della nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omessa indicazione dei fatti storici rispetto ai quali era stata promossa l'azione penale).
Cass. civ. n. 8585/2015
Il giudice dell'esecuzione può porre a base della decisione soltanto le prove che siano state formalmente ammesse prima delle conclusioni delle parti; ne consegue che è affetta da nullità ex art. 178, comma primo, lett. b) e c), cod. proc. pen., per violazione del contraddittorio, la decisione assunta sulla base di documenti acquisiti fuori udienza, mediante ordinanza, successivamente alla riserva della decisione.
Cass. civ. n. 7747/2015
Integra una nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p. la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello presso lo studio del difensore di fiducia ex art. 161, quarto comma, c.p.p., qualora l'imputato non ha compiuto alcuna precedente elezione o dichiarazione di domicilio.
Cass. civ. n. 5738/2015
La mancata comparizione all'udienza camerale dell'indagato sottoposto al regime degli arresti domiciliari per difetto di notifica dell'autorizzazione all'allontanamento dall'abitazione di cui all'art. 22 disp. att. cod. proc. pen., integra una nullità di ordine generale ed assoluta ex art. 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen., attenendo all'intervento dell'imputato.
Cass. civ. n. 3868/2015
L'erronea indicazione della sezione dinanzi alla quale le parti devono comparire determina la nullità assoluta del procedimento, in quanto il riferimento alla sezione concorre ad individuare il luogo in cui si celebra il processo, che figura tra i requisiti del decreto di citazione indicati dall'art. 429, comma secondo, cod. proc. pen., a pena di nullità e la sua erronea indicazione, comportando la celebrazione del processo in un luogo diverso da quello stabilito per la comparizione, equivale a omessa citazione perché impedisce l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa. (Nella specie il decreto di citazione per il giudizio di appello stabiliva che le parti dovevano comparire innanzi alla seconda sezione della Corte d'appello mentre il processo veniva celebrato in contumacia dell'imputato e in assenza del difensore dalla prima sezione della medesima Corte).
Cass. civ. n. 3849/2015
Integra la nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., l'anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata e la sua celebrazione in assenza del difensore. (Fattispecie in cui l'udienza fissata alle ore 12 era stata celebrata alle 10, 08, designando un difensore ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 3108/2015
La competenza del magistrato di sorveglianza ad applicare le misure di sicurezza non disposte con la sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento ha carattere funzionale e, come tale, in caso di violazione è sempre rilevabile anche di ufficio ai sensi dell'art. 21, comma primo, c.p.p. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale che, dopo l'irrevocabilità della sentenza, aveva provvisoriamente applicato la misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e custodia).
Cass. civ. n. 3082/2015
Quando deve essere applicata una misura di sicurezza personale, successivamente alla pronuncia della sentenza di condanna, la decisione del magistrato di sorveglianza competente, è legittimamente emessa anche se fa seguito a domanda formulata da un Ufficio del Pubblico Ministero sprovvisto di competenza per territorio, posto che il magistrato di sorveglianza, a norma dell'art. 679 cod. proc. pen., procede in tale ipotesi anche "d'ufficio".
Cass. civ. n. 2818/2015
La notificazione all'imputato del decreto di citazione in appello, eseguita ai sensi dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. presso il difensore di ufficio, determina, se l'interessato non "rappresenta" con elementi idonei la mancata conoscenza dell'atto, una nullità a regime intermedio che è sanata se non tempestivamente eccepita nel corso del giudizio d'appello. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso "deficit" di conoscenza dell'atto da parte dell'imputato per avere il difensore d'ufficio dapprima svolto la sua attività nel corso di tutto il giudizio d'appello senza mai eccepire alcunché e poi proposto ricorso per cassazione limitandosi a rilevare l'irrituale notificazione senza, tuttavia, lamentare l'ignoranza del suo assistito; difforme n. 8150 del 2014 non massimata).
Cass. civ. n. 41840/2014
In tema di applicazione di misure cautelari, il giudice competente ex art. 279 cod. proc. pen. può sempre applicare una misura meno afflittiva di quella richiesta dal pubblico ministero, indipendentemente dal contenuto della domanda cautelare. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il P.M. è legittimato ad impugnare l'ordinanza che non abbia applicato alcuna misura, al fine di ottenere un provvedimento coercitivo meno afflittivo di quello richiesto, solo se, nella domanda cautelare, aveva anche solo implicitamente prospettato al giudice una simile decisione alternativa).
Cass. civ. n. 31469/2014
È abnorme la sentenza con la quale il giudice dibattimentale, avendo accertato che il fatto è stato commesso al di fuori della circoscrizione del proprio Tribunale, dichiari di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per mancanza di una condizione di procedibilità, anziché dichiarare la propria incompetenza per territorio e disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente.
Cass. civ. n. 20449/2014
L'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell'imputato integra una nullità assoluta insanabile, in quanto l'ipotesi di mancanza di difesa tecnica, sanzionata dall'art. 179, comma primo, c.p.p., si realizza non solo nel caso estremo in cui il dibattimento si svolge in assenza di qualunque difensore, ma anche nel caso in cui il difensore di fiducia non presente, perchè non avvisato, viene sostituito dal difensore di ufficio, in quanto tale nomina da parte del giudice non pone rimedio alla lesione del diritto dell'imputato di essere assistito, nei casi in cui l'assistenza tecnica è obbligatoria, dal "suo difensore", come dispone testualmente l'art. 179, comma primo, c.p.p..
Cass. civ. n. 2850/2014
La competenza funzionale ad emettere il mandato d'arresto europeo per l'esecuzione di una misura cautelare custodiale, ai sensi dell'art. 28, comma primo lett. a), della legge 22 aprile 2005, n. 69, spetta al giudice che procede. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il principio trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice richieda l'assenso alla consegna suppletiva, ai sensi degli artt. 32 e 26 della legge sopra citata).
Cass. civ. n. 47471/2013
Il principio di immutabilità del giudice riguarda le attività dibattimentali il cui svolgimento abbia incidenza sull'oggetto del giudizio, ma non anche le attività relative all'adozione di provvedimenti miranti solo all'ordinata trattazione del processo. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la nullità della sentenza nell'ipotesi di mutamento della composizione del collegio in udienze nelle quali si era proceduto al mero rinvio del dibattimento ad altra data).
Cass. civ. n. 47212/2013
Qualora sia applicata una misura cautelare personale nei confronti di un cittadino straniero, del quale si ignori (nella specie, a causa del suo stato di latitanza) che non è in grado di comprendere la lingua italiana, non è dovuta l'immediata traduzione dell'ordinanza che la dispone e il diritto alla conoscenza del relativo contenuto è soddisfatto - una volta eseguito il provvedimento - o dalla traduzione in lingua a lui nota, ovvero dalla nomina, in sede di interrogatorio di garanzia, di un interprete che traduca le contestazioni mossegli, rendendolo edotto delle ragioni che hanno determinato l'emissione del provvedimento nei suoi confronti.
Cass. civ. n. 38982/2013
È inammissibile la costituzione di parte civile che sia avvenuta successivamente al compimento degli adempimenti per la verifica della regolare costituzione delle parti, pur se siano ancora proponibili le questioni previste dall'art. 491 cod. proc. pen., le quali, invece, la presuppongono. (Fattispecie in cui è stata ritenuta l'inammissibilità della costituzione di parte civile effettuata dopo la dichiarazione di contumacia dell'imputato e prima dell'apertura del dibattimento).
Cass. civ. n. 23617/2013
Non è abnorme il provvedimento con cui il G.i.p. consente la costituzione di parte civile all'udienza fissata per decidere sull'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, trattandosi di atto che, pur eccentrico rispetto alla fase processuale in cui é adottato, può essere modificato nelle fasi processuali ulteriori, finendo per non produrre alcun effetto pregiudizievole per le altre parti processuali.
Cass. civ. n. 3205/2013
È legittima la costituzione di parte civile avvenuta in sede di udienza di rinvio - disposto dal giudice per sanare l'irritualità della notifica all'imputato - prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento.
Cass. civ. n. 8607/2012
In tema di bancarotta semplice, l'imputato che, ai sensi dell'art. 479 c.p.p., richieda la sospensione del dibattimento, in attesa della definizione del processo instaurato contro la dichiarazione di fallimento, è tenuto - allo scopo di consentire al giudice penale di valutare la opportunità dell'esercizio del proprio potere discrezionale sul punto - a fornire allegazioni non solo in ordine alla esistenza della procedura in sede civile, ma anche in ordine alla serietà della questione sollevata, atteso che costituisce presupposto, normativamente postulato, della invocata sospensione la complessità del giudizio instaurato in sede civile o amministrativa.
Cass. civ. n. 3978/2012
L'omessa notificazione all'imputato dell'avviso per l'udienza preliminare è causa di nullità assoluta ed insanabile, deducibile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, dell'udienza medesima e di tutti gli atti successivi.
Cass. civ. n. 22512/2011
Non è ammessa la costituzione di parte civile nell'udienza fissata per la richiesta di applicazione della pena, presentata a seguito della emissione del decreto di giudizio immediato a norma dell'art. 456, comma secondo, c.p.p., ed è pertanto illegittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto.
Cass. civ. n. 22315/2011
L'erronea indicazione della data di udienza nell'atto notificato al difensore integra una nullità assoluta solo in ipotesi di incertezza assoluta e non anche quando sia possibile determinarla agevolmente dal contesto dell'atto notificato, in relazione alla funzione propria di esso. (Nella specie, l'avviso al difensore dell'udienza di convalida dell'arresto con rito direttissimo, inviato a mezzo fax alle ore 00,45 del 6 marzo, indicava come data di udienza la "mattinata di domani", formula che, secondo la Corte, in un contesto di normale diligenza difensiva, non dava adito a dubbi sul fatto che l'udienza si sarebbe svolta nella stessa mattinata del 6 marzo).