Cass. civ. n. 1323 del 12 gennaio 2024

Testo massima n. 1


SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Sanzioni Consob – Direttiva UE 2013/36 e d.lgs. 12 maggio 2015 n. 72 – Applicabilità ai soli enti creditizi e alle imprese di investimento – Esclusione – Applicazione anche alle società di gestione del risparmio – Fondamento.


In tema di sanzioni amministrative irrogate dalla Consob, deve ritenersi che la direttiva (UE) 2013/36/UE del 26 giugno 2013, come pure il d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72, emesso in forza della l. n. 154 del 2014, che ha introdotto l'art. 190-bis del T.U.F., si applichino non solo agli istituti di credito, ma anche alle società di investimento, fra le quali rientrano anche le società di gestione collettiva del risparmio (SGR).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 6738 del 2016

Normativa correlata

Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 36 CORTE COST.
Legge 07/10/2014 num. 154 art. 1
Decreto Legisl. 12/05/2015 num. 72 art. 5 com. 5
Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 190 bis

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