Cass. pen. n. 49456 del 2 marzo 2004

Testo massima n. 1


Ai sensi dell'art. 86, comma 2, c.p.p. per prove pregiudizievoli alla difesa del responsabile civile, in relazione a quanto previsto dagli artt. 651 e 654 c.p.p., debbono intendersi tutte quelle, rilevanti ai fini dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato e/o dello stesso responsabile civile, raccolte - anche nella fase delle indagini preliminari - nel contraddittorio delle parti e riversate nel fascicolo del dibattimento. (Nel caso di specie tale è stata ritenuta una perizia medico legale svolta nella fase delle indagini preliminari con incidente probatorio ed in assenza del responsabile civile).

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