Art. 86 – Codice di procedura penale – Richiesta di esclusione del responsabile civile
1. La richiesta di esclusione del responsabile civile può essere proposta dall'imputato nonché dalla parte civile e dal pubblico ministero che non ne abbiano richiesto la citazione.
2. La richiesta può essere proposta altresì dal responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente anche qualora gli elementi di prova raccolti prima della citazione possano recare pregiudizio alla sua difesa in relazione a quanto previsto dagli articoli 651 e 654.
3. La richiesta deve essere motivata ed è proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare [416 c.p.p.] o nel dibattimento. Il giudice decide senza ritardo con ordinanza.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 21851/2025
In tema di continuazione, l'imputato che, nel giudizio di cognizione, chiede il riconoscimento di tale beneficio con riferimento a reati già giudicati non può limitarsi a indicare gli estremi delle sentenze a tal fine rilevanti, ma ha l'onere di produrne la copia, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., dettata per la sola fase esecutiva.
Cass. civ. n. 28762/2023
In tema di applicazione "in executivis" della disciplina del reato continuato, è onere del condannato indicare i reati di cui richiede l'unificazione e, quanto meno, gli elementi specifici sintomatici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria anche dei reati successivi, spettando al giudice dell'esecuzione l'individuazione degli elementi sostanziali dai quali sia desumibile il medesimo disegno criminoso.
Cass. civ. n. 6013/2018
La comunicazione prevista dall'art. 386 cod. proc. pen., è atto del procedimento di arresto in flagranza e condizione di validità del solo arreso, sicchè la sua omissione non dispiega alcun effetto sull'efficacia dei successivi atti del procedimento e del processo.
Cass. civ. n. 11068/2018
In tema di arresto di straniero alloglotta, nel caso di mancata o incompleta traduzione della comunicazione inerente alle garanzie ed ai diritti difensivi, previsti dall'art. 386, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen., il diritto di difesa nei confronti dell'arrestato è comunque soddisfatto dall'assistenza, in sede di udienza di convalida, di un interprete che traduca le contestazioni e le ragioni che hanno determinato l'emissione del provvedimemnto nei suoi confronti, nonchè dalla traduzione anche orale dell'ordinanza cautelare emessa all'esito della predetta udienza.
Cass. civ. n. 5157/2018
In tema di arresto o fermo per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione illegale di cittadini extracomunitari previsto dall'art. 12, comma 3, lett. a) e d), del d.lgs. n. 286 del 1998, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 386 cod. proc. pen., non rileva la parziale limitazione della libertà di movimento subita dagli occupanti di una imbarcazione abbordata in alto mare dalla polizia giudiziaria, trattandosi di una limitazione relativa, avente per oggetto il mezzo nautico e le connesse attività di controllo di esso, senza una limitazione della libertà personale, anche se, a causa del controllo di polizia e della localizzazione del natante, gli stessi non potessero allontanarsi o darsi alla fuga, sempre che la nave sia stata legittimamente abbordata a norma degli artt. 110 e 111 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982.
Cass. civ. n. 45711/2016
In tema di convalida dell'arresto, il richiamo operato dall'art. 391, comma quarto, cod. proc. pen., alla previsione di cui all'art. 386, comma terzo, cod. proc. pen. si riferisce esclusivamente al rispetto del termine delle ventiquattro ore, entro cui la polizia giudiziaria deve porre l'arrestato a disposizione del pubblico ministero e non anche al luogo materiale, ove nel frattempo mantenerlo in custodia. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento con cui il Gip non aveva convalidato l'arresto, in ragione del fatto che l'arrestato, rinchiuso in camera di sicurezza, pur essendo posto a disposizione del pubblico ministero, fosse stato condotto in carcere oltre il suindicato termine di legge).
Cass. civ. n. 33216/2016
L'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464-quater, comma settimo, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova.
Cass. civ. n. 18779/2015
È immediatamente impugnabile davanti al tribunale della libertà, ai sensi dell'art. 586, comma terzo, c.p.p., l'ordinanza con cui il giudice, contestualmente alla sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa, dichiara la cessazione della efficacia della misura cautelare personale.
Cass. civ. n. 25235/2014
L'inosservanza, da parte della polizia giudiziaria, dell'obbligo di avviso immediato al difensore di fiducia dell'avvenuto arresto, non essendo sanzionata sul piano processuale, non determina alcuna forma di invalidità o di inefficacia dell'atto.
Cass. civ. n. 8493/2011
In tema di misure cautelari personali, quando ricorrono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e l'imputato è affetto da patologie sanitarie particolarmente gravi, non trattabili adeguatamente in regime carcerario ordinario, il giudice, anche d'ufficio, deve disporre il trasferimento del detenuto, e non il suo ricovero temporaneo, in regime di arresti domiciliari presso idoneo luogo di cura, di assistenza o di accoglienza. (Fattispecie relativa a sindrome di immunodeficienza da HIV in persona sottoposta a custodia cautelare in carcere). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Roma, 03 gennaio 2011).
Cass. civ. n. 16008/2009
In tema di misure cautelari personali, il riconoscimento - in sede peritale - della necessità di periodici controlli, clinici e strumentali preordinati alla valutazione nel tempo delle condizioni patologiche riscontrate ed alla pianificazione della terapia farmacologica più congrua, anche a mezzo di brevi ricoveri presso ambiente specialistico esterno al circuito carcerario non determinano di per sé uno stato di incompatibilità rilevante, ex art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., ai fini dell'operatività del divieto di custodia in carcere - che richiede lo stato morboso in atto - potendo essere salvaguardate ex art. 11 L. n. 354 del 1975 (cosiddetto ord. penit.), in virtù del provvedimento del magistrato di sorveglianza atto a disporre il trasferimento del detenuto in idonei centri clinici dell'amministrazione penitenziaria o in altri luoghi di cura esterni, con il conseguente diritto ad ottenere, in tal caso, detti trasferimenti. (Rigetta, Trib. lib. Palermo, 12 dicembre 2008).
Cass. civ. n. 12716/2008
La valutazione della gravità delle condizioni di salute del detenuto e della conseguente loro incompatibilità col regime carcerario deve essere effettuata anche in concreto, con riferimento alla possibilità di effettiva somministrazione nel circuito penitenziario delle terapie di cui egli necessita. (Fattispecie relativa a demenza senile in persona sottoposta a custodia cautelare in carcere, in relazione alla quale la Corte ha affermato che tale patologia, contrariamente alla sua ritenuta compatibilità con le strutture carcerarie enunciata dal giudice di merito, necessitava di una particolare valutazione, sia per verificare il grado di consapevolezza della restrizione fisica da parte del detenuto, sia per la verifica della sussistenza delle esigenze cautelari). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Palermo, 21 agosto 2007).
Cass. civ. n. 45707/2008
È legittima l'esclusione della compagnia assicuratrice citata come responsabile civile dall'imputato del reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, qualora risulti che questi ha pagato la polizza, scaduta da più di quindici giorni, solo il giorno stesso dell'incidente, atteso che l'effetto sospensivo dell'assicurazione in tal caso cessa solo a partire dalle ore ventiquattro del giorno del pagamento e non comporta l'immediata riattivazione del rapporto assicurativo dal momento in cui è stato effettuato, trovando applicazione analogica l'art. 1901 cod. civ.. (Rigetta, Trib. Torino, 3 novembre 2005).
Cass. civ. n. 47335/2007
Nel caso di imputato affetto da patologia psichiatrica che impedisca la sua cosciente partecipazione al dibattimento, può disporsi, ai sensi dell'art. 73, comma terzo, c.p.p., ove egli debba essere mantenuto in custodia cautelare, soltanto il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, quale previsto dal richiamato art. 286 c.p.p., ovvero, ai sensi dell'art. 111, comma quinto, del D.P.R. n. 230/2000 (regolamento attuativo dell'ordinamento penitenziario), l'assegnazione ad un istituto o sezione speciale per infermi di mente, ma non anche l'assegnazione ad un ospedale psichiatrico giudiziario, essendo questa subordinata, come applicazione provvisoria di una tipica misura di sicurezza, alla prevedibile applicazione in via definitiva della misura stessa.
Cass. civ. n. 36941/2007
L'inosservanza, da parte della polizia giudiziaria, dell'obbligo di avviso immediato al difensore di fiducia dell'avvenuto arresto, non essendo sanzionata sul piano processuale, non determina alcuna forma di invalidità o di inefficacia dell'atto.
Cass. civ. n. 49456/2004
Ai sensi dell'art. 86, comma 2, c.p.p. per prove pregiudizievoli alla difesa del responsabile civile, in relazione a quanto previsto dagli artt. 651 e 654 c.p.p., debbono intendersi tutte quelle, rilevanti ai fini dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato e/o dello stesso responsabile civile, raccolte - anche nella fase delle indagini preliminari - nel contraddittorio delle parti e riversate nel fascicolo del dibattimento. (Nel caso di specie tale è stata ritenuta una perizia medico legale svolta nella fase delle indagini preliminari con incidente probatorio ed in assenza del responsabile civile).
Cass. civ. n. 46746/2004
La richiesta, da parte del responsabile civile non intervenuto volontariamente, di essere estromesso dal processo, ai sensi dell'art. 86, comma 2, c.p.p., non può essere respinta per il solo fatto che sia priva della motivazione prescritta dal comma 3 del medesimo articolo (la cui violazione non è sanzionata da nullità), dovendosi al contrario ritenere sufficiente, per il suo accoglimento, la sola effettiva esistenza, in atti, dell'elemento di prova oggettivamente suscettibile di creare pregiudizio alla difesa, in relazione a quanto previsto dagli artt. 651 e 654 c.p.p., nulla rilevando la strategia difensiva che fino a quel momento il responsabile civile abbia inteso seguire. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto illegittima la mancata esclusione del responsabile civile basata, oltre che sulla rilevata assenza di motivazione della relativa richiesta, anche sulla considerazione che il responsabile civile, trattandosi di procedimento per violazione della normativa sui rifiuti, non aveva messo in discussione l'esito sfavorevole di alcune analisi effettuate nel corso delle indagini preliminari e destinate ad essere acquisite al fascicolo per il dibattimento).
Cass. civ. n. 43261/2004
In tema di atti introduttivi del dibattimento, nell'ipotesi in cui il difensore di fiducia sia rimasto assente all'udienza per un legittimo impedimento, l'imputato che non sia comparso è rappresentato dal sostituto del difensore, nominato d'ufficio, sicché ritualmente ne viene dichiarata la contumacia e legittimamente viene omessa la notificazione in suo favore dell'avviso dell'udienza di rinvio fissata dal giudice a seguito dell'impedimento predetto.
Cass. civ. n. 45783/2003
È legittimamente adottato dal giudice di appello il provvedimento di temporaneo ricovero dell'imputato in custodia cautelare in luogo di cura esterno alla struttura carceraria, nelle more della decisione sull'istanza di sostituzione della misura con altra meno afflittiva, in quanto la competenza del magistrato di sorveglianza stabilita dall'art. 240, primo comma, att. c.p.p. in caso di intervenuta condanna in primo grado non esclude quella del giudice che procede quando ricorrono le esigenze diagnostiche o terapeutiche indicate nel terzo comma dell'art. 286 bis c.p.p. e le stesse non possono essere soddisfatte in ambito penitenziario.
Cass. civ. n. 43063/2003
L'inosservanza, da parte della polizia giudiziaria, del dovere di avvertire l'arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore di cui all'art. 386 c.p.p., non essendo sanzionata sul piano processuale, non determina alcuna forma di invalidità o di inefficacia dell'atto.
Cass. civ. n. 5818/2003
In tema di esecuzione della pena nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria, accertata ai sensi del secondo comma dell'art. 286-bis c.p.p., l'obbligo di sospensione o di applicazione della detenzione domiciliare si determina per il giudice solo quando le patologie sono documentate secondo le procedure stabilite dalla legge e dai pertinenti decreti ministeriali. Nondimeno, nei casi in cui dette patologie risultino provate mediante una documentazione incompleta od irrituale, poiché la legge riconosce al giudice la possibilità di applicare anche d'ufficio la detenzione domiciliare, è comunque necessario che la diversa opzione di disporre l'esecuzione della pena in sede carceraria sia specificamente motivata, di guisa che l'assenza di indicazioni in proposito è sanzionata, a norma dell'art. 125 c.p.p., comma terzo, con previsione di nullità del relativo provvedimento.
Cass. pen. n. 38855 del 30 ottobre 2001
In tema di iscrizione nel casellario giudiziale, l'intangibilità del giudicato e la natura amministrativa dell'attività di iscrizione non consentono la cancellazione da parte del giudice dell'esecuzione, in presenza di unica condanna per reato continuato, dell'iscrizione nel casellario limitatamente alla parte che concerne reato contravvenzionale punibile con la sola pena pecuniaria. (Nell'affermare tale principio la Corte ha escluso che possa scindersi l'unicità dell'iscrizione nel casellario giudiziale relativa a condanna che comprende fra i reati in continuazione anche quello previsto dall'art. 734 c.p., posto che, altrimenti, in sede esecutiva si verrebbe a creare una differenziazione fra la sentenza passata in giudicato, la pena irrogata e la relativa iscrizione, e che quest'ultima diverrebbe scarsamente comprensibile).
Cass. civ. n. 4/2001
È legittima l'ordinanza con la quale il giudice, nel rinviare a udienza fissa la prosecuzione del processo, pone a carico del pubblico ministero l'onere di curare la rinnovata citazione dei testimoni non comparsi inseriti nella sua lista, in quanto tale citazione, anche quando risulti già instaurato il dibattimento, resta atto della parte che abbia ottenuto l'autorizzazione a provvedervi, salvo che non si versi nelle ipotesi, esplicitamente previste, di ammissione della prova ex officio o di accompagnamento coattivo disposti dal giudice, nel qual caso essa non costituisce più atto di parte, ma oggetto di adempimento d'ufficio del giudice stesso, secondo la disciplina di cui all'art. 142, comma 4, att. c.p.p. Ne discende che, non potendo essere considerata in alcun caso atto abnorme, la predetta ordinanza non è impugnabile autonomamente, ma solo congiuntamente alla sentenza, a norma dell'art. 586 c.p.p., e che, conseguentemente, il ricorso per cassazione proposto direttamente avverso di essa è inammissibile. (Nella specie il ricorso per cassazione era stato proposto dal rappresentante del P.M. contro il provvedimento giudiziale che lo aveva onerato della nuova citazione dei testimoni non comparsi da lui indicati, deducendone l'abnormità sotto il duplice profilo dell'anomala regressione e dell'irrimediabile stasi che esso avrebbe determinato nel processo).
Cass. civ. n. 7161/2000
L'imputato già citato a giudizio in stato di libertà e successivamente tratto in arresto e detenuto per altra causa versa in stato di legittimo impedimento solo se tale nuova condizione sia stata tempestivamente comunicata. Solo se la detenzione sopravviene a ridosso immediato dell'udienza può ammettersi che la comunicazione avvenga direttamente in udienza anche attraverso il difensore, purché risulti circostanziata e riferisca la volontà dell'imputato di essere presente al dibattimento. L'inosservanza di tale obbligo di diligenza rende legittima l'ordinanza contumaciale. (Nella specie la Corte ha ulteriormente affermato che la detenzione domiciliare non è fonte di una assoluta impossibilità a comparire, se l'imputato, al verificarsi di tale impedimento, non si sia attivato affinché fosse resa possibile la sua partecipazione all'udienza, chiedendo di esservi tradotto).
Cass. civ. n. 1453/2000
È autonomamente ed immediatamente impugnabile con il ricorso per cassazione l'ordinanza con la quale la corte d'appello, nel corso dell'udienza e prima dell'apertura del dibattimento di secondo grado, abbia dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione del pubblico ministero e della parte civile disponendo procedersi oltre nel dibattimento; ed invero in tal caso, costituendo la predetta ordinanza provvedimento conclusivo — idoneo a produrre l'effetto del giudicato — della fase promossa con il gravame e preclusivo di ulteriori attività processuali che a tale fase possano riferirsi, non può trovare applicazione il disposto del comma 1 dell'art. 586 c.p.p. secondo cui, quando non è diversamente stabilito, l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero del dibattimento può essere proposta soltanto con il gravame contro la sentenza.
Cass. civ. n. 679/2000
L'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento rigetta la richiesta di restituzione delle cose sequestrate è impugnabile solo congiuntamente alla sentenza che definisce il giudizio.
Cass. civ. n. 250/2000
Non è autonomamente impugnabile un'ordinanza dibattimentale meramente confermativa di precedente ordinanza che non sia stata impugnata nei termini, giacché verrebbe elusa, in caso contrario, la disciplina della perentorietà dei termini dell'impugnazione. (Nella specie si trattava di ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di precedenti ordinanze — formulata dal procuratore generale — con le quali il tribunale prescriveva al medesimo procuratore generale, che aveva esercitato il potere di avocazione, di presenziare al dibattimento).
Cass. civ. n. 50/2000
Il riconoscimento da parte dell'ordinamento di un potere impugnatorio specifico, benché differito, esclude la possibilità di impugnare immediatamente il provvedimento come abnorme. (Fattispecie relativa ad ordinanza dibattimentale di sospensione della prescrizione adottata fuori delle ipotesi consentite — nei confronti di imputato a piede libero — che la Corte ha ritenuto ricorribile ex art. 586 c.p.p. soltanto unitamente alla sentenza).
Cass. civ. n. 5535/1999
È legittima l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario di persona assolta in primo grado per vizio totale di mente, in quanto il richiamo, operato dall'art. 312 c.p.p. all'art. 273, comma secondo, stesso codice, e quindi, in negativo, all'insussistenza di una causa di non punibilità, deve ritenersi riferibile solo alle cause di non punibilità diverse da quelle che, a norma dell'art. 206 c.p., consentono l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.
Cass. civ. n. 637/1999
L'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze, ritualmente proclamata dall'associazione di categoria, pur inquadrata tra le cause di legittimo impedimento del difensore, di cui all'art. 486, quinto comma, c.p.p., non determina ex lege gli effetti interruttivi della prescrizione del reato previsti dall'art. 159 c.p., stante il fatto che il giudice del dibattimento deve valutare l'opportunità del rinvio dello stesso al fine di evitare il rischio che maturino termini prescrizionali.
Cass. civ. n. 8006/1998
Il difensore di ufficio che, non limitandosi a svolgere il patrocinio obbligatorio dell'imputato, insiste nella richiesta di rinvio del dibattimento presentata dal difensore di fiducia, agisce, in relazione a tale istanza, in nome e per conto di quest'ultimo, al quale pertanto non deve essere notificata l'ordinanza di fissazione della nuova udienza.
Cass. civ. n. 5218/1998
La regola della rilevanza dell'impedimento a comparire del difensore, dettata dall'art. 486, comma quinto, c.p.p. per il dibattimento di primo grado resta circoscritta al solo giudizio di cognizione. Di essa, pertanto, deve escludersi l'applicabilità con riguardo alle udienze del procedimento di esecuzione e di quello di sorveglianza, nelle quali la necessità della partecipazione del difensore può essere soddisfatta anche dall'intervento di altro difensore immediatamente reperibile, designato come sostituto ai sensi dell'art. 97, comma quarto, dello stesso codice, al quale, peraltro, non può essere negato un congruo termine per la preparazione della difesa.