Cass. civ. n. 10171 del 14 ottobre 1993
Testo massima n. 1
Nel procedimento per la dichiarazione giudiziale della paternità e maternità naturale, la legittimazione passiva spetta, in mancanza del presunto genitore, esclusivamente ai suoi eredi (art. 276, primo comma, c.c.), dovendosi negare, indipendentemente dalle eventuali finalità patrimoniali della domanda, che possano assumere la qualità di litisconsorti necessari gli aventi causa di detti eredi, ovvero altri soggetti portatori di un interesse contrario all'accoglimento della domanda, cui è riconosciuta soltanto la facoltà di intervenire a tutela di detto interesse (art. 276, secondo comma, c.c.).
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