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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2900 del 2 febbraio 1996

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2900 del 2 febbraio 1996

Testo massima n. 1

In tema di misure cautelari reali, l’art. 325 c.p.p. prevede che contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324, il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quelle che avrebbero diritto alla loro restituzione, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. L’art. 613 c.p.p. poi, che disciplina la forma dell’impugnazione, prescrive che il ricorso sia sottoscritto dal difensore iscritto nell’albo speciale, salvo che non vi provveda la parte personalmente. Pertanto, poiché le persone interessate [ come la persona offesa, cui la cosa è stata sequestrata o che avrebbe diritto alla restituzione ] non sono parti in senso tecnico, possono esercitare lo ius postulandi in cassazione solo attraverso il difensore iscritto nell’albo speciale. [ Fattispecie relativa all’inammissibilità del ricorso sottoscritto dal presidente della Confcommercio della provincia di Latina, quale persona offesa dai reati di cui agli artt. 633 e 634 c.p., avente diritto alla restituzione dei locali sequestrati ].

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