Art. 90 – Codice di procedura penale – Diritti e facoltà della persona offesa dal reato
1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge [101, 341, 360, 369, 394, 398, 401, 408, 409, 410, 413, 419, 428, 429, 456, 572 c.p.p.], in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie [121, 123, 367 c.p.p.] e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.
1-bis. La persona offesa ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio. Ai fini della dichiarazione di domicilio la persona offesa può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
2. La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli articoli 120 e 121 del codice penale.
2-bis. Quando vi è incertezza sulla minore età della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore età è presunta, ma soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni processuali.
3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente [74 c.p.p.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 34387/2024
In tema di sicurezza sul lavoro, la nozione di cantiere, ai fini dell'applicazione dell'obbligo di nominare, ex art. 90, comma 3, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione dei lavori, deve essere rapportata all'opera da realizzare e il momento della sua cessazione non è determinato da eventuali varianti in corso d'opera, ma dall'effettiva ultimazione di tutti i lavori ad essa inerenti.
Cass. civ. n. 32764/2024
In tema di valutazione della prova testimoniale, la progressione dichiarativa caratterizzante le rivelazioni della persona offesa minorenne, vittima di reati sessuali, non è, di per sé, indicativa dell'inattendibilità della fonte, né la pluralità delle sue audizioni ne determina necessariamente l'usura.
Cass. civ. n. 27151/2024
La persona offesa costituitasi parte civile nel processo di cognizione è legittimata a partecipare all'incidente di esecuzione promosso dal pubblico ministero per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena conseguente al mancato adempimento degli obblighi risarcitori, trattandosi di soggetto "interessato", nei termini di cui all'art. 666, comma 1, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la parte civile, in quanto direttamente coinvolta, è altresì in grado di fornire informazioni, anche "in favor", in ordine all'adempimento dell'obbligazione risarcitoria).
Cass. civ. n. 27115/2024
Gli stati emotivi o passionali, pur non escludendo né diminuendo l'imputabilità, possono essere considerati dal giudice ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, ove se ne riconosca l'attitudine a fungere da fattore di attenuazione della misura della responsabilità penale. (Fattispecie relativa ad omicidio della convivente, nella quale la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di merito che, pur accertando che al momento del fatto l'imputato versava in uno stato di profonda angoscia e di agitazione collegato all'insorgere dell'emergenza pandemica, non aveva adeguatamente valutato l'attitudine di quel particolare stato emotivo a giustificare il contenimento del trattamento sanzionatorio).
Cass. civ. n. 23901/2024
La dichiarazione di ricusazione può essere proposta esclusivamente dalle "parti", fra le quali non rientra la persona offesa dal reato, che tale qualifica non riveste in senso tecnico. (In motivazione, la Corte ha precisato che le disposizioni sulla ricusazione hanno natura di norme eccezionali e sono, pertanto, insuscettibili di interpretazione estensiva).
Cass. civ. n. 23410/2024
Il graduato delle Forze armate in posizione di aspettativa per infermità non riveste la qualifica di "militare in servizio alle armi" - a differenza degli ufficiali e dei sottufficiali di carriera, considerati dalla legge in servizio anche in costanza di aspettativa - e, pertanto, non è assoggettabile alla legge penale militare.
Cass. civ. n. 21798/2024
La titolarità del diritto reale di veduta costituisce una condizione dell'azione volta ad ottenere l'osservanza da parte del vicino delle distanze di cui all'art. 907 c.c. e, come tale, va accertata anche d'ufficio dal giudice, salvo che da parte del convenuto vi sia stata ammissione, esplicita o implicita, purché inequivoca, della sussistenza di tale diritto.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva accolto la domanda in considerazione della mera mancata contestazione della "liceità del diritto di veduta", da parte del convenuto, pur in assenza di una compiuta e specifica allegazione del titolo posto a fondamento del preteso diritto).
Cass. civ. n. 15906/2024
Il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condomino che, direttamente o indirettamente, pregiudichi tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza del vicino, avendo operato già l'art. 907 c.c. il bilanciamento tra l'interesse alla medesima riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta, poiché luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita.
Cass. civ. n. 8283/2024
La distinzione tra norme integrative del codice civile, la cui violazione attribuisce al danneggiato il diritto alla demolizione, e norme non integrative la cui violazione non attribuisce un tale diritto, riguarda soltanto la disciplina dettata per regolare la distanza fra le costruzioni e non anche l'esercizio del diritto di veduta che ha natura giuridica e contenuto precettivo diverso. Pertanto ove quest'ultimo diritto venga violato, trattandosi di diritto reale assoluto, l'unico modo possibile di ripristinare la situazione legale è quello della rimessione nel pristino stato.
Cass. civ. n. 4816/2024
L'apertura di una veduta da una parete di proprietà individuale verso il cortile di proprietà esclusiva di un edificio limitrofo (appartenente ad un diverso proprietario) è soggetta alle prescrizioni contenute nell'art. 905 c.c., finendo altrimenti per imporre una servitù di fatto a carico dell'immobile altrui, dato che il diritto di veduta comporta una permanente minorazione della utilizzabilità del bene che ne è gravato da parte di chiunque ne sia o ne divenga proprietario, con attribuzione alla proprietà vicina di un corrispondente vantaggio che a questa finisce per inerire come "qualitas", ossia con le caratteristiche di realità tali da inquadrarsi nello schema delle servitù.
Cass. civ. n. 4252/2024
In tema di valutazione della prova, l'avvenuto risarcimento del danno in favore della persona offesa che non si sia costituita parte civile non ne mina la credibilità come testimone, trovandosi altrimenti la predetta nell'anomala condizione di dover rinunciare all'esercizio del diritto riconosciutole dall'ordinamento in conseguenza dell'illecito subito per poter essere creduta. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che non è offerta al giudice alcuna prova della penale responsabilità in conseguenza dell'avvenuto risarcimento del danno, essendo questo un istituto privatistico, non suscettibile di essere inteso come una confessione tacita, giudiziale o extragiudiziale).
Cass. civ. n. 3184/2024
L'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, dedotta per vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali, avendo carattere relativo, resta sanata se non fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito avendo natura giuridica di nullità relativa. Tale qualificazione giuridica permane tuttavia anche per l'ipotesi in cui la consulenza sia svolta tramite rogatoria alla competente autorità estera, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione dell'Aja del 18 marzo 1970.
Cass. civ. n. 438/2024
L'eliminazione delle vedute abusive, che consentono di affacciarsi e guardare nel fondo altrui, non necessariamente deve essere disposta dal giudice tramite la demolizione di quelle porzioni immobiliari costituenti il "corpus" della violazione denunciata, ben potendo la violazione medesima essere eliminata per altra via, mediante idonei accorgimenti, i quali, pur contemperando i contrastanti interessi delle parti, rispondano ugualmente al precetto legislativo da applicare al caso oggetto di cognizione. Spetta, poi, al giudice dell'esecuzione la determinazione delle concrete modalità dell'opera o la scelta tra diverse articolazioni concrete di opere aventi comuni finalità e connotazioni.
Cass. civ. n. 36511/2023
In caso di violazione delle distanze legali per l'apertura di vedute ex art. 905 c.c., l'azione volta alla condanna al ripristino dello stato dei luoghi, integrando un'actio negatoria servitutis di carattere reale, può essere proposta esclusivamente nei confronti del proprietario dell'immobile dal quale la veduta abusiva è esercitata, mentre l'azione risarcitoria per il conseguente pregiudizio è esperibile tanto nei confronti di quest'ultimo quanto dell'autore della violazione, quali responsabili in solido.
Cass. civ. n. 35857/2023
In tema di ammissione di prove nuove in grado d'appello, ai giudizi iniziati, in prime cure, prima del 30 aprile 1995, si applica l'art. 345 c.p.c. nella formulazione risultante ex art. 36 della l. n. 581 del 1950 e, quindi, precedente alle modificazioni di cui alla l. n. 353 del 1990, essendo chiara l'intenzione del legislatore di assicurare, per tali giudizi, una protrazione dell'efficacia delle norme processuali previgenti, rendendoli insensibili alle modificazioni successive, in assenza di un'espressa disposizione derogatoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'applicabilità, al giudizio d'appello, del nuovo testo dell'art. 345 c.p.c., come modificato dalla l. n. 134 del 2012, senza avvedersi che la pendenza del processo di primo grado risaliva a data anteriore al 30 aprile 1995).
Cass. civ. n. 33346/2023
In tema di concordato preventivo, nel giudizio di rinvio a seguito di cassazione per violazione di legge, non è consentito procedere ad una nuova valutazione della fattibilità del piano concordatario ove la sentenza di merito sia stata cassata per violazione dell'obbligo di accantonamento dei crediti erariali contestati, poiché, in caso di annullamento per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il giudice del rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi al principio enunciato, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo.
Cass. civ. n. 33134/2023
In materia di luci e di vedute, il diritto di proprietà di un immobile fronteggiante il fondo altrui non può attribuire, in assenza di titoli specifici (negoziali o originari, come l'usucapione), l'acquisto automatico della servitù di veduta, la quale suppone l'esistenza, per la prescritta durata ventennale, di aperture che consentano l'inspectio e la prospectio nel fondo confinante e che siano poste a distanza inferiore di quella prescritta dall'art. 905 c.c.
Cass. civ. n. 32816/2023
Configurabilità - Criteri - Apparenza - Segni visibili d'opere permanenti - Destinazione obiettiva all'esercizio della servitù - Necessità - Utilizzazione saltuaria delle opere - Sufficienza. Il requisito dell'apparenza della servitù discontinua, richiesto al fine della sua costituzione per usucapione, si configura quale presenza di segni visibili di opere di natura permanente obiettivamente destinate al suo esercizio, tali da rivelare, in maniera non equivoca, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente per l'utilità del fondo dominante e non un'attività posta in essere in via precaria, o per tolleranza del proprietario del fondo servente, comunque senza animus utendi iure servitutis; tale onere deve avere carattere stabile e corrispondere, in via di fatto, al contenuto di una determinata servitù che, peraltro, non implica necessariamente un'utilizzazione continuativa delle opere stesse.
Cass. civ. n. 29254/2023
In tema di IRAP, l'art. 10 del d.lgs. n. 446 del 1997, riguardando tutti gli enti non commerciali e non essendo richiamato dall'art. 90, comma 1, della l. n. 289 del 2002, si applica solo alle associazioni sportive dilettantistiche che rientrano in tale categoria, in base all'art. 3, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 446 del 1997, ma non a quelle costituite in forma di società di capitali, che soggiacciono alle disposizioni tributarie previste per gli enti commerciali e società di capitali, tra cui l'art. 5 del medesimo decreto legislativo.
Cass. civ. n. 18281/2023
In materia di distanze legali tra edifici, nell'ipotesi di ristrutturazione con sopraelevazione di un fabbricato preesistente, l'altezza del nuovo edificio va calcolata considerando non la linea di gronda, ma quella di colmo, configurandosi una nuova costruzione soltanto se essa produce un aumento della superficie esterna e della volumetria dei piani sottostanti, così incidendo sulla struttura e sul modo di essere della copertura; spetta al giudice di merito di volta in volta verificare, in concreto, se l'opera eseguita abbia le anzidette caratteristiche ovvero se, in ipotesi, avendo carattere ornamentale e funzioni meramente accessorie rispetto al fabbricato, vada esclusa dal calcolo delle distanze legali. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto che l'innalzamento al colmo del tetto di 10/20 cm - dovuto a ragioni tecniche, dipendenti dai nuovi materiali utilizzati e dalla coibentazione - non mutava la volumetria della costruzione, costituendo volume tecnico, con esclusione della presenza di una nuova costruzione).
Cass. civ. n. 17922/2023
A differenza della servitù di veduta, che trova fonte direttamente nella legge (art. 907 c.c.), il diritto di veduta panoramica consiste nel godere della bellezza della visuale offerta dalla particolare collocazione dell'immobile dominante, previa imposizione sul fondo servente di una "servitus altius non tollendi", e può essere costituita a titolo derivativo (tramite contratto) o a titolo originario (tramite usucapione o destinazione del padre di famiglia), purché, in quest'ultimo caso, esistano opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio.
Cass. civ. n. 15383/2023
Il principio fissato dall'art 159, comma 2, c.p.c., a tenore del quale la nullità parziale di un atto non colpisce le altre parti che ne siano indipendenti, trova applicazione anche con riguardo agli atti processuali che costituiscono il risultato di una pluralità di distinte ed autonome attività, sicché la validità di una consulenza tecnica d'ufficio non è inficiata dalla eventuale nullità di alcuni accertamenti o rilevazioni compiuti dal consulente, per violazione del principio del contraddittorio per omessa convocazione alle operazioni peritali di una delle parti, salvo che si dimostri che ciò abbia inciso in concreto sul suo atto conclusivo, ossia sulla relazione di consulenza.
Cass. civ. n. 10477/2023
Rapporto tra limiti dell’uso delle cose comuni e le norme sulle distanze - Prevalenza del rispetto delle condizioni di uso individuale della cosa comune - Condizioni - Fattispecie. In tema di condominio, qualora il giudice verifichi che l'uso della cosa comune sia avvenuto nell'esercizio dei poteri e nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 1102 c.c. a tutela degli altri comproprietari, deve ritenersi legittima l'opera realizzata senza il rispetto delle norme sulle distanze tra proprietà contigue, applicabili, di regola, anche in ambito condominiale, purché la relativa osservanza sia compatibile con la particolare struttura dell'edificio condominiale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello che, ritenendo applicabili le norme sulle distanze a discapito dell'art. 1102 c.c., aveva ordinato la rimozione di una passerella appoggiata al muro perimetrale comune, costituente un nuovo accesso all'appartamento di un condomino, senza verificare l'esistenza di un concreto pregiudizio all'appartamento sottostante).
Cass. civ. n. 6680/2023
In tema di imposte sui redditi, l'agevolazione tributaria prevista dall'art. 51, comma 6, del d.P.R. n. 917 del 1986, che limita la tassabilità al cinquanta per cento, si applica esclusivamente all'indennità di volo erogata al personale in servizio (sia militare che civile) e non anche al trattamento in favore del personale in quiescenza e pur se commisurato all'indennità di volo fruita nel corso dell'attività lavorativa, poiché il beneficio si giustifica solo per la particolarità del lavoro svolto a bordo di un aereo e non può essere estesa anche all'aumento della pensione e dell'indennità "una tantum", previsto per i piloti che abbiano percepito le indennità di aeronavigazione e di volo.
Cass. civ. n. 4612/2023
In tema di spese di sponsorizzazione, il regime di cui all'art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, nel testo vigente "ratione temporis", fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di imprese sportive dilettantistiche laddove i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima, consentendo, di conseguenza, di ritenere integralmente deducibili tali spese dal reddito del soggetto sponsor.
Cass. pen. n. 45137/2015
Non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione colui che ha presentato denunzia- querela per il delitto di falsa testimonianza, non essendo titolare o contitolare dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice.
Cass. pen. n. 8995/2015
È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla persona offesa avverso il decreto di archiviazione, a nulla rilevando che la stessa abbia il titolo di difensore iscritto nell'apposito albo.
Cass. pen. n. 4372/2011
La persona offesa che si costituisca parte civile fuori udienza ha la facoltà di depositare la lista testimoniale prima della notificazione della dichiarazione di costituzione, e quindi ha il diritto, una volta costituita, all'ammissione delle prove testimoniali ivi indicate.
Cass. pen. n. 8179/2010
Non sono qualificabili come terzi interessati e, conseguentemente, non hanno diritto all'avviso di fissazione dell'udienza camerale davanti al tribunale competente, né possono volontariamente intervenirvi in quanto privi di legittimazione ai sensi dell'art. 90 c.p.p., i soggetti titolari di un interesse meramente eventuale e non attuale alla procedura instaurata a seguito di appello del P.M. o dell'indagato contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo. (Nella specie, la Corte ha escluso che, in difetto di un vincolo attuale sul bene, sia ravvisabile l'interesse dei titolari dei permessi di costruire a partecipare o ad intervenire volontariamente all'udienza camerale instauratasi a seguito dell'appello del P.M. contro il rigetto da parte del G.i.p. di una richiesta di sequestro preventivo degli immobili di cui erano proprietari).
Cass. pen. n. 48440/2008
In tema di impugnazioni, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dalla persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione, in quanto lo stesso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Cass. pen. n. 34784/2007
L'omessa citazione in giudizio della persona offesa, pur essendo prevista a pena di nullità, non può essere eccepita da chi non ha interesse alla osservanza della disposizione violata. (Nella fattispecie, relativa a furto di energia elettrica, la Corte ha ritenuto che l'imputato non potesse vantare alcun interesse concreto alla eccepita quantificazione del danno attraverso la citazione della parte lesa, posto che, per le modalità di sottrazione dell'energia, tale quantificazione era comunque impossibile).
Cass. pen. n. 16715/2003
La mancata notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione al prossimo congiunto della persona offesa deceduta, il quale aveva dichiarato di voler essere informato in caso di archiviazione, non determina l'illegittimità del decreto di archiviazione emesso de plano dal giudice, se la persona offesa non sia deceduta in conseguenza del reato, unica ipotesi in cui, a norma dell'art. 90 comma 3 c.p.p., i diritti e le facoltà ad essa spettanti possono essere esercitati dal prossimo congiunto (nel caso di specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal padre della persona offesa deceduta non in conseguenza del reato, ritenendolo soggetto non legittimato a presentare la dichiarazione di voler essere informato dell'eventuale richiesta di archiviazione a norma dell'art. 408 comma 2 c.p.p.).
Cass. pen. n. 35518/2002
Qualora nel corso del procedimento incidentale di archiviazione di cui agli artt. 408 ss. c.p.p. si verifichi il decesso della persona offesa, l'erede non può succedere nella posizione sostanziale e processuale del defunto, in quanto la qualità di persona offesa è strettamente personale e correlata al rapporto processuale penale che si instaura con l'indagato e non è trasmissibile iure hereditatis, mentre, nel caso in cui la persona offesa — successivamente deceduta — abbia provveduto a costituirsi parte civile, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e morali cagionati dal reato, si trasmette all'erede il diritto al risarcimento dei detti danni, nonché la relativa posizione processuale nel contesto dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale.
Cass. pen. n. 24285/2001
In nessun caso la persona offesa dal reato può sottoscrivere personalmente il ricorso per Cassazione, e nulla rilevando che esso sia redatto su carta intestata del difensore di fiducia, e che rechi in calce l'atto di nomina autenticato dal difensore medesimo.
Cass. pen. n. 2125/2000
La persona offesa dal reato non ha il diritto di proporre personalmente ricorso per cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poiché per la valida instaurazione del giudizio di legittimità si applica la regola dettata dall'art. 613 comma 1 c.p.p., secondo cui l'atto di ricorso deve essere sottoscritto — a pena di inammissibilità — da difensori iscritti nell'apposito albo. (Nella fattispecie la Corte, escludendo comunque che alla persona offesa si estende la deroga di cui alla prima dell'art. 613 c.p.p. relativa alla facoltà concessa al solo imputato di sottoscrivere personalmente il ricorso, ha precisato che la regola generale vale anche se la parte offesa ha il titolo di avvocato, stante la qualità di litigante).
Cass. pen. n. 9967/1999
In tema di diritti e facoltà della persona offesa, l'art. 90 del c.p.p. consente alla suddetta, anche se non costituita (o non ancora costituita) parte civile di indicare elementi di prova e quindi anche di chiedere al giudice di merito l'ammissione di testimoni.
Cass. pen. n. 1541/1999
In tema di impugnazioni, la persona offesa non può personalmente proporre ricorso per cassazione sottoscrivendo il relativo atto; ciò in quanto, non potendo la stessa considerarsi parte in senso tecnico, non rientra nella previsione dell'art. 613 c.p.p., che consente, appunto, alla parte di sottoscrivere personalmente il ricorso, con ciò derogando al principio generale che impone la sottoscrizione ad opera di un difensore iscritto nell'albo speciale. Detta norma è, poi, in realtà, applicabile al solo imputato, in quanto le altre parti possono stare in giudizio solo col ministero di un difensore munito di procura speciale.
Cass. pen. n. 1757/1998
L'art. 613, primo comma, c.p.p., nello stabilire che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione «salvo che la parte non vi provveda personalmente» non si riferisce, con il termine «parte», soltanto all'imputato, ma anche alla persona offesa dal reato (come a tutti i soggetti a qualsiasi titolo legittimati a partecipare di persona ai procedimenti incidentali e ai quali - pure di persona - la legge riconosce legittimazione a ricorrere per cassazione); d'altra parte, l'obbligo della nomina di un difensore nasce solamente dalle singole norme che la prevedono, con la conseguenza che, nei casi in cui tale nomina non sia prevista, non deve neanche essere nominato un difensore d'ufficio, e con l'ulteriore conseguenza che in simili ipotesi le notificazioni degli avvisi devono essere eseguite in uno dei luoghi indicati nell'art. 154 c.p.p. (Fattispecie in tema di ricorso per cassazione proposto personalmente dal privato, soggetto passivo del reato di calunnia, ritenuto persona offesa ai sensi dell'art. 90 c.p.p., avverso il provvedimento di archiviazione del Gip, per omessa notificazione dell'avviso della richiesta relativa a opera del P.M., ai sensi dell'art. 408 c.p.p.).
Cass. pen. n. 3438/1998
Nel vigente ordinamento processuale alla persona offesa è riconosciuta la capacità di testimoniare; la sua deposizione, in astratto immune da sospetto perché portatrice di interessi in posizione di antagonismo con quelli dell'imputato, se ritenuta dal giudice attendibile, a tal fine facendo ricorso all'utilizzazione ed all'analisi di qualsiasi elemento di riscontro o di controllo ricavabile dal processo, deve ritenersi attendibile ed il convincimento trattone, se sostenuto da congrua e logica motivazione, non può soffrire censure di legittimità.
Cass. pen. n. 913/1997
L'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione di investigazioni suppletive, da svolgersi a cura del P.M. procedente, con specificazione del loro oggetto, nonché dei relativi elementi di prova; onde una mera confutazione del fondamento della richiesta, pur essendo valutabile come memoria difensiva a norma dell'art. 90, comma primo, c.p.p., non è idonea ad attivare le procedure previste in caso di opposizione. Queste consistono in una preliminare delibazione di ammissibilità che, se risolta in senso negativo, e sempre che la notizia di reati risulti infondata, consente l'archiviazione con decreto; altrimenti, la decisione è data in contraddittorio con ordinanza nelle forme del procedimento camerale. Ne segue che, di fronte all'opposizione della persona offesa, il giudice è tenuto anzitutto a verificare se l'opponente abbia assolto l'onere di fornire le indicazioni previste dall'art. 410, comma primo, c.p.p., senza alcuna valutazione prognostica di merito; e, qualora non ritenga sussistenti le condizioni che legittimano l'instaurazione del contraddittorio, a motivare compiutamente circa le ragioni della ritenuta inammissibilità, indipendentemente dall'apprezzamento sulla fondatezza, o non, della notizia di reato, costituendo la delibazione di inammissibilità momento preliminare all'instaurazione del procedimento di archiviazione. (Fattispecie nella quale il Gip aveva accolto la richiesta di archiviazione del P.M., omettendo di pronunciarsi sull'opposizione e la Suprema Corte aveva annullato il decreto per omessa pronuncia sull'opposizione con rinvio al Gip per l'esame dell'opposizione. Reinvestita successivamente della questione, la stessa Suprema Corte ha rigettato il ricorso della parte offesa sul rilievo che correttamente il Gip di rinvio aveva dichiarato inammissibile l'opposizione per difetto di indicazione delle nuove indagini e dei nuovi elementi di prova).
Cass. pen. n. 2900/1996
In tema di misure cautelari reali, l'art. 325 c.p.p. prevede che contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quelle che avrebbero diritto alla loro restituzione, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. L'art. 613 c.p.p. poi, che disciplina la forma dell'impugnazione, prescrive che il ricorso sia sottoscritto dal difensore iscritto nell'albo speciale, salvo che non vi provveda la parte personalmente. Pertanto, poiché le persone interessate (come la persona offesa, cui la cosa è stata sequestrata o che avrebbe diritto alla restituzione) non sono parti in senso tecnico, possono esercitare lo ius postulandi in cassazione solo attraverso il difensore iscritto nell'albo speciale. (Fattispecie relativa all'inammissibilità del ricorso sottoscritto dal presidente della Confcommercio della provincia di Latina, quale persona offesa dai reati di cui agli artt. 633 e 634 c.p., avente diritto alla restituzione dei locali sequestrati).
Cass. pen. n. 2578/1995
La persona offesa, in quanto tale non rientra tra i soggetti che a norma dell'art. 257, comma 1, c.p.p., possano proporre istanza di riesame contro il provvedimento di sequestro: essa pertanto non è destinataria dell'avviso dell'udienza previsto dall'art. 324 comma 6, c.p.p., richiamato dal suddetto art. 257 c.p.p. Né può rilevare in senso contrario la circostanza che la norma richiamata faccia a sua volta riferimento all'art. 127 c.p.p., (il quale prevede l'avviso per l'udienza in Camera di consiglio anche per «le altre persone interessate»): tale riferimento non può che operare limitatamente a quanto non formi oggetto di specifica disciplina posta dallo stesso art. 324 c.p.p., il quale, appunto al comma 6, non include la parte offesa nella pur esplicita e precisa indicazione di coloro che hanno diritto all'avviso in questione. D'altro canto, siffatta deroga si armonizza con la circostanza sopra evidenziata che la parte offesa non può proporre istanza di riesame né può avverso il provvedimento in tale sede emesso proporre ricorso per cassazione, così come risulta dall'art. 325 comma 1, c.p.p. (Fattispecie nella quale la p.o. ebbe a proporre ricorso avverso provvedimento in materia di sequestro preventivo emesso in sede di riesame deducendo violazione di norme processuali in quanto la relativa udienza era stata fissata e si era svolta senza che le fosse stato dato avviso della stessa. Affermando i principi di cui sopra la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso rilevando in particolare che detta parte non era facoltizzata allo stesso alla luce dell'art. 325 comma 1 c.p.p., e che essa non risultava titolare di alcuna situazione processuale violata a cui ricollegare siffatta legittimazione).
Cass. pen. n. 2453/1995
Solo la persona offesa, cioè il soggetto titolare dell'interesse specifico direttamente tutelato dalla norma, ha diritto alla notifica della richiesta di archiviazione, che non spetta invece alla persona danneggiata denunciante, cioè a chi, non titolare dell'interesse protetto, ha comunque subito un danno dal reato. Il provvedimento di archiviazione d'altro canto non ha natura giurisdizionale e perciò non può contenere, a pena di abnormità, statuizioni pregiudizievoli per l'indagato o per terzi. La qualità di persona offesa può desumersi solo dal titolo del reato competendo esclusivamente al giudice la qualificazione giuridica del fatto. (Nel caso di specie la Corte ha precisato che una società in liquidazione coatta amministrativa, qualora debba considerarsi parte offesa per reati fallimentari o societari o per reati contro la pubblica amministrazione, dovrà essere rappresentata dalla persona fisica del liquidatore, ma che in nessun caso potrà considerarsi parte offesa l'ex liquidatore già decaduto dalla carica al momento della presentazione della denuncia).
Cass. pen. n. 8482/1991
L'inammissibilità dell'azione civile nel processo penale a carico di imputati minorenni non è ostativa all'esercizio da parte della persona offesa dei diritti e delle facoltà previste dall'art. 90 c.p.p. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso volto a far dichiarare l'inammissibilità della memoria difensiva della persona offesa).