Art. 90 – Codice di procedura penale – Diritti e facoltà della persona offesa dal reato
1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge [101, 341, 360, 369, 394, 398, 401, 408, 409, 410, 413, 419, 428, 429, 456, 572 c.p.p.], in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie [121, 123, 367 c.p.p.] e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.
1-bis. La persona offesa ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio. Ai fini della dichiarazione di domicilio la persona offesa può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
2. La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli articoli 120 e 121 del codice penale.
2-bis. Quando vi è incertezza sulla minore età della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore età è presunta, ma soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni processuali.
3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente [74 c.p.p.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 669/2020
In tema di misure cautelari, l'istanza di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza applicativa di misura custodiale personale in procedimento per reati commessi con violenza alla persona non deve essere notificata, a pena di inammissibilità, al difensore della persona offesa, o, in sua mancanza, alla persona offesa stessa, atteso che tale atto non rientra tra quelli considerati all'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., norma di stretta interpretazione non suscettibile di estensione analogica oltre ai casi di inammissibilità ivi espressamente stabiliti. (Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' TRENTO, 14/07/2020).
Cass. civ. n. 12827/2018
È illegittimo il sequestro preventivo dell'autorizzazione amministrativa alla vendita legittimamente conseguita, ma utilizzata per svolgere un'attività commerciale illecita (vendita di merce con marchi contraffatti su banchi di mercato pubblico), poichè, ritenendo altrimenti, si realizzerebbe, attraverso il sequestro, una misura cautelare interdittiva "impropria", senza far ricorso, come invece necessario, al provvedimento previsto dall'art. 290 cod. proc. pen..
Cass. civ. n. 10607/2018
Ai fini dell'applicabilità della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di una professione, prevista dall'art. 290 cod. proc. pen., il termine professione deve intendersi nel senso ampio, includendo, anche le prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non soggette a obbligo di iscrizione o disciplinate da leggi speciali ma oggetto di un rapporto di lavoro autonomo. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto esente da censure l'ordinanza che aveva disposto la misura interdittiva del divieto di esercizio della professione per un'operatrice socio sanitaria legata da un rapporto di lavoro autonomo con una struttura assistenziale per anziani).
Cass. civ. n. 41093/2018
L'arresto in flagranza di reato si realizza nel momento in cui il soggetto è privato della libertà personale, dal quale decorre il termine per la richiesta di convalida di cui all'art. 390 cod. proc. pen., essendo irrilevante la circostanza che il verbale di arresto sia stato redatto in un momento successivo. (In motivazione, la Corte ha osservato che, prima di procedere ad un arresto, può essere necessario compiere accertamenti sull'identità del soggetto e valutare le risultanze dell'attività di polizia, precisando, tuttavia, che tali esigenze investigative non possono determinare la completa privazione della libertà personale).
Cass. civ. n. 8995/2015
È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla persona offesa avverso il decreto di archiviazione, a nulla rilevando che la stessa abbia il titolo di difensore iscritto nell'apposito albo.
Cass. civ. n. 3820/2015
È affetto da nullità, per inidoneità dell'atto a conseguire il suo scopo, l'avviso di fissazione dell'udienza per la convalida dell'arresto inviato al difensore via fax in orario tale o con anticipo talmente ridotto da far ragionevolmente presumere una oggettiva impossibilità di una partecipazione informata al compimento dell'attività giudiziaria. (Fattispecie in cui il fax era stato inviato allo studio del difensore alle ore 8.02 del mattino, in orario di chiusura dello studio legale, a due ore dall'udienza).
Cass. civ. n. 42965/2015
In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in sede di appello, il giudice, ove trattasi di prove nuove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, deve disporre la detta rinnovazione osservando i soli limiti previsti dall'art. 495, comma primo, cod. proc. pen. che richiama la regola generale stabilita dall'art. 190, comma primo, cod. proc. pen., secondo cui il giudice ammette le prove escludendo quelle vietate dalla legge o quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti; ne consegue che l'assunzione delle dette prove nuove deve sempre essere vagliata dal giudice di appello sotto il profilo dell'utilità processuale, non invece sotto il profilo della loro indispensabilità o assoluta necessità.
Cass. civ. n. 45137/2015
Non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione colui che ha presentato denunzia- querela per il delitto di falsa testimonianza, non essendo titolare o contitolare dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice.
Cass. civ. n. 6095/2014
In materia di reati sessuali in danno di minori, non si applica la disposizione di cui al comma primo bis dell'art. 190 bis c.p.p. quando è richiesta la ripetizione in dibattimento dell'esame della persona offesa, già sentita in sede di incidente probatorio, divenuta nel frattempo maggiorenne. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in applicazione delle disposizioni generali di cui all'art.190 c.p.p., il riascolto è comunque inammissibile per manifesta superfluità della prova quando le circostanze dedotte nella richiesta di esame coincidono con quelle oggetto della precedente escussione).
Cass. civ. n. 11616/2012
L'assunzione dell'esame di persone che abbiano già reso dichiarazioni nei casi previsti dall'art. 190 bis cod. proc. pen., non deve essere disposto solo perchè la parte interessata lo abbia richiesto, gravando su quest'ultima l'onere di prospettare le ragioni che rendano necessaria la reiterazione della prova e spettando comunque al giudice di apprezzarne il merito anche alla luce di elementi di fatto eventualmente sopravvenuti.
Cass. civ. n. 9606/2012
La parte che abbia omesso di depositare la lista dei testimoni nel termine di legge ha la facoltà di chiedere la citazione a prova contraria dei testimoni, periti e consulenti tecnici, considerato che il termine perentorio per il deposito della lista dei testimoni è stabilito, a pena di inammissibilità, dall'art. 468, comma primo, soltanto per la prova diretta e non anche per quella contraria, giacché diversamente, il diritto alla controprova che costituisce espressione fondamentale del diritto di difesa, ne risulterebbe vanificato.
Cass. civ. n. 2732/2012
Il giudizio di convalida dell'arresto in flagranza deve essere effettuato pur quando l'arrestato sia stato rimesso in libertà dal pubblico ministero ma in tal caso viene meno l'esigenza del rispetto di termini perentori di richiesta e svolgimento.
Cass. civ. n. 998/2012
Il giudizio di convalida del fermo o dell'arresto deve essere eseguito anche nel caso in cui il PM abbia rimesso in libertà il fermato o l'arrestato per una qualsiasi ragione, non essendo egli esonerato dall'obbligo di sottoporre al controllo giurisdizionale l'operato della polizia giudiziaria. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza del G.i.p. che aveva dichiarato inammissibile la richiesta del P.M. di non convalidare un arresto, in quanto eseguito fuori flagranza, dopo avere già posto in libertà l'arrestato, ai sensi dell'art. 389 c.p.p.).
Cass. civ. n. 4372/2011
La persona offesa che si costituisca parte civile fuori udienza ha la facoltà di depositare la lista testimoniale prima della notificazione della dichiarazione di costituzione, e quindi ha il diritto, una volta costituita, all'ammissione delle prove testimoniali ivi indicate.
Cass. civ. n. 45927/2011
Il giudice dell'appello (nella specie di un procedimento cautelare reale) ha il potere di sindacare, anche d'ufficio, la legittimazione dell'impugnante in mancanza di statuizione implicita sul punto nel provvedimento impugnato, mentre, qualora la questione sia stata esplicitamente affrontata dal giudice di prime cure, l'esercizio di tale potere è subordinato alla specifica impugnazione del medesimo anche in riferimento a tale profilo. (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Bari, 03/03/2011).
Cass. civ. n. 20810/2010
La disciplina di cui all'art. 190-bis c.p.p. è applicabile anche nell'ipotesi in cui debba procedersi a rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per sopravvenuto mutamento della persona del giudice.
Cass. civ. n. 20349/2010
La notifica del decreto di citazione (nella specie per il giudizio d'appello) in luogo diverso dal domicilio dichiarato dall'imputato integra, ove non inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto, una nullità solo relativa che resta sanata se non eccepita immediatamente dopo l'accertamento della costituzione delle parti.
Cass. civ. n. 8179/2010
Non sono qualificabili come terzi interessati e, conseguentemente, non hanno diritto all'avviso di fissazione dell'udienza camerale davanti al tribunale competente, né possono volontariamente intervenirvi in quanto privi di legittimazione ai sensi dell'art. 90 c.p.p., i soggetti titolari di un interesse meramente eventuale e non attuale alla procedura instaurata a seguito di appello del P.M. o dell'indagato contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo. (Nella specie, la Corte ha escluso che, in difetto di un vincolo attuale sul bene, sia ravvisabile l'interesse dei titolari dei permessi di costruire a partecipare o ad intervenire volontariamente all'udienza camerale instauratasi a seguito dell'appello del P.M. contro il rigetto da parte del G.i.p. di una richiesta di sequestro preventivo degli immobili di cui erano proprietari).
Cass. civ. n. 17918/2009
Il giudizio di convalida dell'arresto in flagranza deve essere effettuato pur quando l'arrestato sia stato rimesso in libertà dal pubblico ministero ma in tal caso viene meno l'esigenza del rispetto di termini perentori di richiesta e svolgimento. * , Cass. n. pen., sez. , II, , 23 gennaio 2012, n. 2732, , (c.c. 10 novembre 2011) , P.M. in proc. Manzittu e altro [RV251794] In tema di mandato di arresto europeo, per la convalida dell'arresto di cui all'art. 11 L. 22 aprile 2005, n. 69, non è imposto alcun termine specifico per procedere ad avvisare il difensore dell'arrestato della fissazione della relativa udienza.
Cass. civ. n. 48440/2008
In tema di impugnazioni, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dalla persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione, in quanto lo stesso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Cass. civ. n. 46063/2008
In materia di convalida dell'arresto in flagranza, il termine di quarantotto ore imposto dalla legge per gli adempimenti del giudice si riferisce all'inizio dell'udienza di convalida, non avendo rilevanza il momento in cui sono emessi i provvedimenti del giudice, purché intervengano, senza alcuna soluzione di continuità, nello svolgimento dell'udienza stessa. Quando invece l'ordinanza non venga "pronunciata" all'esito dell'udienza, ma venga "depositata" successivamente, tale deposito deve necessariamente essere effettuato entro le 48 ore decorrenti dal momento in cui l'arrestato o fermato è stato posto a disposizione del giudice, giacché l'intervenuta soluzione di continuità tra udienza di convalida e deposito del provvedimento, non presentando carattere di necessità ed essendo, quindi, evitabile, non giustificherebbe l'inosservanza del predetto termine perentorio.
Cass. civ. n. 45692/2008
In tema di convalida dell'arresto, l'effetto caducatorio di cui all'art. 390, comma terzo, c.p.p., non si verifica se la richiesta del P.M., anche trasmessa a mezzo telefax, sia pervenuta nella cancelleria del giudice competente oltre il termine di chiusura dell'ufficio e non sia stata ricevuta da alcuno. (Fattispecie in cui la richiesta di convalida era priva dell'attestazione del deposito e della relativa sottoscrizione della segreteria dell'ufficio richiedente ).
Cass. civ. n. 45450/2008
In tema di prove testimoniali, la mancata citazione per l'udienza dei testimoni già ammessi dal giudice non può, per ciò solo, comportare la decadenza dalla prova, salvo che il giudice, ritenendo la stessa superflua, non provveda motivatamente a revocarla.
Cass. civ. n. 43718/2008
In tema di arresto in flagranza per il reato di cui all'art. 14, comma quinto ter, D.Lgs. n. 286 del 1998, il termine per la convalida decorre dalla redazione del verbale all'esito dell'accertamento relativo alla inottemperanza all'ordine di allontanamento e non può essere computato nel detto termine il periodo impiegato per l'accertamento dell'identità mediante i rilievi fotodattiloscopici. (Conf. Sez. I, 18 novembre 2008, n. 44344, non massimata).
Cass. civ. n. 34784/2007
L'omessa citazione in giudizio della persona offesa, pur essendo prevista a pena di nullità, non può essere eccepita da chi non ha interesse alla osservanza della disposizione violata. (Nella fattispecie, relativa a furto di energia elettrica, la Corte ha ritenuto che l'imputato non potesse vantare alcun interesse concreto alla eccepita quantificazione del danno attraverso la citazione della parte lesa, posto che, per le modalità di sottrazione dell'energia, tale quantificazione era comunque impossibile).
Cass. civ. n. 17498/2007
Nel procedimento di applicazione delle misure cautelari nell'ambito dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza, qualora il pubblico ministero non sia presente, ma si limiti a trasmettere, ai sensi dell'articolo 390, comma 3 bis, del c.p.p., richieste scritte «in ordine alla libertà personale con gli elementi su cui le stesse si fondano», è necessario e sufficiente, per garantire il contraddittorio e il connesso diritto di difesa, che il giudice dia lettura, nel corso dell'udienza di convalida e prima dell'interrogatorio dell'arrestato, delle richieste scritte del pubblico ministero, mentre la nullità dell'interrogatorio e la conseguente inefficacia della misura cautelare potrebbero giustificarsi soltanto nel caso in cui il difensore sia posto nella assoluta impossibilità di conoscere le richieste del pubblico ministero in ordine alle misure cautelari e alle ragioni su cui si fondano. (La Corte ha escluso, invece, che al difensore dell'indagato debba essere assicurata la possibilità di prendere visione, prima dell'interrogatorio, della richiesta scritta con cui il pubblico ministero ha chiesto l'applicazione del provvedimento coercitivo in sede di convalida dell'arresto e della documentazione a supporto; e ha escluso, altresì, che l'interrogatorio dell'arrestato debba essere caratterizzato, come invece l'interrogatorio di garanzia ex articolo 294 del c.p.p., da adempimenti formali — quali il deposito degli atti e la facoltà di estrarne copia — che possono risultare incompatibili con i ristretti termini di garanzia previsti per l'effettuazione dell'atto). (Mass. redaz.).
Cass. civ. n. 80/2006
Nell'ambito del giudizio abbreviato, ai fini dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non può costituire valido elemento di riscontro alla chiamata in correità il racconto fatto a un ufficiale di polizia giudiziaria da un confidente rimasto anonimo, in quanto, ai sensi dell'art. 203 c.p.p., le dichiarazioni rese da un informatore anonimo non possono essere utilizzate neppure nelle fasi diverse dal dibattimento, sempre che lo stesso non sia stato assunto a sommarie informazioni.
Cass. civ. n. 34224/2005
In tema di partecipazione al dibattimento, la detenzione in un istituto penitenziario prossimo al luogo di celebrazione del dibattimento non costituisce un diritto dell'imputato e neppure una situazione giuridicamente apprezzabile ai fini della regolarità del giudizio. (In motivazione la Corte ha sottolineato che, nel caso di specie, nessuna richiesta in tal senso era stata formulata dall'imputato, che aveva rinunciato a comparire, e che ad escludere la lesione del diritto di difesa dedotta dal ricorrente concorreva la circostanza che, in linea di principio, le spese di spostamento del difensore per conferire con l'assistito sono, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rimborsabili).
Cass. civ. n. 42237/2004
L'art. 190 bis c.p.p., anche nella formulazione introdotta dall'art. 3 della legge 1 marzo 2001, n. 63, pur non consentendo, per la sua natura di norma derogatrice al principio fondamentale di oralità del dibattimento, una interpretazione analogica, consente, tuttavia, l'interpretazione estensiva, intesa come quella volta a cogliere il contenuto sostanziale della norma, anche oltre il suo significato letterale. Ne deriva che la disciplina dettata dal primo comma del suddetto articolo, pur in presenza del richiamo ivi contenuto all'art. 238 c.p.p. (avendo questo il solo limitato scopo di sottolineare le modalità di acquisizione dei verbali contenenti le precedenti dichiarazioni di testimoni o di soggetti indicati nell'art. 210 c.p.p.), ben può trovare applicazione anche nel caso di dichiarazioni rese non in altro procedimento, ma nello stesso procedimento, davanti ad altro giudice.
Cass. civ. n. 5873/2004
Ai fini della tempestività della richiesta di convalida dell'arresto e di celebrazione del giudizio direttissimo, è sufficiente che detta richiesta sia stata trasmessa alla cancelleria del tribunale competente, in uno dei modi previsti dall'art. 64, comma 3, disp. att. c.p.p., entro il termine di legge di 48 ore dall'effettuazione dell'arresto, nulla rilevando che, essendosi in giorno festivo, in detta cancelleria non fosse presente alcuno dei funzionari addetti.