Cass. pen. n. 16114 del 27 aprile 2012

Testo massima n. 1


È valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96 c.p.p., in presenza di elementi inequivoci dai quali la nomina possa desumersi per "facta concludentia". (Nella specie, la Corte ha ritenuto valida la nomina per telegramma, depositata presso la Procura delle Repubblica da un avvocato che ha poi proposto appello cautelare ex art. 310 c.p.p.).

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE