Art. 96 – Codice di procedura penale – Difensore di fiducia
1. L'imputato [61 c.p.p.] ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia.
2. La nomina è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata.
3. La nomina del difensore di fiducia della persona fermata [307, 384 c.p.p.], arrestata [380, 381 c.p.p.] o in custodia cautelare [284, 285, 286 c.p.p.], finché la stessa non vi ha provveduto, può essere fatta da un prossimo congiunto, con le forme previste dal comma 2.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 6969/2018
L'idoneità a rendere testimonianza implica la capacità di comprensione delle domande e di adeguamento delle risposte, in uno ad una sufficiente memoria circa i fatti oggetto di deposizione ed alla piena coscienza di riferirne con verità e completezza; pertanto non ogni comportamento contraddittorio, ma soltanto una situazione di abnorme mancanza nell'escutendo di ogni consapevolezza in relazione all'ufficio ricoperto determina l'obbligo per il giudice di disporre accertamenti sulla sua idoneità a testimoniare, né questi devono necessariamente avere natura tecnica, ben potendo essere effettuati da parte di soggetti "qualificati".
Cass. civ. n. 23202/2018
In tema di valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese da vittima minorenne, la sottoposizione del dichiarante al c.d. test di Rorschach non costituisce prova decisiva la cui mancata assunzione integra vizio della decisione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera d), cod. proc. pen., in quanto il predetto test rappresenta solo uno dei diversi metodi scientifici di indagine psicologica sulla personalità del minore adoperati per stimarne la maturità psichica e la capacità a testimoniare, il cui utilizzo è rimesso alla discrezionalità del perito. (In motivazione la S.C. ha precisato che i test psicologici proiettivi non sono utilizzabili per la specifica valutazione in tema di abuso sessuale, non mettendo in luce significative differenze tra minori abusati e non, per la correlabilità degli elementi clinici a condizioni generali di stress o traumatiche).
Cass. civ. n. 14941/2018
In tema di estradizione per l'estero, secondo il regime disciplinato dal trattato bilaterale di estradizione con gli Stati Uniti d'America del 13 ottobre 1983, ai fini della verifica della "base ragionevole" per ritenere che l'estradando ha commesso il reato, prevista dall'art. X, par. 3, lett. b), del Trattato, l'autorità giudiziaria italiana non è tenuta a valutare autonomamente la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma deve soltanto verificare che la relazione sommaria dei fatti, allegata alla domanda di estradizione, sia in concreto idonea ad evocare le ragioni per le quali, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, appare probabile che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione.
Cass. civ. n. 47071/2018
In tema di riconoscimento di una sentenza straniera di condanna, nel caso di trasferimento in Italia del detenuto, con il suof consenso, per l'esecuzione della pena, non costituisce violazione del principio di specialità, di cui all'art. 18 del d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, la revoca "ex lege", per effetto del riconoscimento della sentenza stessa, di benefici concessi in relazione a condanne inflitte per fatti anteriori. (Fattispecie relativa a revoca della sospensione condizionale della pena e dell'indulto).
Cass. civ. n. 47133/2018
In tema di formalità per la nomina del difensore, l'art. 96 cod. proc. pen. non costituisce una norma inderogabile, ma tipicamente ordinatoria e regolamentare, suscettibile, pertanto, di una interpretazione ampia ed elastica "in bonam partem", con la conseguenza che i comportamenti concludenti idonei a documentare la riferibilità della nomina all'imputato costituiscono elementi sintomatici dell'esistenza di un rapporto fiduciario tra lo stesso imputato e l'avvocato che ha svolto di fatto le funzioni di difensore. (Nella specie, la Corte ha ritenuto significativa la circostanza che l'imputato fosse stato assistito, nel corso di più fasi procedimentali, da un avvocato la cui nomina era stata depositata presso la Procura della Repubblica che non l'aveva tuttavia trasmessa al giudice del dibattimento).
Cass. civ. n. 31673/2017
Per i delitti di cui agli artt. 600 e 601 cod. pen (rispettivamente riduzione in schiavitù e tratta di persone) la competenza in appello appartiene alla Corte d'assise d'appello anche quando il giudizio di primo grado sia stato celebrato con il rito abbreviato dinanzi al giudice dell'udienza preliminare; si tratta di competenza funzionale, con la conseguenza che la violazione della relativa disciplina determina, ex art. 178, comma 1, lett. a) e 179, comma 1, cod. proc. pen., una nullità assoluta e, pertanto, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ivi compreso quello di legittimità.
Cass. civ. n. 9209/2017
La facoltà dei prossimi congiunti di nominare, ai sensi dell'art. 96, comma terzo, cod. proc. pen., un difensore nell'interesse dell'indagato riguarda esclusivamente le persone "in vinculis" e non i latitanti, avendo detta norma natura eccezionale, in quanto rigorosamente legata alla difficoltà di provvedere personalmente alla designazione di un difensore da parte della persona sottoposta alla condizione di limitazione della libertà personale, ed essendo, come tale, insuscettibile di interpretazione analogica. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la dichiarazione di inammissibilità da parte del tribunale della richiesta di riesame di un provvedimento applicativo della custodia in carcere presentata dal difensore nominato dai prossimi congiunti del latitante).
Cass. civ. n. 52529/2016
È valida la nomina del difensore di fiducia dell'indagato o dell'imputato in stato di detenzione compiuta da persona diversa dai prossimi congiunti, in presenza di elementi inequivoci che consentano di ricondurre la nomina, per "facta concludentia", alla volontà dell'interessato. (Nella specie, la S.C. ha affermato tale principio in riferimento a nomina di difensore di fiducia di imputato detenuto compiuta dalla convivente dello stesso).
Cass. civ. n. 32322/2015
Il reato di riduzione in schiavitù, in caso di contestazione dell'aggravante di cui all'art. 602-ter, comma primo, lett.b), cod. pen., assorbe quello di cui all'art. 3, comma primo, n. 8, legge n. 75 del 1958, quando i fatti siano diretti allo sfruttamento della prostituzione.
Cass. civ. n. 3333/2015
Non costituisce causa di nullità la nomina quale difensore d'ufficio di un avvocato immediatamente reperibile, ma non risultante tra quelli inseriti nei turni appositamente predisposti dal Consiglio dell'ordine, effettuata dal giudice nel corso del giudizio, in sostituzione del difensore di fiducia regolarmente citato e non comparso (nella specie, rinunciante al mandato).
Cass. civ. n. 2804/2015
L'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare al difensore di fiducia dell'imputato che abbia depositato, diversamente da quanto previsto dall'art. 96, comma secondo, cod. proc. pen., la sua nomina ad una autorità giudiziaria diversa da quella procedente, non costituisce causa di nullità se il difensore non dimostra che, al momento in cui è disposta la notificazione dell'avviso dell'udienza preliminare, l'atto di nomina è già nella disponibilità dell'autorità giudiziaria procedente.
Cass. civ. n. 5972/2015
Nel procedimento di revoca dell'indulto davanti al giudice dell'esecuzione, non spiega alcun effetto la nomina intervenuta in fase di cognizione o nel procedimento di sorveglianza, attesa l'autonomia tra le diverse procedure.
Cass. civ. n. 46462/2014
La nomina del terzo difensore di fiducia da parte dell'imputato, in assenza di revoca espressa di almeno uno dei due già nominati, resta priva di efficacia, salvo che si tratti di nomina finalizzata alla proposizione di un atto di impugnazione, atteso che in questo caso essa comporta, in mancanza di contraria indicazione dell'imputato, la revoca delle precedenti nomine. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il diritto del terzo difensore a ricevere la notificazione dell'avviso del decreto di fissazione dell'udienza del giudizio di appello).
Cass. civ. n. 23611/2014
La dichiarazione di avvenuta nomina del difensore di fiducia, effettuata dal soggetto in stato detentivo nelle forme previste dall'art. 123 c.p.p., deve essere comunicata dal direttore dell'Istituto penitenziario soltanto all'Autorità giudiziaria ma non anche al professionista designato, incombendo tale onere informativo esclusivamente all'imputato, con la conseguenza che il mancato intervento del fiduciario determinato dalla negligenza del nominante non può costituire causa di invalidità degli atti processuali. (Fattispecie in cui il difensore, designato anche da altri indagati, aveva ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari in ordine a tutte le contestazioni formulate nell'ambito di un procedimento comune a questi e al detenuto che lo aveva nominato omettendo però di informarlo).
Cass. civ. n. 21761/2014
L'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la trattazione, davanti al tribunale di sorveglianza, dell'istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione presentata a seguito della sospensione dell'ordine di esecuzione della pena, deve essere notificato, in assenza di diversa nomina dell'interessato, al difensore che ha assistito il condannato nella fase di cognizione. (Fattispecie in cui il difensore nominato in sede di cognizione era anche l'autore dell'istanza di concessione della misura alternativa).
Cass. civ. n. 11096/2014
L'art. 196 c.p.p., nel prevedere che il giudice possa ordinare gli accertamenti opportuni al fine di riscontrare l'idoneità fisica o mentale del teste a rendere testimonianza, non limita le modalità di verifica ai soli accertamenti di natura tecnica (quali perizie o esperimenti giudiziali), ma consente il ricorso anche all'esame di un teste "qualificato". (Fattispecie in cui è stata ritenuta legittima l'escussione dei medici che avevano avuto in cura o si erano occupati per ragioni professionali delle capacità mentali della persona offesa vittima di abusi sessuali).
Cass. civ. n. 4643/2014
È legittimo il diniego del termine a difesa al difensore nominato come sostituto del titolare non comparso - per asserito legittimo impedimento, ritenuto insussistente dal giudice - trattandosi di diritto che spetta al difensore nominato a causa della cessazione definitiva dall'ufficio del precedente difensore per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono del mandato.
Cass. civ. n. 3747/2014
In tema di estradizione, l'art. 9 della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, nel riconoscere il divieto del "ne bis in idem", prevede l'inestradabilità quando sussista una sentenza definitiva emessa nei confronti dell'estradando nello Stato richiesto ma non contempla l'ipotesi che una tale sentenza sia stata emessa in uno Stato terzo. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso ricorresse un'ipotesi di "ne bis in idem" nel caso di un estradando verso la Grecia che aveva sostenuto di essere stato assolto, per il medesimo reato, in Albania).
Cass. civ. n. 2952/2014
Gli autonomi diritti all'impugnazione, attribuiti all'imputato e al difensore, trovano precisi limiti, al loro collegato esercizio, da una parte nell'attualità di decorrenza del termine, dall'altra nell'intervento del provvedimento sollecitato comunque da uno degli aventi diritto. Tale conclusione può essere riportata alla ipotesi, non direttamente considerata dalla normativa, di impugnazione proponibile dai due distinti difensori che l'art. 96 cod. proc. pen. consente all'imputato di nominare: anche nel caso in cui essi vengano ad operare con distinte impugnazioni, la loro attività è funzionalmente volta al medesimo risultato in favore dell'imputato, ma non può comportare la reiterazione della medesima impugnazione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di inammissibilità della richiesta di riesame, avanzata dal secondo difensore dopo che il Tribunale medesimo aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal primo difensore).
Cass. civ. n. 29/2014
La contestualità della vidimazione per autentica non costituisce requisito essenziale di affidabilità dell'atto, se il professionista sia in grado autonomamente di attestare la genuinità della sottoscrizione e la sua riconducibilità al proprio assistito, attestazione di cui, con la sottoscrizione dell'atto si assume la responsabilità. (Fattispecie relativa a mancanza di contestualità tra sottoscrizione della procura speciale da parte dell'interessato e sua autenticazione da parte del difensore).
Cass. civ. n. 43962/2013
Ai fini dell'accertamento della volontarietà della sottrazione ad un provvedimento restrittivo della libertà personale, che costituisce il presupposto psicologico della declaratoria di latitanza, non occorre dimostrare la conoscenza della avvenuta emissione di tale provvedimento, ma è sufficiente che l'interessato si ponga in condizioni di irreperibilità, sapendo che quel provvedimento può essere emesso.
Cass. civ. n. 27343/2013
Le regole sulla competenza derivante dalla connessione di procedimenti non sono subordinate alla pendenza dei procedimenti nello stesso stato e grado, essendo anche quello basato sulla connessione un criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza.
Cass. civ. n. 16114/2012
È valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96 c.p.p., in presenza di elementi inequivoci dai quali la nomina possa desumersi per "facta concludentia". (Nella specie, la Corte ha ritenuto valida la nomina per telegramma, depositata presso la Procura delle Repubblica da un avvocato che ha poi proposto appello cautelare ex art. 310 c.p.p.).
Cass. civ. n. 12164/2012
La disposizione generale per cui la nomina di un difensore in eccedenza rispetto al numero consentito rimane priva di effetto finché la parte non provvede alla revoca di quelle precedenti, non è applicabile nel giudizio di cassazione, nel quale prevale, in quanto speciale, quella dell'art. 613, comma secondo, c.p.p., in forza della quale la nomina di un terzo difensore iscritto nell'albo delle giurisdizioni superiori ai fini della presentazione del ricorso o successivamente non può essere considerata eccedente e conferisce a quest'ultimo in via esclusiva nella fase di legittimità la titolarità della difesa ed il diritto a ricevere i relativi avvisi.
Cass. civ. n. 35127/2011
La nomina del difensore di fiducia è un atto formale che non ammette equipollenti, per la cui validità processuale è necessaria l'osservanza delle forme e modalità richieste dall'art. 96, commi secondo e terzo, c.p.p. (In applicazione di tale principio, è stata esclusa la validità di una dichiarazione di nomina effettuata dall'interessato presso una Stazione dei Carabinieri).
Cass. civ. n. 23114/2011
Nel caso in cui l'imputato detenuto proponga dichiarazione di appello e nomini contestualmente il difensore di fiducia per la presentazione dei motivi, non è configurabile alcun onere dell'autorità giudiziaria di informare il difensore dell'avventa nomina, essendo tale incombente proprio della sfera di autonomia gestionale dell'imputato.
Cass. civ. n. 15577/2011
È valida la nomina del difensore fatta su un foglio sottoscritto dall'indagato, anche se mancante di autenticazione, poiché tale requisito non è richiesto dall'art. 96 c.p.p..
Cass. civ. n. 15068/2011
È illegittima la nomina del nuovo difensore - previa revoca di quello precedente, nominato dall'imputato - effettuato da congiunto di quest'ultimo (nella specie la madre), non legittimato a sovrapporre le proprie determinazioni a quelle liberamente formulate dall'imputato, nella specie in stato di libertà; né, in tal caso è applicabile l'art. 96 c.p.p. - che consente al prossimo congiunto dell'arrestato di nominare un difensore di fiducia - trattandosi di disposizione eccezionale, come tale, non suscettibile di interpretazione analogica.
Cass. civ. n. 37087/2010
È ancora attribuita alla Corte di assise, pur dopo la modifica dell'art. 5 c.p.p. per effetto della novella di cui alla L. n. 228 del 2003, la competenza per i reati di tratta di persone e di acquisto ed alienazione di schiavi, nel caso di concorso delle circostanze aggravanti ad effetto speciale previste dagli artt. 601, comma secondo, e 602, comma secondo, c.p. (Fattispecie relativa a procedimento in cui l'azione penale era stata esercitata anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, conv. nella L. 6 aprile 2010 n. 52, che ha ulteriormente modificato l'art. 5 c.p.p.).
Cass. civ. n. 2893/2009
In tema di validità delle notificazioni al difensore, rileva il comportamento negligente del professionista, in quanto egli ha l'obbligo di assicurare con l'ordinaria diligenza, in costanza di mandato difensivo, la ricevibilità delle notifiche a lui dirette. (Fattispecie in tema di riesame di misura cautelare personale nella quale è stata ritenuta valida la notifica dell'avviso ex art. 309 c.p.p. con consegna al portiere dello stabile in cui era allocato lo studio del difensore, trovato reiteratamente chiuso dall'ufficiale giudiziario).