Art. 96 – Codice di procedura penale – Difensore di fiducia

1. L'imputato [61 c.p.p.] ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia.

2. La nomina è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata.

3. La nomina del difensore di fiducia della persona fermata [307, 384 c.p.p.], arrestata [380, 381 c.p.p.] o in custodia cautelare [284, 285, 286 c.p.p.], finché la stessa non vi ha provveduto, può essere fatta da un prossimo congiunto, con le forme previste dal comma 2.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 16114/2012

È valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96 c.p.p., in presenza di elementi inequivoci dai quali la nomina possa desumersi per "facta concludentia". (Nella specie, la Corte ha ritenuto valida la nomina per telegramma, depositata presso la Procura delle Repubblica da un avvocato che ha poi proposto appello cautelare ex art. 310 c.p.p.).

Cass. civ. n. 12164/2012

La disposizione generale per cui la nomina di un difensore in eccedenza rispetto al numero consentito rimane priva di effetto finché la parte non provvede alla revoca di quelle precedenti, non è applicabile nel giudizio di cassazione, nel quale prevale, in quanto speciale, quella dell'art. 613, comma secondo, c.p.p., in forza della quale la nomina di un terzo difensore iscritto nell'albo delle giurisdizioni superiori ai fini della presentazione del ricorso o successivamente non può essere considerata eccedente e conferisce a quest'ultimo in via esclusiva nella fase di legittimità la titolarità della difesa ed il diritto a ricevere i relativi avvisi.

Cass. civ. n. 35127/2011

La nomina del difensore di fiducia è un atto formale che non ammette equipollenti, per la cui validità processuale è necessaria l'osservanza delle forme e modalità richieste dall'art. 96, commi secondo e terzo, c.p.p. (In applicazione di tale principio, è stata esclusa la validità di una dichiarazione di nomina effettuata dall'interessato presso una Stazione dei Carabinieri).

Cass. civ. n. 23114/2011

Nel caso in cui l'imputato detenuto proponga dichiarazione di appello e nomini contestualmente il difensore di fiducia per la presentazione dei motivi, non è configurabile alcun onere dell'autorità giudiziaria di informare il difensore dell'avventa nomina, essendo tale incombente proprio della sfera di autonomia gestionale dell'imputato.

Cass. civ. n. 15577/2011

È valida la nomina del difensore fatta su un foglio sottoscritto dall'indagato, anche se mancante di autenticazione, poiché tale requisito non è richiesto dall'art. 96 c.p.p..

Cass. civ. n. 15068/2011

È illegittima la nomina del nuovo difensore - previa revoca di quello precedente, nominato dall'imputato - effettuato da congiunto di quest'ultimo (nella specie la madre), non legittimato a sovrapporre le proprie determinazioni a quelle liberamente formulate dall'imputato, nella specie in stato di libertà; né, in tal caso è applicabile l'art. 96 c.p.p. - che consente al prossimo congiunto dell'arrestato di nominare un difensore di fiducia - trattandosi di disposizione eccezionale, come tale, non suscettibile di interpretazione analogica.

Cass. civ. n. 46034/2008

È inidonea la nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o in custodia cautelare fatta a mezzo fax dal prossimo congiunto, in quanto la stessa, non rispettando le forme previste dall'art. 96, comma secondo, c.p.p., è priva della certa riconducibilità della manifestazione di volontà al suo autore, soggetto estraneo al processo.

Cass. civ. n. 38648/2008

La nomina del difensore di fiducia fatta dall'indagato per il procedimento incidentale de libertate non dispiega effetto nel procedimento principale.

Cass. civ. n. 34671/2007

L'atto di nomina del difensore e la eventuale elezione di domicilio devono riferirsi ad un procedimento specifico ai fini degli artt. 96 e 161, risultando altrimenti inefficaci in quanto prive di oggetto e di causa.

Cass. civ. n. 26549/2006

In tema di presentazione dell'atto di querela, è valida l'autenticazione della firma del querelante effettuata dal difensore anche quando questi non sia stato nominato formalmente, sempre che la volontà di nomina possa essere ricavata da altre dichiarazioni rese dalla parte nell'atto di querela, quale l'elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l'elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione elemento tale da esprimere anche la nomina a difensore di fiducia).

Cass. civ. n. 11378/2006

L'art. 96, comma 2, c.p.p., che detta le formalità per la nomina del difensore di fiducia da parte dell'imputato, è, per la sua intrinseca natura e per la finalità perseguita, una norma non inderogabile ma tipicamente ordinatoria e regolamentare, ed è quindi suscettibile, in quanto tale, di una interpretazione non rigida e chiusa in schemi formali che ne comprometterebbero la funzione garantista che la finalizza; e ciò anche alla luce della norma sovraordinata, costituita dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, che tutela il diritto di difesa. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che, pur in assenza di un formale atto di nomina, dovesse essere considerato difensore dell'imputato quello che, oltre ad aver ricevuto l'avviso dell'udienza ed aver chiesto ed ottenuto dei rinvii in primo grado, aveva poi anche sottoscritto l'atto di appello avverso la sentenza del tribunale ed era stato indicato come difensore nel decreto di citazione a giudizio in appello notificato allo stesso imputato senza che quest'ultimo, non comparso, avesse provveduto a designare altro difensore).

Cass. civ. n. 48088/2004

Ai fini della ritualità della nomina del difensore di fiducia, da effettuarsi con dichiarazione resa «all'autorità procedente» ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata (v. art. 96 comma 2 c.p.p.), è onere dell'interessato assumere informazioni su quale sia in un certo momento l'autorità procedente. (Nella specie, la nomina del difensore di fiducia era stata formalizzata dall'imputato mediante deposito dell'atto di nomina presso la segreteria della procura della Repubblica, ma in data successiva a quella nella quale già il giudice aveva fissato l'udienza preliminare, dando così avviso al difensore d'ufficio; secondo la Corte, pertanto, nessun vizio poteva ascriversi al mancato avviso della data dell'udienza al difensore di fiducia, la cui nomina, intempestiva rispetto all'avviso dell'udienza, era stata del resto fatta a un'autorità che già si era spogliata del procedimento e che, quindi, non poteva più ritenersi «procedente» nel momento in cui era stata resa destinataria della nomina).

Cass. civ. n. 12980/2004

La nomina del difensore può desumersi anche dal comportamento univocamente indicativo della volontà di avvalersi del professionista, ravvisabile nell'autenticazione della firma dell'interessato sull'istanza diretta all'applicazione di una misura alternativa.

Cass. civ. n. 30150/2003

La facoltà dei prossimi congiunti di nominare, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.p. un difensore nell'interesse dell'indagato riguarda esclusivamente le persone in vinculis e non i latitanti, essendo la citata norma di carattere eccezionale e, come tale, non suscettibile di interpretazione analogica.

Cass. civ. n. 22940/2003

In tema di formalità per la nomina del difensore, i comportamenti concludenti idonei a documentare la riferibilità della nomina all'imputato costituiscono elementi sintomatici dell'esistenza di un rapporto fiduciario tra lo stesso imputato e colui il quale ha svolto di fatto le funzioni di difensore, in quanto la norma di cui all'art. 96 c.p.p. non è una norma inderogabile ma tipicamente ordinatoria e regolamentare, suscettibile, quindi, di una interpretazione ampia ed elastica in bonam partem. (Nella specie la Corte ha a tal fine ritenuto significativa la circostanza che l'imputato, fisicamente non presente in giudizio, fosse stato assistito, nel corso di almeno due anni e durante più fasi procedimentali, da un professionista non ritualmente investito della funzione difensiva la cui opera non era mai stata contestata ed era proseguita con la redazione e la presentazione dell'atto di appello in relazione al quale non era intervenuta alcuna rinunzia da parte dell'imputato).

Cass. civ. n. 32444/2001

In tema di conferimento di nomina del difensore e contestuale mandato a impugnare, le forme previste dagli articoli 571, comma 3 e 96, comma 2, del c.p.p. sono rispettate allorché l'imputato trasmette a mezzo fax all'ufficio giudiziario un'espressa dichiarazione di volontà da lui sottoscritta, che soddisfa il requisito minimo richiesto dalle norme citate, consistente nella certa riconducibilità della manifestazione di volontà al suo autore, senza che sia necessaria alcuna autenticazione della firma. (Fattispecie anteriore alle modifiche apportate all'art. 571 c.p.p. dall'art. 46 della legge 16 dicembre 1999, n. 479).

Cass. civ. n. 1876/2000

Poiché il legislatore, pur ispirandosi al principio dell'assenza di formalità, richiede che la nomina del difensore di fiducia dell'imputato risulti con certezza nel processo attraverso la produzione dell'originale, non può sortire effetto l'atto di nomina trasmesso a mezzo telefax. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice di merito che aveva disatteso la richiesta di rinvio per impedimento avanzata da difensore la cui nomina risultava esclusivamente da una copia dell'originale pervenuta all'ufficio per telefax).

Cass. civ. n. 289/2000

La nomina del difensore di fiducia è valida ove siano rispettati i requisiti previsti dall'art. 96 c.p.p. Ne consegue che una nomina per mezzo di fax, privo di data, della provenienza e della autenticazione della firma non è in alcun modo equiparabile alla nomina prevista dalla citata disposizione. (Nel caso la Corte ha ritenuto corretto l'operato del giudice del merito che aveva considerato valida la notifica al difensore d'ufficio del latitante nominato dall'autorità giudiziaria, non tenendo conto del difensore di fiducia nominato a mezzo fax).

Cass. civ. n. 7962/1999

La disposizione dell'art. 96 comma terzo c.p.p. è suscettibile di estensione anche al caso dell'imputato-indagato latitante, secondo la ratio della norma la quale intende agevolare l'intervento di un difensore di fiducia, a preferenza di quello d'ufficio, le volte in cui l'interessato si trovi in difficoltà e non può agevolmente provvedere all'incombente personalmente: il che soprattutto accade nel caso del latitante, che, attesa la necessità di nascondersi e non potendo neppure utilizzare il mezzo postale per rendere la dichiarazione di nomina del difensore, stante la esigenza di autenticazione della sottoscrizione, è davvero nella impossibilità materiale di provvedere personalmente.

Cass. civ. n. 7466/1999

In tema di nomina del difensore di fiducia, la previsione dell'art. 96, comma terzo, c.p.p., attribuisce legittimazione sostitutiva alla nomina al prossimo congiunto del soggetto in vinculis, fino a che questo ultimo vi provveda direttamente. In tali limiti temporali, tuttavia, la nomina effettuata dal congiunto ha piena efficacia e non è soggetto né a conferma da parte dell'interessato né a particolari termini di scadenza. In particolare, la nomina successiva di un altro difensore da parte dell'interessato non determina di per sé la caducazione dell'incarico conferito dal congiunto; tale effetto potendo conseguire solo con la revoca della precedente nomina, a norma dell'art. 107 c.p.p.

Cass. civ. n. 6527/1999

Lo specifico mandato richiesto dall'art. 571, comma terzo, c.p.p. per la legittimazione del difensore all'impugnazione di sentenza contumaciale non va confuso con la procura speciale di cui all'art. 122 stesso codice e, pertanto, per la sua validità è sufficiente la nomina fatta con la forma di cui al precedente art. 96, comma secondo; nomina che è efficace se fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore, purché da detta dichiarazione emerga, in modo chiaro e univoco, la volontà di impugnare.

Cass. civ. n. 4419/1999

In tema di querela, la autenticazione della firma del querelante è validamente effettuata anche dal difensore che non sia stato ancora formalmente ed espressamente nominato, giacché, in tal caso, proprio sulla base della stessa autenticazione e della attività contestuale alla sottoscrizione della istanza di punizione, può desumersi l'esistenza di una nomina tacita.

Cass. civ. n. 3534/1999

Al fine di assicurare la continuità della assistenza tecnico-giuridica, la difesa si caratterizza per l'immutabilità del difensore fino alla eventuale dispensa dell'incarico di ufficio, oppure alla rinuncia o revoca del mandato fiduciario, mentre è prevista la temporanea sostituzione, d'iniziativa del titolare o d'ufficio, in caso di impedimento, assenza o astensione da atti che ne richiedono l'intervento. Pertanto, in situazioni che di per sè non comportano la cessazione dell'incarico, titolare della difesa rimane il difensore originariamente designato il quale, cessata la situazione che alla sostituzione ha dato causa, riprende immediatamente il suo ruolo e può svolgere le relative funzioni senza necessità di ulteriori adempimenti. (Fattispecie nella quale la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha annullato l'ordinanza con la quale il tribunale aveva dichiarato inammissibile una richiesta di riesame, in quanto proposta da difensori che dovevano ritenersi privi di mandato, avendo in precedenza espresso l'intenzione di astenersi dalle udienze dell'incidente probatorio in corso e richiesto ed ottenuto la designazione d'ufficio di altro difensore ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p.).

Cass. civ. n. 5204/1998

La nomina a difensore di fiducia, regolata dall'art. 96, comma secondo, c.p.p., pur non richiedendo alcuna speciale formalità, presuppone una chiara manifestazione di volontà da parte dell'imputato. (Fattispecie in cui è stato escluso la possibilità di dedurre la nomina dalla dicitura contenuta nel verbale di udienza «assist... e difes... da: avv. fid. “Aulo Augelio”, con procura speciale», in quanto il riferimento alla procura speciale riguardava solo la procura speciale, contenuta in atti, per richiedere l'applicazione della pena e lo stesso atto conteneva la nomina di altro avvocato di fiducia).

Cass. civ. n. 2147/1998

Se il difensore non «spende» nell'atto di impugnazione la procura ricevuta, non può trasferire l'effetto dell'impugnazione al suo cliente. In altri termini non si verifica quell'effetto tipico della rappresentanza che è la sostituzione del difensore all'interessato nell'esercizio dei poteri processuali di quest'ultimo: perciò il difensore agisce in nome e per conto proprio, anche perché il giudice non è in grado di sapere se egli agisca per conto di altri, e di quali altri.

Cass. civ. n. 4701/1995

La ratio dell'art. 96 comma 3 c.p.p. — che consente la nomina del difensore di fiducia da parte di un prossimo congiunto in favore di «persone arrestate, fermate o in custodia cautelare», fino a che esse non vi abbiano provveduto — consiste nell'ovviare alla situazione di impossibilità o difficoltà di comunicazione in cui possono trovarsi le predette persone nell'operare una libera scelta: conseguentemente la norma in questione non è suscettibile di applicazione analogica. (Fattispecie nella quale il mandato a proporre istanza di riesame avverso un'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere era stato conferito dalla moglie dell'indagato latitante; affermando il principio di cui sopra la Cassazione ha ritenuto che correttamente il tribunale avesse dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta da difensore così nominato).

Cass. civ. n. 3800/1994

È inammissibile l'impugnazione contro sentenza contumaciale proposta dal difensore al quale l'incarico sia stato conferito da congiunto dell'imputato, in quanto il mandato ad impugnare il provvedimento emesso in contumacia dell'interessato è atto riservato — a differenza di quello di nomina di difensore fiduciario — esclusivamente all'imputato e non altrimenti fungibile.

Cass. civ. n. 9938/1993

Per il rilascio dello specifico mandato richiesto dall'art. 571, terzo comma, c.p.p. perché il difensore dell'imputato possa impugnare una sentenza contumaciale è sufficiente l'osservanza delle forme richieste dall'art. 96, secondo comma, stesso codice. Invero lo «specifico mandato» - denominazione già significativa della volontà del legislatore di distinguere tale atto dalla procura speciale - di cui alla suddetta norma ha lo scopo di integrare il mandato difensivo con la facoltà di proporre impugnazione anche nel caso di contumacia ed è, dunque, logico che ne sia previsto il rilascio (contestualmente alla nomina o successivamente) nelle forme stabilite dall'art. 96, secondo comma, c.p.p. per la nomina del difensore piuttosto che in quelle, funzionalmente diverse, stabilite dall'art. 122 stesso codice per la nomina di un procuratore speciale. (Nella specie, sulla scorta del principio di cui in massima, la Cassazione ha ritenuto valido l'appello proposto dal difensore con atto contenente in calce la nomina per «il giudizio di impugnazione» e la sottoscrizione dell'imputato autenticata dal difensore medesimo).

Cass. civ. n. 2176/1991

La disposizione del terzo comma dell'art. 96 nuovo c.p.p., che consente la nomina del difensore di fiducia da parte di un prossimo congiunto in favore di persone arrestate, fermate o in custodia cautelare fino a che essi non vi abbiano provveduto, non può che applicarsi ai casi ivi tassativamente previsti e non è, quindi, suscettibile di applicazione analogica. (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, questa corte ha escluso che la disposizione suddetta potesse applicarsi in favore di un latitante e conseguentemente ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a) il ricorso avanzato dal difensore, nominato dalla moglie di un latitante, non legittimato alla impugnazione).

Cass. civ. n. 1157/1991

La nomina del difensore da parte del congiunto del diretto interessato è ammessa solo per i casi in cui il diretto interessato sia una persona arrestata o fermata o in custodia cautelare, e pertanto non è consentita al prossimo congiunto di persona condannata o in espiazione di pena.

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