Art. 96 – Codice di procedura penale – Difensore di fiducia

1. L'imputato [61 c.p.p.] ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia.

2. La nomina è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata.

3. La nomina del difensore di fiducia della persona fermata [307, 384 c.p.p.], arrestata [380, 381 c.p.p.] o in custodia cautelare [284, 285, 286 c.p.p.], finché la stessa non vi ha provveduto, può essere fatta da un prossimo congiunto, con le forme previste dal comma 2.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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