Cass. pen. n. 35127 del 28 settembre 2011

Testo massima n. 1


La nomina del difensore di fiducia è un atto formale che non ammette equipollenti, per la cui validità processuale è necessaria l'osservanza delle forme e modalità richieste dall'art. 96, commi secondo e terzo, c.p.p. (In applicazione di tale principio, è stata esclusa la validità di una dichiarazione di nomina effettuata dall'interessato presso una Stazione dei Carabinieri).

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE