Cass. pen. n. 15577 del 18 aprile 2011
Testo massima n. 1
È valida la nomina del difensore fatta su un foglio sottoscritto dall'indagato, anche se mancante di autenticazione, poiché tale requisito non è richiesto dall'art. 96 c.p.p..
È valida la nomina del difensore fatta su un foglio sottoscritto dall'indagato, anche se mancante di autenticazione, poiché tale requisito non è richiesto dall'art. 96 c.p.p..