Cass. civ. n. 13294 del 14 maggio 2024
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE DONAZIONI - IN GENERE Donazione con riserva di usufrutto a favore di terzo - Duplicità dell'atto di liberalità - Configurabilità - Conseguenze - Autonoma e separata imponibilità degli stessi - Configurabilità.
In tema di imposta sulle donazioni, la donazione con riserva (accettata) di usufrutto a favore di un terzo comporta due distinti atti di liberalità - un trasferimento della nuda proprietà in favore del donatario ed un'offerta di donazione dell'usufrutto in favore del terzo, improduttiva di effetti fino a che non intervenga l'accettazione del terzo medesimo, prima della morte del costituente, nella prescritta forma dell'atto pubblico - i quali, pertanto, devono essere autonomamente e separatamente sottoposti ad imposizione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 56
Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 60
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST.
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 21