Cass. civ. n. 13305 del 14 maggio 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Determinazione della base imponibile - Aree edificabili - Riferimento allo strumento urbanistico generale adottato - Mancata approvazione della Regione - Mancata adozione degli strumenti urbanistici di attuazione - Irrilevanza - Attualità delle potenzialità edificatorie dell'immobile - Presenza di vincoli o destinazioni urbanistiche - Fondamento.


In tema di ICI ed a seguito dell'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi, salvo tenere comunque in considerazione, nella determinazione della base imponibile, la maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie e la presenza di vincoli o destinazioni urbanistiche, che, pur condizionando in concreto l'edificabilità del suolo, non sottraggono l'area su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili e incidono sulla valutazione del relativo valore venale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 12377 del 2016

Normativa correlata

Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 11 quaterdecies com. 16 CORTE COST. PENDENTE
Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 com. 2 CORTE COST.
Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.
Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 com. 1 CORTE COST.

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