Cass. civ. n. 13319 del 14 maggio 2024
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Captazioni disposte in un procedimento penale - Utilizzabilità nel procedimento disciplinare - Contrasto con l'art. 8 CEDU e con l'art. 15, par. 1, Direttiva 2002/58/CE - Esclusione - Fondamento.
Nell'ambito del procedimento disciplinare a carico dei magistrati, l'utilizzo di captazioni disposte in un procedimento penale non contrasta con l'art. 8 CEDU, né con l'art. 15, par. 1, Direttiva 2002/58/CE, poiché il diritto eurounitario, al pari di quello interno e convenzionale, non esclude in assoluto qualsivoglia limitazione del diritto alla riservatezza, ma richiede un suo bilanciamento con le finalità di interesse generale che possono venire in rilievo e che legittimano lo Stato membro a ritenere, con atto normativo, quel diritto subvalente, qualora la sua compressione sia proporzionata allo scopo e sia giustificata dalla necessità di tutelare altri valori, come, nella specie, il prestigio dell'ordine giudiziario e dell'autonomia ed indipendenza della magistratura, i quali rientrano tra i beni protetti di maggiore rilevanza nell'assetto costituzionale italiano.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271
Costituzione art. 15
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8
Direttive del Consiglio CEE 12/07/2002 num. 58 art. 15 com. 1