Cass. civ. n. 13343 del 16 maggio 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI IRES - Addizionale per il settore bancario e finanziario - Art. 2, del d.l. n. 133 del 2013 - Legittimità costituzionale - Sentenza Corte cost. n. 288 del 2019 - Ambito di applicazione - S.G.R. - Inclusione - Fondamento.


In tema di IRES, l'addizionale per il settore bancario e finanziario, di cui all'art. 2 del d.l. n. 133 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 5 del 2014, assicurando copertura finanziaria all'operazione redistributiva di alleggerimento del carico fiscale derivante dalla seconda rata IMU, è costituzionalmente legittima, secondo l'interpretazione fornita dalla sentenza n. 288 del 2019 della Corte cost., ed è dovuta anche dalle S.G.R., poiché le peculiari caratteristiche del mercato finanziario (quali, l'esistenza di barriere all'entrata, la concorrenza limitata ai soli operatori autorizzati ed il carattere necessitato dei servizi finanziari) costituiscono specifico ed autonomo indice di capacità contributiva.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 8854 del 2023

Normativa correlata

Decreto Legge 30/11/2013 num. 133 art. 2 CORTE COST.
Legge 29/01/2014 num. 5 CORTE COST.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62

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