Cass. pen. n. 13379 del 14 febbraio 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Diverso apprezzamento delle dichiarazioni rese in dibattimento dal consulente tecnico o dal perito - Riforma della sentenza assolutoria - Obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale - Sussistenza - Condizioni.
In tema di procedimento in appello, il giudice che perviene a una decisione di condanna, diversamente apprezzando le dichiarazioni dibattimentali rese da un perito o da un consulente tecnico, è tenuto, nel caso si tratti di prove decisive, alla rinnovazione istruttoria dibattimentale mediante l'esame del predetto perito o consulente.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 226
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 230
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 233 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 501