Cass. pen. n. 13384 del 15 febbraio 2024

Testo massima n. 1


GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE - Dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio - Idoneità a fondare la base esclusiva e determinante per l'accertamento della responsabilità penale - Compatibilità con il diritto convenzionale – Condizioni.


Le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all'interpretazione - avente natura di "diritto consolidato" - espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, Al Khawaja e Tahery c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata sul rilievo che le puntuali e logiche dichiarazioni predibattimentali della persona offesa risultavano corroborate dal riconoscimento fotografico dell'autore del reato dalla stessa effettuato con certezza. nonché dalle dichiarazioni rese dal teste di polizia giudiziaria circa analogo riconoscimento avvenuto, nel corso delle indagini, ad opera di un informatore).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 19864 del 2019

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 CORTE COST.
Costituzione art. 111
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 bis

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