Cass. pen. n. 2401 del 20 gennaio 2003

Testo massima n. 1


È inammissibile il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che rigetta il reclamo avverso il provvedimento reiettivo dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposto dal difensore dell'interessato non munito di procura speciale conferita per atto notarile o ai sensi dell'art. 122 c.p.p., a nulla rilevando la circostanza che, trattandosi di difensore dell'imputato, egli sia stato investito di rituale nomina, non potendo quest'ultima valere a farlo diventare parte nella procedura di ammissione al gratuito patrocinio.

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