Art. 98 – Codice di procedura penale – Patrocinio dei non abbienti
1. L'imputato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che intende costituirsi parte civile e il responsabile civile possono chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, secondo le norme della legge sul patrocinio dei non abbienti.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 48/2025
Il giudice dell'opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall. deve rendere l'attestazione circa la sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma, in considerazione della natura impugnatoria, sia pure sui generis, di tale giudizio.
Cass. civ. n. 25417/2024
Nel giudizio di revocazione dei crediti ammessi allo stato passivo, il giudice, in ragione del carattere di necessaria pregiudizialità logico-giuridica della fase rescindente rispetto alla fase rescissoria, soltanto dopo aver accertato l'effettiva sussistenza del vizio dedotto, come il rinvenimento di documenti decisivi prima ignorati, ed aver pronunciato la revocazione del provvedimento impugnato, può e deve procedere, alla luce delle nuove e decisive prove documentali acquisite, al nuovo giudizio di merito in ordine all'esistenza o al contenuto del diritto, sul quale la pronuncia impugnata aveva a suo tempo giudicato.
Cass. civ. n. 25251/2024
In tema di fallimento, l'incompatibilità del giudice delegato, che ha pronunciato il decreto di esecutività dello stato passivo, a far parte del collegio chiamato a decidere sulla conseguente opposizione può essere fatta valere in sede di impugnazione, denunciando la nullità del decreto decisorio, solo se l'esercizio del potere di ricusazione del giudice non astenutosi sia risultato precluso da un vizio procedurale, che abbia impedito alla parte di conoscere preventivamente la composizione dell'organo giudicante, purché sia specificamente individuata la causa di ricusazione, in precedenza non rilevabile. (Nella specie la S.C. ha cassato il decreto decisorio, poiché l'opponente aveva avuto contezza della partecipazione al collegio anche del giudice delegato solo al momento della comunicazione della decisione, in quanto nel fascicolo digitale, nei verbali di udienza e nel ruolo cartaceo affisso sulla porta dell'aula risultavano indicati solo il presidente ed il relatore, ma non gli altri componenti dell'organo giudicante).
Cass. civ. n. 20862/2024
In tema di liquidazione coatta amministrativa, i riparti parziali sono impugnabili facendo applicazione analogica della procedura prevista per il riparto finale, secondo le modalità previste dall'art. 213, comma 3, l.fall., mentre nella liquidazione coatta amministrativa delle assicurazioni i riparti parziali sono impugnabili secondo le modalità previste dagli artt. 98 e 99 l.fall., in ragione del combinato disposto degli artt. 261, comma 3, e 254, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005.
Cass. civ. n. 19535/2024
Ai fini dell'impugnazione delle sentenze delle commissioni tributarie trova applicazione il termine previsto, in generale, dall'art. 327 c.p.c., che decorre dalla pubblicazione della sentenza e, quindi, dal suo deposito in segreteria, non già dalla comunicazione ex art. 37 del d.lgs. n. 546 del 1992, che è attività estranea al procedimento di pubblicazione, senza che ciò contrasti con gli artt. 24 e 3 Cost., come statuito dalla sentenza n. 584 del 1980 della Corte costituzionale.
Cass. civ. n. 18003/2024
Nel giudizio di rivendicazione proposto, verso il fallimento, ex art. 103 l.fall., ciascun condomino ha un'autonoma legittimazione individuale ad agire e resistere in giudizio a tutela dei propri diritti di comproprietario, concorrente ed alternativa rispetto a quella dell'amministratore, cosicché è ammissibile l'opposizione dei condomini che, pur non avendo proposto domande nel procedimento di verificazione dello stato passivo, intendono evitare gli effetti sfavorevoli del decreto pronunciato nei confronti del condominio.
Cass. civ. n. 16352/2024
In tema di reato continuato, il giudizio di bilanciamento tra circostanze dev'essere effettuato con esclusivo riguardo a quelle relative al reato ritenuto più grave, dovendo tenersi conto di quelle afferenti ai reati "satellite" al solo fine della determinazione dell'aumento di pena ex art. 81, comma secondo, cod. pen., salvo che nel caso in cui il giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto relative a un reato satellite incida sul genere di pena applicabile, in ossequio ai principi del "favor rei" e di legalità. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata limitatamente all'omesso bilanciamento di circostanze relative al reato satellite di cui all'art. 612 cod. pen. sul rilievo che dall'esito del giudizio di bilanciamento dipendeva la possibile applicazione, a titolo di aumento per la continuazione, della pena pecuniaria ovvero di quella detentiva, rispettivamente previste per la minaccia semplice e per la minaccia aggravata al primo e dal secondo comma della norma incriminatrice in oggetto).
Cass. civ. n. 16327/2024
In tema di esecuzione di pene detentive, è legittimo l'esercizio da parte del magistrato di sorveglianza, con posteriore ratifica del Tribunale, del potere di sindacato in ordine alla sospensione del titolo esecutivo deliberata, ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen., dal pubblico ministero, con eventuale revoca degli arresti domiciliari esecutivi.
Cass. civ. n. 15825/2024
In tema di formazione dello stato passivo fallimentare, ove la banca sia stata ammessa al passivo per l'intero suo credito verso il fallito derivante dal saldo debitore dei conti correnti e dei conti collegati di anticipazione salvo buon fine, ed abbia opposto il decreto di esecutività per il mancato riconoscimento della compensazione tra tale credito e quello vantato dal fallito nei suoi confronti, a titolo di restituzione degli importi ad essa versati dai singoli debitori dei crediti oggetto dell'anticipazione, senza che il curatore abbia, a sua volta, autonomamente impugnato il decreto di ammissione, il giudice dell'opposizione non può nuovamente esaminare la questione relativa all'opponibilità verso la massa delle singole operazioni di anticipazione in base ad una rivalutazione dei fatti che sono stati o avrebbero dovuto essere oggetto di quel provvedimento, essendo l'ammissione coperta dal predetto giudicato; in tal caso, quindi, l'opponibilità del documento contrattuale e delle conseguenti anticipazioni comporta il dovere del giudice di accertare l'esistenza della clausola di compensazione, che deroga al principio di cristallizzazione dei crediti, indipendentemente dal fatto che il credito ed il correlativo debito siano, rispettivamente, anteriore e posteriore rispetto all'ammissione della correntista alla procedura concorsuale.
Cass. civ. n. 10047/2024
In tema di fallimento, l'opposizione allo stato passivo ha natura di procedimento contenzioso a cognizione piena, assimilabile all'appello, e non di volontaria giurisdizione, di talché alle relative spese di lite si applicano i parametri forensi dei giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale.
Cass. civ. n. 9801/2024
Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'accettazione di una carica sociale, nella specie di presidente del consiglio di amministrazione di una cooperativa, se pur non ricade nelle ipotesi di incompatibilità assoluta di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957, in ragione della deroga prevista dall'art. 61 del medesimo decreto, costituisce un incarico extraistituzionale il cui svolgimento, al fine di valutarne la compatibilità con il rapporto di lavoro, necessita della preventiva autorizzazione datoriale ex art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001, anche in caso di gratuità, tanto al fine di verificare il rispetto dei principi costituzionali di esclusività del rapporto, oltre che di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. (Principio affermato in relazione agli addetti al comparto sanità, per i quali il conflitto di interessi va altresì verificato anche ai sensi dell'art. 4, comma 7, della l. n. 412 del 1991, richiamato dall'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001).
Cass. civ. n. 38009/2023
E' legittimo il provvedimento con cui il giudice respinge l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel caso in cui vi sia incertezza in ordine alle generalità dell'istante, essendo impedita per tale ragione la verifica sulle condizioni per l'ammissione al beneficio. (Fattispecie in cui il richiedente non era stato identificato a mezzo di documento di identità, ma solo attraverso rilievi dattiloscopici, con attribuzione di un numero CUI o codice unico identificativo).
Cass. civ. n. 35254/2023
L'opposizione allo stato passivo del fallimento, pur avendo natura impugnatoria, non è configurabile come un giudizio di appello, ma introduce a tutti gli effetti un procedimento di primo grado avente ad oggetto il riesame a cognizione piena della decisione adottata dal giudice delegato, sulla base di una cognizione sommaria, in sede di verifica; conseguentemente, in caso di rigetto dell'opposizione non è dovuto il raddoppio del contributo unificato, previsto dal comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ricorrendo in tale ipotesi la ratio della disposizione, che è quella di disincentivare impugnazioni dilatorie o pretestuose.
Cass. civ. n. 30718/2023
In tema di fallimento, il termine per contrastare il rigetto della domanda tardiva di ammissione allo stato passivo, adottato in udienza, decorre non già da quest'ultima, ma dalla comunicazione del relativo provvedimento, in mancanza della quale, viene in rilievo il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
Cass. civ. n. 29421/2023
In ambito di impugnazione dello stato passivo, il creditore già ammesso rimane onerato della prova dei fatti costitutivi del proprio diritto e a tal fine, oltre a dedurre prove costituende, è legittimato a produrre a pena di decadenza, entro il termine di costituzione di cui all'art. 99, comma 6, l.fall., nuovi documenti non prodotti nella fase di verifica davanti al giudice delegato.
Cass. civ. n. 29282/2023
In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, i documenti prodotti per la prima volta contestualmente al deposito del ricorso ex art. 98 l.fall. sono utilizzabili ai fini della decisione, quand'anche non siano stati individualmente indicati nell'atto di opposizione, ma fatti oggetto di richiamo complessivo e riassuntivo. (Nell'affermare tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto inutilizzabili - in un procedimento relativo all'ammissione di un credito del legale per prestazioni giudiziali compiute in numerosi procedimenti amministrativi per conto della società poi fallita - i documenti relativi a tali procedimenti, di cui aveva esattamente indicato gli estremi producendo i relativi fascicoli, ma compiendo un rinvio onnicomprensivo ai singoli atti e documenti allegati al ricorso).
Cass. civ. n. 21573/2023
Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, spetta anche a chi, pur avendo diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, vi abbia rinunciato, atteso che la condizione reddituale, legittimante l'accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza.
Cass. civ. n. 20731/2023
In sede di ripartizione dell'attivo del fallimento, oggetto della cognizione del giudice delegato sono solo le questioni relative alla graduazione dei crediti all'ammontare della somma distribuita, restando esclusa la proponibilità, in tale sede, di ogni altra questione relativa all'esistenza, qualità e quantità dei crediti e dei privilegi, in quanto riservata in via esclusiva al procedimento dell'accertamento del passivo; pertanto, tali questioni devono essere proposte con la forma dell'opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall., restando altrimenti precluse, nè possono essere fatte valere come osservazioni e poi con il reclamo ex art. 26 l. fall. avverso il decreto del giudice delegato che renda esecutivo il piano di riparto.
Cass. civ. n. 19820/2023
passivo di un fallimento nella parte in cui l'opponente invocava la spettanza di un credito da TFR, ha escluso che le buste paga e la CU provenienti dalla parte datoriale, in mancanza di altri elementi probatori, integrassero la prova del pagamento del credito in esse documentato, provenendo dalla stessa parte interessata ad opporre il fatto estintivo).
Cass. civ. n. 16794/2023
Nel giudizio di scioglimento della comunione di un bene, gli eventuali usufruttuari non rivestono la qualità di litisconsorti necessari, giacché, in ossequio al principio dispositivo, il litisconsorzio necessario, stante la sua natura eccezionale, opera nei soli casi previsti dalla legge.
Cass. civ. n. 9552/2023
In tutti i casi di conferimento di incarichi retribuiti ai dipendenti pubblici, la P.A. è tenuta a verificare necessariamente "ex ante" le situazioni, anche solo potenziali, di conflitto di interessi, al fine di assicurare il più efficace rispetto dell'obbligo di esclusività, funzionale al buon andamento, all'imparzialità e alla trasparenza dell'azione amministrativa, ne consegue che il privato conferente l'incarico e il dipendente pubblico, anche se in part-time, hanno entrambi comunque l'obbligo di comunicare al datore il conferimento dell'incarico onde consentire all'ente di concedere la relativa autorizzazione previa valutazione dell'assenza di una possibile situazione di conflitto di interessi dell'incarico con l'attività lavorativa.
Cass. civ. n. 9120/2023
Nel lavoro pubblico contrattualizzato, lo svolgimento non autorizzato di attività di lavoro non comporta sempre il recesso datoriale in applicazione dell'art. 1, comma 61, della l. n. 662 del 1996, restando doverosa, secondo i principi generali, la valutazione di proporzionalità, il cui apprezzamento va svolto, peraltro, alla luce del disvalore del comportamento espresso dalla previsione legale e tenendo conto dell'importanza dei valori coinvolti (quali, gli obblighi di fedeltà del pubblico dipendente, rilevanti anche ai sensi dell'art. 98 della Cost.).
Cass. civ. n. 7103/2023
La revocazione ex art. 98, comma 4, l.fall. dei provvedimenti di accoglimento o rigetto delle domande di insinuazione al passivo fallimentare per mancata conoscenza di documenti decisivi, diversamente dall'art. 395, n. 3), c.p.c. non presuppone che l'omessa tempestiva produzione dei documenti in parola debba essere dipesa da causa di forza maggiore o fatto dell'avversario, postulando come sufficiente l'ignoranza di essi, sempre che si sia rivelata idonea ad impedirne la produzione tempestiva per causa non imputabile.
Cass. civ. n. 5191/2023
Ai sensi dell'art. 98, comma 4, l.fall., la legittimazione a richiedere la revocazione del provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'istanza di ammissione al passivo - nel caso in cui siano decorsi i termini per l'opposizione o l'impugnazione, ma sia allegata la scoperta che il provvedimento è stato determinato da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile – spetta unicamente al curatore, al creditore concorrente o al terzo titolare di diritti su beni mobili o immobili acquisiti all'attivo. Ne deriva la mancanza di tale legittimazione in capo all' originario titolare di un credito fatto oggetto di cessione anche "pro solvendo", il quale, non vantando più alcuna pretesa nei confronti del fallimento, non potrebbe comunque giovarsi degli esiti della ripartizione dell'attivo, che vanno a beneficio dei soli creditori ammessi al concorso.
Cass. civ. n. 3147/2023
In tema di opposizione allo stato passivo, proposta dal creditore che sia stato ammesso al concorso solo parzialmente, è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva del curatore, poiché avverso il decreto di esecutività dello stato passivo sono esperibili solo i mezzi di impugnazione specificamente individuati dal legislatore, da proporsi entro il termine perentorio di cui all'art. 99 l.fall.; tali previsioni costituiscono una disciplina autosufficiente, incompatibile con la possibilità di applicare l'art. 334 c.p.c., tenuto conto che soltanto con l'art. 206, comma 4, del nuovo codice della crisi, il legislatore, con norma innovativa, ha espressamente ammesso la proponibilità dell'impugnazione incidentale anche se per essa è decorso il termine di decadenza per la sua proposizione in via principale.
Cass. civ. n. 2468/2023
Qualora i finanziamenti complessivamente erogati o garantiti dalla società partecipante superino il rapporto di quattro ad uno rispetto al patrimonio netto contabile, la disciplina degli artt. 44, 89 e 98 (quest'ultimo nel testo "ratione temporis" vigente) del TUIR - volta a scoraggiare il fenomeno della sottocapitalizzazione - prevede due diversi effetti: per la società partecipata che ha ricevuto il finanziamento, l'indeducibilità degli interessi eccedenti (comprensivi di quelli corrisposti alla partecipata e di quelli corrisposti a terzi ma in ragione di rapporti garantiti dalla partecipante); per la società partecipante che ha erogato o garantito il finanziamento, l'irrilevanza degli interessi percepiti (cioè, riferiti ai soli finanziamenti erogati, con esclusione di quelli garantiti), per il 95 per cento del loro ammontare, alla formazione del reddito, nonché la loro assoggettabilità al medesimo regime fiscale previsto dall'art. 44 TUIR per i dividendi.
Cass. pen. n. 7192/2018
Le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato,di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico rigorosamente provato che esclude la responsabilità per un difetto di controllo da considerarsi condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale.
Cass. pen. n. 6529/2018
In tema di patrocinio a spese dello Stato il procedimento di ammissione al beneficio è connotato dall'assenza della previsione di termini preclusivi, con conseguente ammissibilità delle produzioni documentali dell'interessato non soltanto in un momento successivo a quello di presentazione dell'istanza, ma anche nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di rigetto.
Cass. pen. n. 4628/2018
In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 96, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 il giudice può vagliare l'attendibilità dell'autocertificazione dell'istante relativa alla sussistenza delle condizioni di reddito richieste dalla legge per l'ammissione al beneficio e rigettare l'istanza ove sussistano indizi gravi, precisi e concordanti circa la disponibilità di risorse economiche non compatibili con quelle dichiarate.
Cass. pen. n. 20044/2015
In tema di patrocinio dei non abbienti, affinché la Corte di cassazione possa procede alla liquidazione delle spese che l'imputato ricorrente è condannato a rifondere alla parte civile ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ex art. 110 d.p.r. n. 115 del 2002, è indispensabile che il difensore abbia presentato una nota spese conforme, nella indicazione delle voci e nei limiti quantitativi, alle prescrizioni dettate dall'art. 82 del su citato d.p.r.. (In motivazione la Corte ha precisato che liquidazione delle spese che l'imputato ricorrente è condannato a rifondere alla parte civile deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore della parte civile ai sensi del citato art. 82).
Cass. pen. n. 8339/2015
La disciplina sul patrocinio a spese dello Stato trova applicazione anche nel procedimento incidentale di riesame di una misura cautelare, giacché l'art. 75, comma primo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, prevede la validità dell'ammissione del patrocinio "per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse".
Cass. pen. n. 25931/2008
Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi professionali, ha diritto alla liquidazione degli onorari e delle spese imputabili al relativo procedimento, sempre che l'opposizione sia, almeno parzialmente, accolta, alla stregua di quanto disposto dagli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. in tema di ripartizione delle spese giudiziali secondo il principio di soccombenza.
Cass. pen. n. 6817/2007
Il difensore della persona ammessa nel procedimento penale al patrocinio a spese dello Stato, purché iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alle magistrature superiori, è legittimato a proporre personalmente il ricorso per cassazione in materia di liquidazione delle sue competenze professionali. La deroga al principio della rappresentanza tecnica nel processo penale è però di stretta interpretazione, e non si estende a favore di altre figure, custodi o altri ausiliari del magistrato, che rivestano la qualità di avvocati iscritti nell'albo speciale.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore, purché iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alle magistrature superiori, è legittimato a proporre personalmente il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di liquidazione delle sue competenze professionali, emesso in sede di opposizione, in quanto la regola generale della rappresentanza tecnica nel processo penale (art. 613 c.p.p.) è eccezionalmente derogata, a favore dell'avvocato cassazionista, in virtù del rinvio formale che l'art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 opera, in tema di liquidazione di compensi professionali, alla speciale procedura prevista per gli onorari di avvocato dall'art. 29 L. n. 794 del 1942 e, indirettamente, alle disposizioni degli artt. 86 e 365 c.p.c. (Conf. S.U. n. 6817, 30 gennaio 2007, Mulas, non massimata).
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il procedimento per l'opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi professionali dell'avvocato, di competenza del Tribunale di sorveglianza o della Corte di appello, deve essere trattato in composizione monocratica dai rispettivi presidenti o da giudici da essi delegati. (Conf. S.U. n. 6817, 30 gennaio 2007, Mulas, non massimata).
Nel procedimento di opposizione al decreto di pagamento delle competenze professionali l'ufficio giudiziario competente, quando anche ha natura collegiate come il tribunale di sorveglianza o la corte di appello, decide in composizione monocratica nella persona del presidente o del giudice dallo stesso delegato.
Cass. pen. n. 6816/2007
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il procedimento per l'opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi professionali dell'avvocato, di competenza del Tribunale di sorveglianza o della Corte di appello, deve essere trattato in composizione monocratica dai rispettivi presidenti o da giudici da essi delegati. (Conf. S.U. n. 6817, 30 gennaio 2007, Mulas, non massimata).
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore, purché iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alle magistrature superiori, è legittimato a proporre personalmente il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di liquidazione delle sue competenze professionali, emesso in sede di opposizione, in quanto la regola generale della rappresentanza tecnica nel processo penale (art. 613 c.p.p.) è eccezionalmente derogata, a favore dell'avvocato cassazionista, in virtù del rinvio formale che l'art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 opera, in tema di liquidazione di compensi professionali, alla speciale procedura prevista per gli onorari di avvocato dall'art. 29 L. n. 794 del 1942 e, indirettamente, alle disposizioni degli artt. 86 e 365 c.p.c. (Conf. S.U. n. 6817, 30 gennaio 2007, Mulas, non massimata).
Cass. pen. n. 30181/2004
In tema di patrocinio dei non abbienti, è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza reiettiva del reclamo contro il decreto che abbia dichiarato inammissibile o rigettato l'istanza per l'ammissione al beneficio sia il difensore dell'imputato o del condannato, in via autonoma, sia quello delle altre parti, purché munito di procura speciale a norma dell'art. 122 c.p.p.
Cass. pen. n. 19289/2004
Anche dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), che ha abrogato la legge 30 luglio 1990, n. 217, la competenza a decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata nella fase delle indagini preliminari appartiene al giudice per le indagini preliminari.
Cass. pen. n. 17540/2004
In tema di liquidazione di compensi ai difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, deve ritenersi che gli importi di cui al punto cinque della vigente tariffa penale, riguardante l'onorario «per la partecipazione e la discussione orale alle udienze in camera di consiglio o dibattimentali», vadano liquidati solo per la partecipazione a udienze di effettiva discussione, trovando altrimenti applicazione il punto quattro della stessa tariffa, che stabilisce onorari ridotti per le più generiche ipotesi di «partecipazione e assistenza ad atti o attività compiute durante le indagini preliminari dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero o dal giudice, per i quali sia prevista la presenza del difensore», come pure «alle attività di ricerca o di formazione della prova, anche se ammesse o disposte al dibattimento».
Cass. pen. n. 640/2004
In tema di patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato, la previsione di cui all'art. 12, comma secondo, legge n. 217 del 1990 — per la quale la liquidazione è effettuata con decreto motivato al termine di ciascuna fase o grado del procedimento o comunque all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto — deve essere intesa nel senso che all'esito di ogni fase o grado del procedimento deve aver luogo un'unica liquidazione a mezzo di un unico decreto che definisce le spettanze relative a quel grado o a quella fase con una valutazione globale, senza che ciò implichi la necessità di un'unica richiesta, sempre che le plurime richieste consentano una decisione unica.
Cass. pen. n. 40869/2003
In tema di patrocinio a spese dello Stato, la competenza per la liquidazione delle spese relative ai procedimenti incidentali spetta al giudice della fase o del grado del processo principale in cui è stata svolta l'attività difensiva da remunerare, anche a seguito della nuova disciplina, contenuta nel Testo unico di riordino normativo della materia, approvato con D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, pur in mancanza di una disposizione specifica.
Cass. pen. n. 32296/2003
L'ambito delle attività difensive relativamente alle quali può trovare applicazione, ai sensi dell'art. 75, comma 2, del T.U. sulle spese di giustizia approvato con D.P.R. 30 maggio 2000 n. 115, l'istituto del patrocinio dei non abbienti, dev'essere osservato, per identità di ratio, anche con riguardo alla difesa dei collaboratori di giustizia, alla quale si riferisce l'art. 115 del medesimo T.U.
Cass. pen. n. 32284/2003
In tema di liquidazione degli onorari e delle spese al difensore dell'imputato irreperibile, secondo quanto stabilito dall'art. 117 del T.U. sulle spese di giustizia approvato con D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (e, in precedenza, dall'ora abrogato art. 32 bis att. c.p.p.), deve ritenersi che, attesa la totale equiparabilità, quoad effectum, nel vigente sistema processuale, tra irreperibilità formalmente dichiarata ai sensi dell'art. 159 c.p.p. ed irreperibilità non dichiarata, ma presunta ex lege, ai sensi dell'art. 161, comma 4, stesso codice, sarebbe illogico limitare solo al caso in cui si verifichi la prima di dette ipotesi la sfera di operatività del citato art. 117 del T.U., dovendosi, al contrario, considerare come “irreperibile”, ai fini dell'applicabilità di tale norma, tanto l'imputato formalmente dichiarato tale quanto quello nei cui confronti sia stata ugualmente disposta la notifica degli atti mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., con l'unica eccezione, tuttavia, nel caso che tale ultima disposizione abbia trovato applicazione per la riscontrata impossibilità di notifica degli atti al domicilio che era stato eletto presso lo stesso difensore d'ufficio che poi avanza la richiesta di liquidazione del compenso a carico dell'Erario; e ciò per l'evidente ragione che il difensore d'ufficio, non essendo in alcun modo tenuto ad assumere anche la veste di domiciliatario dell'imputato, qualora liberamente vi acconsenta, non può poi pretendere di far ricadere, sic et simpliciter, a carico dello Stato le conseguenze economicamente negative derivanti da tale scelta, ma deve soggiacere all'onere, previsto dall'art. 116, comma 1, del T.U. (e, in precedenza, dall'art. 32, comma 2, att. c.p.p.), di fornire dimostrazione del previo, infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito.
Cass. pen. n. 5944/2003
In tema di gratuito patrocinio, il ricorso per cassazione proposto direttamente avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore emesso dal Gip è inammissibile, né se ne possono conservare gli effetti mediante la sua corretta qualificazione come “reclamo” al tribunale competente e la conseguente trasmissione a quest'ultimo, stante l'eterogeneità dei rimedi.
Cass. pen. n. 2401/2003
È inammissibile il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che rigetta il reclamo avverso il provvedimento reiettivo dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposto dal difensore dell'interessato non munito di procura speciale conferita per atto notarile o ai sensi dell'art. 122 c.p.p., a nulla rilevando la circostanza che, trattandosi di difensore dell'imputato, egli sia stato investito di rituale nomina, non potendo quest'ultima valere a farlo diventare parte nella procedura di ammissione al gratuito patrocinio.
Cass. pen. n. 37097/2002
In tema di patrocinio dei non abbienti, l'art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, nello stabilire, al comma 9 ter (introdotto dall'art. 2, comma 6, della legge 29 marzo 2001, n. 134), l'obbligo, per il giudice, di chiedere “preventivamente” alle varie autorità ivi indicate le informazioni “necessarie e utili sui soggetti richiedenti”, esclude che dette informazioni possano essere chieste con riguardo a procedure che siano già state definite, sotto l'impero della disciplina previgente, con la concessione del richiesto beneficio; provvedimento, questo, che resta quindi revocabile solo in presenza delle condizioni già previste dall'art. 10 della legge n. 217/1990, con esclusione, invece, della revoca prevista dal comma 1 bis dell'art. 6 della stessa legge n. 217/1990 (introdotto anch'esso dall'art. 6 della legge n. 134/2001), la quale presuppone l'avvenuta ammissione al beneficio proprio nell'attesa che vengano acquisite le informazioni precedentemente richieste in base alla nuova normativa.
Cass. pen. n. 35071/2002
In tema di gratuito patrocinio, anche dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina della materia ad opera del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 113, che non ha espressamente ripetuto, quanto alla competenza per la liquidazione delle spese relative ai procedimenti incidentali, il riferimento al giudice della fase o del grado del processo principale in cui è avvenuta la prestazione, detta competenza, per ragioni sistematiche, continua ad appartenere a quest'ultimo giudice e non a quello del procedimento incidentale. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto competente a disporre la liquidazione delle spese di gratuito patrocinio della fase di riesame il Gup che aveva giudicato l'istante con rito abbreviato).
Cass. pen. n. 17865/2002
In tema di patrocinio a spese dello Stato, non va computata al fine della determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al beneficio l'indennità di accompagnamento istituita dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18, non costituendo quest'ultima un reddito quanto piuttosto un'erogazione di sostegno diretta alla remunerazione dell'opera di terze persone.
Cass. pen. n. 768/2000
Poiché il procedimento incidentale de libertate ha, organicamente e funzionalmente, così spiccate caratteristiche di autonomia da costituire un sistema in sè concluso, non assorbito dalla funzione — parallela, ma distinta — del giudice investito della cognizione sul merito, spetta al tribunale della libertà adottare il provvedimento di liquidazione dei compensi dovuti al difensore della persona ammessa al gratuito patrocinio per l'attività svolta dinanzi ad esso, in sede di riesame o di appello.
Cass. pen. n. 5517/2000
In materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo a carico di minorenni, con riferimento alla disposizione di cui al quinto comma dell'art. 1 della legge n. 217 del 1990, va affermato che la liquidazione del compenso al difensore deve essere effettuata indipendentemente dalla circostanza che il minore imputato abbia, al momento della prestazione professionale, raggiunto la maggiore età.
Cass. pen. n. 5568/1999
Il fatto che la trattazione del ricorso proposto avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di gratuito patrocinio debba essere effettuata, per il richiamo operato dall'art. 6, comma 4, della legge 30 luglio 1990 n. 217 all'art. 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794, nelle forme del processo civile, non implica affatto che la competenza a decidere sul detto ricorso sia in ogni caso del giudice civile, dovendosi al contrario ritenere che essa, quando il negato accesso al gratuito patrocinio sia stato chiesto per un procedimento penale, appartenga agli organi (tribunale o corte d'appello, a seconda dei casi), della giurisdizione penale.
Cass. pen. n. 3168/1999
In tema di patrocinio dei non abbienti, competente a decidere sull'opposizione all'ordinanza di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso al difensore è lo stesso giudice di merito competente e non la Corte di cassazione.
Cass. pen. n. 2456/1999
L'ordinanza con la quale sia stata rigettata la richiesta di liquidazione del compenso avanzata dal difensore di persona ammessa al gratuito patrocinio, costituisce un provvedimento di natura decisoria contro il quale non è previsto alcun altro specifico mezzo di impugnazione se non il ricorso in Cassazione.
Cass. pen. n. 3465/1999
Il procedimento incidentale de libertate ha, organicamente e funzionalmente, così spiccate caratteristiche di autonomia da costituire una vera e propria «enclave processuale», la cui attività non è ontologicamente assorbita dalla funzione - parallela ma distinta - del giudice del procedimento di cognizione. Pertanto, spetta al tribunale del riesame adottare il provvedimento di liquidazione dei compensi dovuti al difensore della persona ammessa al patrocinio dei non abbienti per l'attività svolta davanti al tribunale medesimo.
Cass. pen. n. 1390/1998
Ai fini del diniego dell'ammissione al gratuito patrocinio rilevano anche i redditi da attività illecite, che possono essere accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c. (Nell'affermare tale principio la Corte ha ritenuto la legittimità del provvedimento con il quale il giudice di merito aveva motivato il rigetto della domanda di ammissione al gratuito patrocinio richiamando un'imponente serie di reati e la loro cospicua valenza economica, dimostrativi della circostanza che l'interessato aveva disponibilità reddituali superiori ai limiti stabiliti dalla legge per la fruizione del beneficio).
Cass. pen. n. 5798/1997
In tema di gratuito patrocinio, il ricorso che l'interessato, ai sensi dell'art. 6, comma quarto, della legge 30 luglio 1990 n. 217, può proporre «davanti al tribunale o alla corte d'appello ai quali appartiene il giudice che ha emesso il decreto di rigetto dell'istanza», deve intendersi come rimedio da proporre avanti allo stesso ufficio giudiziario cui appartiene, organicamente, il giudice che ha rigettato l'istanza. Tale regola è operante anche quando trattasi di provvedimento emesso dal tribunale di sorveglianza in forza di quanto espressamente stabilisce al riguardo l'art. 15 della stessa legge n. 217 del 1990. (Nella fattispecie, nel conflitto sollevato dal tribunale di sorveglianza, che aveva emesso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, nei confronti della corte di appello, che si era dichiarata incompetente a decidere sul ricorso proposto avverso il decreto di rigetto di detta istanza, la Suprema Corte ha dichiarato la competenza del tribunale di sorveglianza).
Cass. pen. n. 2815/1997
Nel caso di istanza di ammissione al gratuito patrocinio, la autocertificazione (e le indicazioni allegate) ha valenza probatoria ed il giudice non può entrare nel merito della stessa per valutarne la attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dell'ammontare dei redditi esposti. (In proposito la Corte ha ulteriormente osservato che ove all'esito delle verifiche da parte dei competenti uffici finanziari la autocertificazione risultasse menzognera vi sarebbero la revoca del beneficio e le conseguenze penali della operata falsità).
Cass. pen. n. 250/1997
In tema di gratuito patrocinio, l'elevazione del limite di reddito per l'ammissione al beneficio, prevista dall'art. 3, comma secondo, della legge 30 luglio 1990 n. 217 nel caso di soggetto convivente con il coniuge o con altri familiari, opera anche nell'ipotesi in cui costoro non siano titolari di alcun reddito proprio.
Cass. pen. n. 125/1996
L'ordinanza con la quale venga rigettata la richiesta di liquidazione del compenso avanzata dal difensore di persona ammessa al gratuito patrocinio, è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di natura-decisoria contro il quale non è previsto nell'ordinamento nessuno specifico mezzo di impugnazione.
Cass. pen. n. 1757/1995
L'opposizione proposta avverso il provvedimento di rigetto della istanza di liquidazione, a debito dello Stato, del compenso professionale per la difesa svolta, in processo penale, di un minore deve in ogni caso essere trattata e decisa previa convocazione ed audizione degli interessati in camera di consiglio, secondo la procedura prescritta dall'art. 29 legge 13 giugno 1942, n. 794.
Cass. pen. n. 3804/1994
La mancata previsione esplicita di una revoca per violazione dell'art. 1 comma ottavo della legge n. 217 del 1990 (nella specie, per essere stato illegittimamente ammesso a gratuito patrocinio l'imputato di una contravvenzione) non esclude la possibilità (e la legittimità) di un intervento ex officio della stessa autorità che indebitamente abbia provveduto all'ammissione al beneficio, dovendosi detto intervento ricondurre nell'ambito della potestà di autotutela propria della pubblica amministrazione in relazione al contenuto, essenzialmente amministrativo, dell'atto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. (In motivazione, la S.C. ha anche ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 1 della predetta legge n. 217 del 1990 sul rilievo che analoga questione era già stata dichiarata infondata da Corte cost. 16 giugno 1994 n. 243).
Cass. pen. n. 2842/1991
Ai sensi del secondo comma dell'art. 10, L. 30 luglio 1990, n. 217, la condizione per la revoca o la modifica del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è il raggiungimento della prova della modificazione delle condizioni di reddito del beneficiario. Una volta raggiunta tale prova, e quindi indipendentemente dal decorso dei termini fissati dall'art. 5, primo comma, lettera c), l'intendente di finanza competente ha la potestà di richiedere la revoca del provvedimento di ammissione ed il giudice ha l'obbligo di provvedere a detta revoca «in ogni momento»: anche in pendenza, quindi, dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi sul rilievo del cui contenuto l'ammissione al patrocinio gratuito è subordinata e viene richiesta dall'interessato.