Cass. pen. n. 125 del 1 marzo 1996

Testo massima n. 1


L'ordinanza con la quale venga rigettata la richiesta di liquidazione del compenso avanzata dal difensore di persona ammessa al gratuito patrocinio, è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di natura-decisoria contro il quale non è previsto nell'ordinamento nessuno specifico mezzo di impugnazione.

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