Cass. civ. n. 13411 del 16 maggio 2023

Testo massima n. 1


STAMPA - RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) Diffamazione - Uso di piattaforma come twitter - Diritto di critica - Obbligo di osservare il limite intrinseco della continenza - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.


In tema di danni da diffamazione, l'uso di una piattaforma come "twitter", o altre equivalenti, implica l'osservanza del limite intrinseco del giudizio che si posta in condivisione, il quale, come ogni giudizio, non può andar disgiunto dal contenuto che lo contraddistingue e dalla forma espressiva, soprattutto perché tradotto in breve messaggio di testo per sua natura assertivo o scarsamente motivato; il "post" in "twitter" non esime l'autore dal necessario rispetto della continenza espressiva, in quanto non può concretizzare una manifestazione del pensiero irresponsabile sol perché veicolata tramite il mezzo prescelto. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto superato il limite della continenza in una serie di "post" pubblicati in "twitter" da un ex senatore e contenenti espressioni lesive della funzione istituzionale svolta dalla Consob).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 38215 del 2021

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 51 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Costituzione art. 21

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