Cass. pen. n. 19289 del 23 aprile 2004

Testo massima n. 1


Anche dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), che ha abrogato la legge 30 luglio 1990, n. 217, la competenza a decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata nella fase delle indagini preliminari appartiene al giudice per le indagini preliminari.

Testo massima n. 2


È abnorme, e pertanto ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il Gip dispone la trasmissione, per competenza, al P.M. della domanda dell'indagato intesa ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. (Nell'enunciare tale principio la Corte ha escluso, da un lato, che la situazione di stallo processuale determinatasi in conseguenza della declinatoria di competenza del giudice possa risolversi mediante la procedura di conflitto, non essendo quest'ultimo configurabile tra P.M. e giudice, e, dall'altro, che la decisione di natura meramente processuale del Gip possa essere equiparata a un provvedimento sostanzialmente reiettivo dell'istanza nel merito e, come tale, impugnabile a norma dell'art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002).

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