Cass. civ. n. 4258 del 13 aprile 1995

Testo massima n. 1


Il limite previsto per la revoca del consenso alla adozione, che, ai sensi dell'art. 47, L. n. 184 del 1983, non può essere successivo al decreto che pronuncia l'adozione, non impedisce all'adottante di far valere, con il reclamo di cui all'art. 313 c.c., sopravvenute circostanze ostative alla adozione, perché queste circostanze, anche quando dipendono dalla volontà dell'adottante (quale, nella specie, il deterioramento dei rapporti coniugali), si distinguono logicamente dalla revoca, che determina il venir meno di un dato soggettivo per la pronuncia del provvedimento di adozione.

Testo massima n. 2


La legittimazione dell'adottante ad impugnare il decreto che accoglie la richiesta di adozione, ai sensi dell'art. 313 c.c., non è condizionata dalla presenza di un interesse proprio dello stesso, trattandosi di procedimento diretto a garantire i preminenti interessi del minore. Ne consegue che il predetto decreto può essere impugnato dall'adottante, benché conforme alla istanza di questo, anche per far valere cause ostative sopravvenute. (Nella specie, il decreto di accoglimento dell'istanza di adozione proposta ai sensi dell'art. 44, lettera b, L. 4 maggio 1983, n. 184, era stato impugnato dall'adottante a seguito di deterioramento dei rapporti con il coniuge, madre del minore, per far valere la carenza dei requisiti richiesti dalla legge per fare luogo alla adozione).

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