Art. 313 – Codice civile – Provvedimento del tribunale
Il tribunale, in camera di consiglio [737 c.p.c.], sentito il pubblico ministero [738 c.p.c.] e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione [298].
L'adottante, il pubblico ministero [740 c.p.c.], l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione [739 c.p.c.], possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero [739 c.p.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 3060/2024
Integra il reato di cui all'art. 388, comma quinto, cod. pen. la condotta del socio accomandatario di una s.a.s. che trasferisce a sé stesso la proprietà di un bene della società pignorato affidato alla sua custodia, trattandosi di un atto dispositivo che incide sui tempi della procedura esecutiva e potenzialmente pregiudizievole per l'interesse del creditore, senza che rilevi la responsabilità dell'agente per le obbligazioni sociali che, sebbene illimitata e solidale, opera solo in via sussidiaria.
Cass. civ. n. 29119/2023
In tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento emesso e notificato nei confronti della società contribuente, nella forma risultante successivamente ad un'operazione di trasformazione societaria, è valido anche ove la verifica fiscale si riferisca a periodi ad essa antecedenti, poiché la trasformazione non comporta l'estinzione di un soggetto e la creazione di un altro, ma solo la modifica della struttura e dell'organizzazione dell'ente, lasciandone immutata l'identità soggettiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto invalidi gli avvisi di accertamento emessi e notificati nei confronti di una s.r.l., sebbene la verifica fiscale fosse riferita ad un periodo di imposta in cui l'ente, prima di un'operazione di trasformazione, aveva la forma di s.a.s.).
Cass. civ. n. 23173/2023
In materia di adozione in casi speciali, ai sensi dell'art. 44 della l. n. 44 del 1983, il termine, previsto a pena di decadenza, per la proposizione del ricorso per cassazione è quello ordinario, non potendo trovare applicazione il regime limitativo del diritto di impugnazione in sede di legittimità dettato dall'art.17 della stessa legge, che ne prevede uno dimezzato rispetto a quello ordinario "breve", decorrente dalla notifica della sentenza nel testo integrale a cura della cancelleria, poiché norma di carattere speciale e di stretta interpretazione.
Cass. civ. n. 17362/2023
L'insolvenza del delegato o dell'accollante, prevista dall'art. 1274, secondo comma, c.c., in presenza della quale è esclusa la liberazione del debitore originario, non coincide con quella prevista dagli artt. 5 e 67 l.fall., ma è quella dell'insolvenza civile di cui all'art. 1186 c.c., ed è riferibile in tal guisa a ogni situazione, anche temporanea e non irreversibile, che non consenta al delegato al pagamento o all'accollante di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, anche in conseguenza di una semplice situazione di difficoltà economica e patrimoniale idonea ad alterare in senso peggiorativo le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, da valutarsi al momento dell'assunzione del debito originario da parte del nuovo soggetto, senza tener conto di fatti successivi a tale assunzione, a meno che essi non siano indicativi, in un'interpretazione secondo buona fede, della valenza effettiva di circostanze verificatesi anteriormente a tale assunzione.
Cass. civ. n. 10715/2023
L'opposizione del socio di società di persone, avverso il precetto notificatogli dal creditore sociale sulla base del titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti della società, si configura sempre come opposizione all'esecuzione, in quanto attiene a una condizione dell'azione esecutiva nei confronti del socio, e, quindi, al diritto del creditore sociale di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo.
Cass. civ. n. 10184/2022
La società in accomandita semplice, quale che ne sia il numero di soci, costituisce comunque un centro autonomo d'imputazione di rapporti giuridici rispetto ai soci stessi; pertanto, concluso un contratto di agenzia tra l'impresa preponente ed una società in accomandita semplice, la controversia sulla risoluzione di tale contratto esula dalla competenza per materia del giudice del lavoro, a nulla rilevando che uno dei soci abbia materialmente svolto attività personale di agente, in quanto tale attività viene necessariamente mediata dalla società, perdendo il carattere della personalità nei confronti del preponente.
Cass. civ. n. 13565/2021
In tema di società in accomandita, il socio accomandante è privo di legittimazione - attiva e passiva - rispetto alle obbligazioni tributarie (nella specie IVA e IRPEF) riferibili alla società, salvo le deroghe alla regola di cui all'art. 2313 c.c., il quale, nel limitare la responsabilità dell'accomandante per le obbligazioni sociali alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l'erario, ad agire direttamente nei suoi confronti, limitandosi tale disposizione a disciplinare i rapporti interni alla compagine sociale.
Cass. civ. n. 5428/2019
Il socio accomandatario di una società di persone è illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali - nella specie, per debiti previdenziali - per effetto della mera titolarità dei poteri connessi alla qualifica ricoperta, indipendentemente dall'esercizio degli stessi.
Cass. civ. n. 29829/2018
In caso di illecito commesso da un terzo nei confronti di una società in accomandita semplice con conseguente scioglimento, messa in liquidazione ed impossibilità di prosecuzione dell'attività sociale, il danno da perdita della possibilità di percepire gli utili si configura come perdita di "chance", atteso che esso non consiste nella perdita di un vantaggio economico ma nella perdita della concreta possibilità di conseguirlo e deve essere provato dal socio danneggiato, anche in via presuntiva, in termini di "possibilità perduta" la quale, oltre a rispondere ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza, va accertata nell' "an" dal giudice di merito sulla base del criterio del "piu probabile che non" e stimata nel "quantum" con valutazione equitativa.
Cass. civ. n. 29915/2018
La notificazione dell'ingiunzione fiscale ad una società in accomandita semplice, è correttamente effettuata direttamente all'accomandatario, poiché egli, ex art. 2313 c.c., è solidalmente responsabile dei debiti sociali senza che rilevi, ad inficiarne la validità, la mancata indicazione di tale qualità, ove la stessa non sia in contestazione tra le parti.
Cass. civ. n. 17691/2016
Nelle società in accomandita semplice, il socio accomandante può far valere il suo interesse al potenziamento ed alla conservazione del patrimonio sociale esclusivamente con strumenti interni, quali l'azione di responsabilità contro il socio accomandatario, la richiesta di estromissione di quest'ultimo per gravi inadempienze, l'impugnativa del rendiconto, o la revoca per giusta causa dell'amministratore, mentre non è legittimato ad agire nei confronti dei terzi per far annullare o dichiarare nulli i negozi intercorsi fra questi ultimi e la società, non sussistendo un interesse proprio del socio accomandante, autonomo e distinto rispetto a quello della società.
Cass. civ. n. 13805/2016
In tema di società in accomandita, la responsabilità del socio accomandatario per le obbligazioni contratte dalla società (nella specie relative ad IVA e IRAP) è illimitata e non circoscritta alle somme conferitegli in base al bilancio finale di liquidazione nonostante l'estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, atteso che tale evento non determina l'estinzione dell'obbligazione sociale, ma solo il suo trasferimento in capo ai soci, i quali ne rispondono secondo lo stesso regime di responsabilità vigente "pendente societate".
Cass. civ. n. 15252/2015
In tema di società in accomandita di persone, il socio illimitatamente responsabile (nella specie, l'accomandante ingeritosi nella gestione sociale) è responsabile per tutte le obbligazioni sociali esistenti sino al giorno dello scioglimento del rapporto sociale, anche per quelle sorte anteriormente al suo ingresso o al suo mutamento di ruolo nella compagine sociale.
Cass. civ. n. 29260/2011
L'azione civile per il risarcimento del danno, nei confronti di chi è tenuto a rispondere dell'operato dell'autore del fatto che integra una ipotesi di reato, è ammessa - tanto per i danni patrimoniali che per quelli non patrimoniali - anche quando difetti una identificazione precisa dell'autore del reato stesso e purché questo possa concretamente attribuirsi ad alcune delle persone fisiche del cui operato il convenuto sia civilmente responsabile in virtù di rapporto organico; pertanto, ove il legale rappresentante di una società in accomandita semplice abbia commesso un reato nello svolgimento dell'attività sociale, del relativo danno rispondono civilmente anche la società ed i soci illimitatamente responsabili.
Cass. civ. n. 2426/2006
In tema di adozione di maggiorenne, per effetto dell'art. 30 della legge 28 marzo 2001, n. 149, che ha novellato l'art. 313 c.c., la decisione sulla richiesta di far luogo all'adozione viene assunta, ancorché in esito ad un procedimento che si svolge in camera di consiglio, con sentenza, e non più con decreto; pertanto, la sentenza pronunciata in sede di gravame dalla corte d'appello è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
Cass. civ. n. 7016/2003
In tema di Ilor dovuta da una società in accomandita semplice, i soci accomandanti, ai sensi dell'art. 2313 c.c., rispondono per le obbligazioni sociali — e, quindi, anche per quelle di natura tributaria — soltanto limitatamente alla quota conferita.
Cass. civ. n. 10427/2002
Le società di persone, (nella specie, società in accomandita semplice) costituiscono, pur non avendo personalità giuridica, ma soltanto autonomia patrimoniale, un autonomo soggetto di diritto, che può essere centro di interessi e d'imputazione di situazioni sostanziali e processuali distinte da quelle riferibili ai singoli soci che, pertanto, non sono legittimati ad agire in proprio per gli interessi della società stessa (fattispecie relativa a socio accomandatario unico che agiva per la riscossione di compensi dovuti alla società).
Cass. civ. n. 8015/1997
Il genitore non affidatario non è legittimato ad impugnare, neppure con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., il provvedimento di adozione in casi particolari, posto che l'art. 313 c.c., come novellato dalla legge n. 184 del 1983 (art. 65) conferisce la legittimazione ad impugnare il decreto del tribunale solo all'adottante, all'adottando ed al P.M., non anche al suddetto genitore, che pur deve, ai sensi dell'art. 56, terzo comma della citata legge n. 184 del 1983, prestare l'assenso, il cui rifiuto, peraltro, siccome espresso da genitore non esercente la potestà quale è quello non affidatario (artt. 317, ultimo comma c.c. e 155 comma terzo c.c.) non preclude al tribunale di procedere all'adozione, ove ritenga il rifiuto stesso ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando. Tuttavia, nell'ipotesi in cui l'adozione riguardi un minore, il genitore legittimo, anche se non affidatario e non esercente la potestà genitoriale, può impugnare ex art. 313 c.c. il decreto del tribunale per i minorenni quale rappresentante del figlio minore, posto che in più occasioni ii legislatore (artt. 155, 317, 317 bis c.c.) ha inteso far salvo, per il genitore non affidatario, un potere di vigilanza sulla crescita del minore, nel cui ambito rientra la facoltà di adire il giudice ove ritenga sussistere il pericolo di un pregiudizio per l'interesse del figlio.
Cass. civ. n. 4258/1995
Il limite previsto per la revoca del consenso alla adozione, che, ai sensi dell'art. 47, L. n. 184 del 1983, non può essere successivo al decreto che pronuncia l'adozione, non impedisce all'adottante di far valere, con il reclamo di cui all'art. 313 c.c., sopravvenute circostanze ostative alla adozione, perché queste circostanze, anche quando dipendono dalla volontà dell'adottante (quale, nella specie, il deterioramento dei rapporti coniugali), si distinguono logicamente dalla revoca, che determina il venir meno di un dato soggettivo per la pronuncia del provvedimento di adozione.
Cass. civ. n. 1906/1993
La partecipazione di una società di capitali, in qualità di accomandante, ad una società in accomandita semplice, comportando la violazione di norme inderogabili (concernenti l'amministrazione ed i bilanci della società di capitali) è nulla per violazione di norme imperative, restando peraltro tale nullità limitata, ai sensi dell'art. 1420 c.c., alla partecipazione della società di capitali come accomandante, ove la stessa partecipazione non debba considerarsi essenziale; mentre la configurabilità, in virtù della conversione, ai sensi dell'art. 1424 c.c., del contratto sociale nullo di un rapporto di lavoro subordinato fra società di capitali accomandante e persona fisica accomandataria è esclusa ove tale rapporto di lavoro risulti non solo non considerato ma addirittura escluso dalla comune volontà delle parti, con l'ulteriore conseguenza che alle prestazioni dell'accomandatario, costituenti oggetto dell'obbligo di conferimento, non è applicabile l'art. 2126 c.c. (relativo alla improduttività di effetti della nullità o dell'annullamento del contratto di lavoro per il periodo in cui questo ha avuto esecuzione).
Cass. civ. n. 1133/1988
Il decreto, con il quale la corte d'appello, in sede di reclamo, ai sensi dell'art. 313 (nuovo testo) c.c., provvede in materia di adozione di persona di maggiore età, è impugnabile per cassazione, trattandosi di provvedimento, ancorché emesso in sede di volontaria giurisdizione, avente carattere di decisorietà e definitività, non escluse dalla possibilità di revoca nei casi tassativamente contemplati.