Art. 313 – Codice civile – Provvedimento del tribunale

Il tribunale, in camera di consiglio [737 c.p.c.], sentito il pubblico ministero [738 c.p.c.] e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione [298].

L'adottante, il pubblico ministero [740 c.p.c.], l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione [739 c.p.c.], possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero [739 c.p.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE