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Art. 313 — Provvedimento del tribunale

Art. 313 — Provvedimento del tribunale

Il tribunale, in camera di consiglio [ 737 c.p.c. ], sentito il pubblico ministero [ 738 c.p.c. ] e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione [ 298 ].

L’adottante, il pubblico ministero [ 740 c.p.c. ], l’adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione [ 739 c.p.c. ], possono proporre impugnazione avanti la Corte d’appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero [ 739 c.p.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 12556/2012

Nell’adozione di persona maggiore di età, l’incapacità naturale dell’adottante al momento della manifestazione del consenso può essere fatta valere esclusivamente dai soggetti legittimati a proporre il reclamo ai sensi dell’art. 313, secondo comma, c.c., tassativamente indicati, atteso che, in mancanza di una norma specifica relativa alla legittimazione a far valere i vizi del consenso in tale specifica fattispecie, devono ritenersi legittimate, ai sensi dell’art. 1441 c.c., solo le parti del rapporto adottivo, non potendo trovare applicazione l’art. 428 c.c..

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Cass. civ. n. 2426/2006

In tema di adozione di maggiorenne, per effetto dell’art. 30 della legge 28 marzo 2001, n. 149, che ha novellato l’art. 313 c.c., la decisione sulla richiesta di far luogo all’adozione viene assunta, ancorché in esito ad un procedimento che si svolge in camera di consiglio, con sentenza, e non più con decreto; pertanto, la sentenza pronunciata in sede di gravame dalla corte d’appello è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c.

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Cass. civ. n. 1133/1988

Il decreto, con il quale la corte d’appello, in sede di reclamo, ai sensi dell’art. 313 (nuovo testo) c.c., provvede in materia di adozione di persona di maggiore età, è impugnabile per cassazione, trattandosi di provvedimento, ancorché emesso in sede di volontaria giurisdizione, avente carattere di decisorietà e definitività, non escluse dalla possibilità di revoca nei casi tassativamente contemplati.

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