Art. 313 – Codice civile – Provvedimento del tribunale

Il tribunale, in camera di consiglio [737 c.p.c.], sentito il pubblico ministero [738 c.p.c.] e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione [298].

L'adottante, il pubblico ministero [740 c.p.c.], l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione [739 c.p.c.], possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero [739 c.p.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 23173/2023

In materia di adozione in casi speciali, ai sensi dell'art. 44 della l. n. 44 del 1983, il termine, previsto a pena di decadenza, per la proposizione del ricorso per cassazione è quello ordinario, non potendo trovare applicazione il regime limitativo del diritto di impugnazione in sede di legittimità dettato dall'art.17 della stessa legge, che ne prevede uno dimezzato rispetto a quello ordinario "breve", decorrente dalla notifica della sentenza nel testo integrale a cura della cancelleria, poiché norma di carattere speciale e di stretta interpretazione.

Cass. civ. n. 2426/2006

In tema di adozione di maggiorenne, per effetto dell'art. 30 della legge 28 marzo 2001, n. 149, che ha novellato l'art. 313 c.c., la decisione sulla richiesta di far luogo all'adozione viene assunta, ancorché in esito ad un procedimento che si svolge in camera di consiglio, con sentenza, e non più con decreto; pertanto, la sentenza pronunciata in sede di gravame dalla corte d'appello è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c.

Cass. civ. n. 8015/1997

Il genitore non affidatario non è legittimato ad impugnare, neppure con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., il provvedimento di adozione in casi particolari, posto che l'art. 313 c.c., come novellato dalla legge n. 184 del 1983 (art. 65) conferisce la legittimazione ad impugnare il decreto del tribunale solo all'adottante, all'adottando ed al P.M., non anche al suddetto genitore, che pur deve, ai sensi dell'art. 56, terzo comma della citata legge n. 184 del 1983, prestare l'assenso, il cui rifiuto, peraltro, siccome espresso da genitore non esercente la potestà quale è quello non affidatario (artt. 317, ultimo comma c.c. e 155 comma terzo c.c.) non preclude al tribunale di procedere all'adozione, ove ritenga il rifiuto stesso ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando. Tuttavia, nell'ipotesi in cui l'adozione riguardi un minore, il genitore legittimo, anche se non affidatario e non esercente la potestà genitoriale, può impugnare ex art. 313 c.c. il decreto del tribunale per i minorenni quale rappresentante del figlio minore, posto che in più occasioni ii legislatore (artt. 155, 317, 317 bis c.c.) ha inteso far salvo, per il genitore non affidatario, un potere di vigilanza sulla crescita del minore, nel cui ambito rientra la facoltà di adire il giudice ove ritenga sussistere il pericolo di un pregiudizio per l'interesse del figlio.

Cass. civ. n. 4258/1995

Il limite previsto per la revoca del consenso alla adozione, che, ai sensi dell'art. 47, L. n. 184 del 1983, non può essere successivo al decreto che pronuncia l'adozione, non impedisce all'adottante di far valere, con il reclamo di cui all'art. 313 c.c., sopravvenute circostanze ostative alla adozione, perché queste circostanze, anche quando dipendono dalla volontà dell'adottante (quale, nella specie, il deterioramento dei rapporti coniugali), si distinguono logicamente dalla revoca, che determina il venir meno di un dato soggettivo per la pronuncia del provvedimento di adozione.

Cass. civ. n. 1133/1988

Il decreto, con il quale la corte d'appello, in sede di reclamo, ai sensi dell'art. 313 (nuovo testo) c.c., provvede in materia di adozione di persona di maggiore età, è impugnabile per cassazione, trattandosi di provvedimento, ancorché emesso in sede di volontaria giurisdizione, avente carattere di decisorietà e definitività, non escluse dalla possibilità di revoca nei casi tassativamente contemplati.

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