Cass. civ. n. 1133 del 4 febbraio 1988

Testo massima n. 1


Il decreto, con il quale la corte d'appello, in sede di reclamo, ai sensi dell'art. 313 (nuovo testo) c.c., provvede in materia di adozione di persona di maggiore età, è impugnabile per cassazione, trattandosi di provvedimento, ancorché emesso in sede di volontaria giurisdizione, avente carattere di decisorietà e definitività, non escluse dalla possibilità di revoca nei casi tassativamente contemplati.

Testo massima n. 2


Nel procedimento di adozione di persona maggiorenne disciplinato dagli artt. 291 e seguenti (nuovo testo) del codice civile, la revoca del consenso dell'adottante o dell'adottato deve essere espressa prima della pronuncia del tribunale e non anche prima della pronuncia della corte d'appello in sede di reclamo, essendo questa ultima meramente eventuale e non potendosi consentire che un atto dispositivo della parte ponga nel nulla il provvedimento del tribunale.

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