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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3348 del 29 gennaio 2004

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3348 del 29 gennaio 2004

Testo massima n. 1

L’art. 609 octies c.p., nell’individuazione della condotta punibile, si riferisce espressamente a tutti «gli atti di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis c.p.» e quindi anche alle ipotesi previste nel secondo comma di detta norma. [ Nella specie la Corte ha ritenuto compreso nell’ambito di operatività dell’art. 609 octies c.p. anche l’ipotesi di cui all’art. 609 bis, secondo comma, n. 1, in cui si prevede che il fatto sia commesso con abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa ].

Testo massima n. 2

Nel giudizio di primo grado, qualora il difensore di fiducia dell’imputato non compaia all’udienza e venga sostituito ai sensi dell’art. 97 quarto comma c.p.p., il nuovo difensore nominato, che ha la qualifica di sostituto al quale si applicano le disposizioni dell’art. 102 c.p.p., per tutta la durata dell’impedimento del sostituito assume ed esercita i diritti e i doveri della difesa fino a quando quest’ultimo difensore che pur conserva la qualifica, non renda nota la cessazione dell’impedimento, dichiarando di riassumere dalla data della comunicazione l’effettivo esercizio di tali diritti e doveri; pertanto, fino all’adempimento di detto onere, l’avviso della fissazione del dibattimento e, in genere, ogni comunicazione o notificazione che riguardi la difesa dell’imputato spettano esclusivamente al sostituto.

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