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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 21047 del 5 maggio 2004

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 21047 del 5 maggio 2004

Testo massima n. 1

Nel giudizio di cassazione, è onere della parte che intende produrre atti in lingua straniera procedere con perizia giurata alla loro traduzione — ovvero ottenere il testo in lingua italiana dei provvedimenti provenienti da pubbliche autorità operanti in zone del territorio italiano nelle quali vige il bilinguismo — in quanto la nomina di un interprete da parte del giudice contrasta con le caratteristiche proprie del giudizio di legittimità, il quale non consente di regola lo svolgimento di attività istruttorie.

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