Art. 109 – Codice di procedura penale – Lingua degli atti
1. Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana.
2. Davanti all'autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza è, a sua richiesta, interrogato o esaminato nella madrelingua [Cost. 6] e il relativo verbale [134 ss.] è redatto anche in tale lingua [64, 65, 208, 294, 350, 351, 388, 421, 422]. Nella stessa lingua sono tradotti gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta. Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali.
3. Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullità [177-186].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 25537/2024
Negli enti territoriali privi di personale con qualifica dirigenziale, il conferimento di posizioni organizzative non costituisce atto discrezionale e fiduciario del Sindaco, in quanto tale interpretazione - contrastando con i principi generali di imparzialità e buon andamento stabiliti dall'art. 97 Cost. e con disposizioni di dettaglio contenute nel d.lgs. n. 165 del 2001 e nel d.lgs. n. 267 del 2000 - sottrarrebbe il Sindaco all'obbligo di dare conto delle proprie scelte con adeguata motivazione, anche al di fuori di procedure propriamente concorsuali.
Cass. civ. n. 24730/2024
La mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotto che non conosce la lingua italiana non integra un'ipotesi di nullità ma, se vi sia stata specifica richiesta della traduzione, i termini per impugnare, nei confronti del solo imputato, decorrono dal momento in cui egli abbia avuto conoscenza del contenuto del provvedimento nella lingua a lui nota.
Cass. civ. n. 20754/2024
In tema di condizioni di procedibilità, la presentazione della querela a cura del difensore deve essere effettuata attraverso il portale del processo penale telematico, ex artt. 111-bis, cod. proc. pen. e 87, comma 6-bis, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel solo caso in cui essa sia depositata presso la Procura della Repubblica, potendo, invece, essere inoltrata e ricevuta anche in formato cartaceo ove sia depositata preso gli uffici delle forze dell'ordine.
Cass. civ. n. 16528/2024
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il giudizio di complessiva o intrinseca inattendibilità delle scritture contabili, ancorché formalmente corrette, costituisce il presupposto per procedere con il metodo analitico-induttivo, che consente valutazioni sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, ma anche quello per procedere con l'accertamento induttivo "puro", fondato su presunzioni cd. "supersemplici", prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, in presenza di una delle tassative condizioni previste dallo stesso art. 39, comma 2, il quale, inoltre, costituendo una facoltà per l'Amministrazione, può prescindere anche solo in parte dalle scritture contabili e dal bilancio e non richiede alcuna specifica motivazione per l'utilizzazione di dati indicati in contabilità o in dichiarazione o comunque provenienti dallo stesso contribuente, anche a fronte di un giudizio di complessiva inattendibilità della contabilità, nel rispetto di una ricostruzione operata sempre secondo criteri di ragionevolezza e nel rispetto del parametro costituzionale della capacità contributiva.
Cass. civ. n. 10815/2024
In tema di reddito di impresa, nelle società di capitali la c.d. differenza da recesso corrisposta al socio receduto, derivante dall'eventuale maggior valore economico della società al momento del recesso rispetto al valore contabile del patrimonio netto, costituisce una componente negativa e deve qualificarsi come una remunerazione, un'anticipata liquidazione di redditi futuri o di utili latenti in bilancio, che, pertanto, rientra nella previsione di indeducibilità di cui all'art. 109, comma 9, lett. a), del Tuir (come desumibile dall'espresso richiamo che tale norma opera all'art. 44 del Tuir e confermato dall'art. 47, comma 7, dello stesso Tuir), mentre nelle società di persone la predetta differenza ha natura di reddito di partecipazione.
Cass. civ. n. 9899/2024
In tema di imposte dirette, gli accantonamenti a fondo rischi - essendo effettuati in previsione di passività prive dei requisiti di certezza e di determinabilità - sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 109, comma 1, parte seconda, TUIR, dove si stabilisce che i componenti di reddito, di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni, con la conseguenza che l'emersione di una sopravvenienza fiscalmente imponibile a seguito dell'azzeramento o della riduzione del fondo stessa, si determina nell'anno di imposta in cui si è disposto in tal senso.
Cass. civ. n. 8739/2024
In tema di determinazione del reddito di impresa, l'inerenza delle singole spese e dei costi affrontati, indispensabile per ottenerne la deduzione ex art. 109 del TUIR, è riscontrabile non solo se l'attività svolta rientra tra quelle previste nello statuto sociale, circostanza che ha un valore meramente indiziario, ma anche quando essa è destinata, almeno potenzialmente, a produrre utili, potendosi valorizzare spese che, pur presentando un rapporto debole tra costo ed attività d'impresa, concretamente si rivelino strumentali al progetto imprenditoriale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto la deducibilità dei costi per interventi edilizi realizzati su un fabbricato destinato ad abitazione familiare sulla base della mera titolarità del bene, intestato alla ditta di costruzioni edili del contribuente).
Cass. civ. n. 2519/2024
L'art. 99, comma 1, TUIR, stabilisce la deducibilità delle imposte diverse da quelle sui redditi secondo un principio di cassa, in deroga a quello di competenza ex art. 109, comma 1, TUIR; tale deroga, tuttavia, non può trovare applicazione, con conseguente ritorno all'imputazione per competenza, nei casi di tributi direttamente correlati a componenti positivi imponibili, in quanto oggetto di traslazione economica sui corrispettivi e nei casi di tributi che divengano oneri accessori di componenti negativi di reddito, assumendo la medesima natura e disciplina dei costi ai quali afferiscono.
Cass. civ. n. 2422/2024
In tema di misure di sicurezza detentive, quando l'applicazione consegua alla dichiarazione di delinquenza abituale adottata ai sensi dell'art. 102 cod. pen., il limite di durata massima, previsto dall'art. 1, comma 1-quater, d.l. 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, coincide con la pena massima edittale prevista per il delitto più grave tra quelli per i quali il soggetto ha riportato una delle condanne valutate ai fini della declaratoria di abitualità.
Cass. civ. n. 2383/2024
Ai fini della verifica del superamento delle soglie di punibilità previste con riguardo ai reati tributari, i costi non contabilizzati sostenuti dal contribuente per il conseguimento dei maggiori ricavi egualmente non contabilizzati concorrono alla determinazione dell'imposta evasa ex artt. 1, comma 1, lett. f) e 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nel caso in cui il reddito imponibile sia ricostruito incrociando la contabilità di impresa con quella "in nero", sempreché siano offerte allegazioni fattuali da cui risulti la certezza probatoria, diretta o indiziaria, o anche solo il ragionevole dubbio circa la loro esistenza.
Cass. civ. n. 46439/2023
Nel procedimento di riesame, caratterizzato da tempi assai ravvicinati e da adempimenti il cui mancato rispetto può comportare l'inefficacia della misura, è onere della parte e non del giudice provvedere a che la documentazione prodotta sia redatta in lingua italiana o accompagnata dalla sua traduzione formale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la declaratoria, del giudice dell'appello cautelare, di inammissibilità della documentazione prodotta dalla difesa, consistente nel passaporto con visti, nella ricevuta di cambio-valuta, nella copia del reddito da lavoro ed in una visura camerale, redatti in lingua straniera e non tradotti).
Cass. civ. n. 35802/2023
In tema di imposte sui redditi, l'operazione di stock lending, ossia di prestito di azioni, che preveda, a favore del mutuatario, il diritto all'incasso dei dividendi dietro versamento al mutuante di una commissione, corrispondente o meno all'ammontare dei dividendi riscossi, realizza il medesimo fenomeno economico dell'usufrutto di azioni, senza che rilevi, ai fini tributari, che in un caso si verta su un diritto reale e, nell'altro, su un diritto di credito, sicché è soggetta ai limiti previsti dall'art. 109, comma 8, del TUIR, restando il versamento della commissione costo indeducibile.
Cass. civ. n. 4612/2023
In tema di spese di sponsorizzazione, il regime di cui all'art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, nel testo vigente "ratione temporis", fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di imprese sportive dilettantistiche laddove i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima, consentendo, di conseguenza, di ritenere integralmente deducibili tali spese dal reddito del soggetto sponsor.
Cass. civ. n. 3901/2023
In tema di imposte sui redditi d'impresa, la sopravvenienza attiva, ai sensi dell'art. 88, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, necessitando del sopraggiungere di un evento, in un esercizio successivo a quello di imputazione, idoneo ad estinguere con certezza il costo o il debito registrato, non si verifica con la semplice iscrizione di un debito tra le passività, non ancora assolto negli esercizi successivi, con la conseguenza che l'iscrizione in bilancio di una posta passiva, per errore o perché fittizia, non comporta l'iscrizione di una sopravvenienza attiva nell'esercizio in cui l'errore sia stato corretto o la fittizietà sia stata dichiarata o accertata, dovendosi al contrario imputare la rettifica all'esercizio in cui l'iscrizione della componente negativa sia avvenuta per errore o per falsità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva erroneamente qualificato come sopravvenienza attiva un debito iscritto senza modifiche in più esercizi successivi, ancorché non pagato ed in assenza di un evento oggettivo di cancellazione della posta attiva).
Cass. pen. n. 12974/2014
In tema di procedimento a carico di imputato appartenente alla minoranza linguistica slovena, il diritto alla traduzione degli atti processuali previsto, in linea generale, dall'art. 109 c.p.p., e, nello specifico, dalle leggi 15 dicembre 1999, n. 482, e 23 febbraio 2001, n. 38, è subordinato alla richiesta dell'interessato o, quantomeno, alla segnalazione da parte dello stesso di appartenere al suddetto gruppo etnico -linguistico, non essendo imposta da alcuna norma di legge una verifica ufficiosa da parte del giudice in tal senso.
Cass. pen. n. 6662/2014
In tema di procedimento a carico di imputati appartenenti a minoranze linguistiche, l'utilizzo della lingua madre è consentito, ai sensi del d.P.R. n. 574 del 1988, esclusivamente nei rapporti con gli organi giudiziari situati nella provincia di Bolzano, sicché sono inammissibili i motivi di ricorso svolti per il giudizio di cassazione, redatti in parte in lingua tedesca e senza traduzione in lingua italiana. (Nella specie, il ricorso per Cassazione riportava il contenuto di atti a contenuto probatorio in lingua tedesca senza riprodurre la traduzione in italiano).
Cass. pen. n. 44418/2008
L'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento e non ai documenti, già formati, che vengano acquisiti, a meno che la loro utilizzazione possa pregiudicare i diritti dell'imputato e sempre che quest'ultimo abbia eccepito il concreto pregiudizio derivante dalla mancata traduzione. (Fattispecie in cui è stata rigettata l'eccezione di nullità della sentenza per l'omessa traduzione in lingua italiana di documenti utilizzati ai fini della decisione e provenienti dall'autorità amministrativa francese).
Cass. pen. n. 36541/2008
È inammissibile l'impugnazione redatta in lingua straniera, interamente o in uno dei suoi indefettibili elementi costitutivi indicati dall'art. 581 c.p.p., proposta da soggetto legittimato (nella specie, estradando ) che non conosca la lingua italiana, atteso che questi, esercitando una facoltà personale e discrezionale, può valersi dell'assistenza di un proprio interprete di fiducia, a spese dello Stato in caso di indigenza. (ved. Corte cost., sent. n. 254 del 2007 ).
Cass. pen. n. 21047/2004
Nel giudizio di cassazione, è onere della parte che intende produrre atti in lingua straniera procedere con perizia giurata alla loro traduzione — ovvero ottenere il testo in lingua italiana dei provvedimenti provenienti da pubbliche autorità operanti in zone del territorio italiano nelle quali vige il bilinguismo — in quanto la nomina di un interprete da parte del giudice contrasta con le caratteristiche proprie del giudizio di legittimità, il quale non consente di regola lo svolgimento di attività istruttorie.
Cass. pen. n. 21021/2003
L'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento, non agli atti già formati da acquisire al procedimento medesimo, dei quali il giudice deve disporre la traduzione ai sensi dell'art. 143, comma 2 c.p.p.; ciò vale anche per l'atto di nomina del difensore di fiducia, redatto in lingua straniera, proveniente dall'indagato straniero. (Nella fattispecie la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale il tribunale aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame di un provvedimento di sequestro, proposta dal difensore dell'indagato straniero, perché la documentazione prodotta dal difensore era redatta in lingua straniera).
Cass. pen. n. 35/2003
Negli uffici giudiziari in cui vige il regime bilinguista, il giudice ha la possibilità di utilizzare la lingua tedesca anche a tutela dell'imputato straniero che dichiari di non conoscere la lingua italiana e di esprimersi solo in tale lingua, senza che occorra la nomina di un interprete.
Cass. pen. n. 38238/2002
Tutti gli atti processuali compiuti, in un territorio nel quale è insediata una minoranza linguistica riconosciuta, nella lingua, diversa da quella italiana, ivi dominante, devono essere tradotti in italiano, a pena di nullità, in caso di proseguimento del procedimento al di fuori di quel territorio. (Fattispecie nella quale, nel giudizio di rinvio, celebratosi, a seguito di precedente annullamento della Corte di cassazione, dinanzi alla Corte d'appello di Brescia, gli atti in lingua tedesca contenuti nel fascicolo del dibattimento svoltosi nella regione Trentino-Alto Adige non erano stati tradotti in lingua italiana).
Cass. pen. n. 27347/2001
La mancata consegna di copia della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione a giudizio con la traduzione nella lingua di origine degli imputati stranieri, che siano stati presenti all'udienza preliminare con l'assistenza dell'interprete, non impedisce a questi ultimi di comprendere appieno la portata dell'accusa contestata e non comporta quindi alcuna lesione del diritto di difesa, atteso che lo svolgimento dell'udienza preliminare in presenza degli imputati ha consentito agli stessi di conoscere il contenuto delle richieste del P.M. e del decreto di citazione a giudizio mediante la contestuale traduzione orale ad opera dell'interprete.
Cass. pen. n. 21952/2001
In tema di procedimento a carico di imputati appartenenti a minoranze linguistiche riconosciute presenti nella regione Trentino Alto Adige, il requisito del bilinguismo del giudice — che non può essere inteso come condizione di sua capacità — non opera nei procedimenti trattati da organo giurisdizionale costituito fuori dal territorio della predetta regione, anche se una prima fase processuale si è svolta in tale ambito territoriale. (Fattispecie relativa a giudizio di rinvio, celebrato innanzi a giudice non sedente nella regione Trentino Alto Adige, a seguito di sentenza di annullamento da parte della Corte di cassazione). (Corte cost. sent. n. 213 del 1998 e n. 406 del 1999).
L'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento, non agli atti, già formati, da acquisire al procedimento medesimo. (Fattispecie in cui il ricorrente, cittadino italiano di lingua tedesca, aveva dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per omessa traduzione in lingua italiana degli atti e documenti acquisiti al processo e redatti in tedesco).
Cass. pen. n. 1400/1999
La sentenza che conclude il giudizio di appello rientra fra gli atti che devono essere tradotti nella lingua del cittadino appartenente alla minoranza linguistica slovena se costui ne abbia fatto richiesta. Tuttavia, in caso di mancata traduzione, la nullità prevista dal terzo comma di cui all'art. 109 c.p.p. non investe la sentenza in sè ma il procedimento di pubblicazione, conseguentemente derivandone l'unico effetto del mancato decorso del termine per il ricorso per cassazione. La nullità, peraltro, è sanata ai sensi dell'art. 183, lett. b), c.p.p. se venga ugualmente proposto il ricorso. La disposizione dell'art. 109 c.p.p. tende, infatti, a rispettare il patrimonio culturale e linguistico dei soggetti interessati e non è posta a garanzia dell'intervento, della assistenza e della rappresentanza dell'imputato. Per contro, una violazione dell'art. 143 c.p.p., con conseguente nullità assoluta, sarebbe ipotizzabile solo nel caso di deduzione - da parte dell'appartenente alla minoranza slovena - di mancanza di conoscenza della lingua italiana, in quanto in tal caso la tutela del diritto di difesa verrebbe a sovrapporsi a quella spettante all'interessato quale appartenenza alla minoranza linguistica in quanto tale.
Cass. pen. n. 758/1995
L'obbligo di usare la lingua italiana (art. 109 comma primo c.p.p.) si riferisce agli atti da compiere nel procedimento, non agli atti già formati da acquisire al procedimento medesimo. Ciò deriva, oltre che dal tenore letterale della citata norma e dal principio chiaramente desumibile dall'eccezione stabilita nel comma secondo del predetto articolo, anche dalle espresse e specifiche disposizioni dettate dagli artt. 237, 242 e 143 c.p.p. Secondo il combinato disposto delle predette norme, alla cui osservanza il giudice è tenuto ex art. 124 c.p.p. anche senza richiesta o sollecitazione della difesa, mentre l'acquisizione di qualsiasi documento proveniente dall'imputato può essere disposta anche di ufficio, il giudice «dispone» (cioè deve disporre) la traduzione, a norma dell'art. 143, dei documenti redatti in lingua diversa dall'italiano, se cioè è necessario alla loro comprensione. (Nella fattispecie, il tribunale del riesame aveva rifiutato l'ammissione, perché «incomprensibile», in quanto prodotto in lingua tedesca, di documentazione di cui la difesa aveva chiesto l'ammissione per provare circostanze relative all'alibi, ed aveva rigettato l'istanza di riesame ritenendo l'alibi mancante di prova. La Corte di cassazione, in applicazione del principio di diritto di cui in massima, ha annullato con rinvio l'impugnata ordinanza, specificando che la mancata ammissione della documentazione prodotta dall'indagato e la sua mancata traduzione, anche in udienza ad opera di un interprete di facile e pronta reperibilità, in relazione alla lingua comunitaria adoperata (tedesca) e ai cinque giorni di tempo a disposizione dei giudici, ai fini del termine di cui all'art. 309, comma 10 c.p.p., si riflettono negativamente sulla logica e sulla coerenza della decisione adottata riguardo alla valenza probatoria di detta documentazione).
Cass. pen. n. 10775/1994
Poiché l'atto di impugnazione deve anzitutto essere comprensibile dal giudice cui è diretto, è da ritenere inammissibile ab origine, in quanto sostanzialmente privo di tutti i requisiti previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 c.p.p., l'atto d'impugnazione che sia stato redatto, in violazione dell'art. 109 c.p.p., in lingua straniera, nulla rilevando in contrario il disposto di cui all'art. 143 c.p.p., quale interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza 12-19 gennaio 1993 n. 10, giacché, in base a detto disposto, l'imputato ha il diritto di ricevere nella propria lingua, mediante assistenza di un interprete, tutti gli atti processuali recettizi, ma non anche quello di fruire di detta assistenza nell'esercizio di facoltà discrezionali come quella di proporre impugnazione.
Cass. pen. n. 2642/1993
Né la convenzione europea sui diritti dell'uomo, né il codice di rito impongono la traduzione nella lingua dell'imputato straniero degli atti che gli vengono notificati. L'unica eccezione alla regola generale dell'uso esclusivo della lingua italiana, stabilita dall'art. 109 c.p.p., è costituita dall'art. 169, terzo comma, c.p.p., secondo il quale l'invito a dichiarare o ad eleggere domicilio nel territorio dello Stato dev'essere redatto nella lingua dell'imputato straniero, cui la raccomandata contenente la notizia del procedimento e l'invito in questione debba essere notificata all'estero, quando dagli atti non risulti che egli conosce la lingua italiana. Siffatta esplicita previsione conferma la regola generale, che è quella dell'uso della lingua italiana, senza necessità di traduzioni per lo straniero che si trovi in Italia, di tutti gli altri atti scritti del procedimento, salvo il diritto, per l'imputato che non conosca la lingua italiana, di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di comprendere l'accusa formulata contro di lui e di seguire il compimento degli atti cui partecipa (art. 143 c.p.p.).