Cass. pen. n. 13525 del 08 febbraio 2024

Testo massima n. 1


ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Prescrizioni attuative del programma trattamentale - Obbligo del versamento periodico di una somma di denaro in favore di persona diversa da quella offesa o danneggiata dal reato - Legittimità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.


In tema di affidamento in prova al servizio sociale, è illegittima la prescrizione attuativa del programma trattamentale che imponga l'obbligo del versamento periodico di una somma di denaro in favore di persona diversa da quella offesa o danneggiata dal reato, trattandosi di prestazione patrimoniale priva di base legale e, quindi, in contrasto con l'art. 23 Cost. (Fattispecie in cui il tribunale di sorveglianza aveva disposto che il condannato per reati in materia di stupefacenti versasse duecento euro al mese in favore di una associazione operante nell'ambito del recupero dei giovani tossicodipendenti).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 7520 del 2002

Normativa correlata

Costituzione art. 23
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST. PENDENTE

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