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Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 36541 del 24 settembre 2008

Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 36541 del 24 settembre 2008

Testo massima n. 1

È inammissibile l’impugnazione redatta in lingua straniera, interamente o in uno dei suoi indefettibili elementi costitutivi indicati dall’art. 581 c.p.p., proposta da soggetto legittimato [ nella specie, estradando ] che non conosca la lingua italiana, atteso che questi, esercitando una facoltà personale e discrezionale, può valersi dell’assistenza di un proprio interprete di fiducia, a spese dello Stato in caso di indigenza. [ ved. Corte cost., sent. n. 254 del 2007 ].

Testo massima n. 2

Il mancato accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall’estradando contro la sentenza della corte di appello favorevole all’estradizione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [ Nella specie, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso e si è astenuta dalla condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa per le ammende, sul rilievo dell’assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in considerazione della condizione di straniero alloglotta del ricorrente e della scarna e non univoca elaborazione giurisprudenziale della materia ]

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