Cass. civ. n. 13537 del 15 maggio 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE Servizi pubblici essenziali - Sciopero - Art. 4, comma 2, l. n. 146 del 1990 - Organizzazioni sindacali - Dovere di dissociarsi da forme di proteste che non garantiscono i servizi pubblici essenziali - Sussistenza - Revoca dello sciopero - Irrilevanza.


Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, il comportamento omissivo - tenuto dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti che, in violazione del dovere di vigilare, non si siano dissociate pubblicamente ed in modo inequivoco da forme di protesta esercitate senza il rispetto delle misure dirette a garantire l'erogazione delle prestazioni indispensabili a tutela dei diritti della persona costituzionalmente presidiati - è sanzionabile, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 146 del 1990, e ciò anche in ipotesi di revoca dello sciopero, vieppiù in caso di astensione indetta in contrasto con le regole di cui alla l. n. 146 del 1990 e di agitazione persistente nonostante la revoca.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 2298 del 2019

Normativa correlata

Costituzione art. 40
Legge 12/06/1990 num. 146 art. 4 com. 2 CORTE COST.

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