Cass. pen. n. 13494 del 4 aprile 2011

Testo massima n. 1


Il reato di cui all'art. 684 c.p. (pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale), pur potendo avere ad oggetto, oltre agli “atti” propriamente detti, anche i “documenti”, presuppone che anch'essi, come gli “atti”, derivino da attività d'indagine compiuta dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, solo a tale condizione configurandosi, ai sensi dell'art. 329 c.p.p., l'obbligo del segreto che determina il divieto di pubblicazione previsto dall'art. 114 c.p.p.. Ne consegue che non può ritenersi sussistente il suddetto reato nel caso in cui vengano pubblicati documenti che, pur se acquisiti agli atti del procedimento penale per ordine del pubblico ministero o per iniziativa della polizia giudiziaria, siano stati prodotti da diversa fonte soggettiva e secondo linee giustificative a sé stanti. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la sussistenza del reato in un caso in cui la pubblicazione aveva avuto ad oggetto il contenuto di un'informativa inviata da un organo meramente amministrativo quale l'agenzia delle entrate al procuratore della Repubblica; informativa nella quale erano indicati i nomi di cittadini italiani cui erano intestati depositi presso una banca sita nel territorio del principato del Liechtenstein).

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