Cass. pen. n. 2094 del 6 novembre 1994

Testo massima n. 1


L'art. 324 c.p.p., che disciplina il procedimento di riesame del provvedimento che ha disposto il sequestro, stabilisce al comma sesto ultima parte che «fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria». Tale obbligo di deposito è funzionale al diritto del difensore dell'indagato di svolgere la sua funzione, per l'esercizio della quale non è possibile ridurre all'esame la facoltà del difensore stesso, ma essa deve considerarsi estesa alla possibilità di estrarre copia degli atti. Pertanto, il diniego dell'esercizio del diritto di estrarre copia degli atti depositati dà luogo alla nullità prevista dall'art. 178 lett. c) c.p.p., risolvendosi nell'indebita restrizione del diritto di assistenza e rappresentanza dell'indagato, e tale nullità deve essere dichiarata dal giudice se dedotta nei termini di cui all'art. 180 stesso codice.

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