Cass. pen. n. 675 del 21 marzo 1996

Testo massima n. 1


In materia di riesame o di appello in materie di misure cautelari legittimato a partecipare al procedimento camerale è il Procuratore della Repubblica presso il tribunale e non quello presso il giudice della sede che ha emesso il provvedimento impugnato. Ne consegue che le memorie di cui all'art. 127 comma 2 c.p.p. (richiamato dagli artt. 309 e 310 stesso codice) possono essere presentate soltanto dal predetto P.M. legittimato a partecipare al procedimento e non già da quello che aveva richiesto la misura al Gip.

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