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Art. 121 — Memorie e richieste delle parti

Art. 121 — Memorie e richieste delle parti

1. In ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie [ 419 ] o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria .

2. Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge [ 299, 398, 440, 478 ], entro quindici giorni.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 18385/2018

L’omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive che devono essere esaminate dal giudice cui vengono rivolte, a meno che contengano la mera ripetizione di difese già svolte o siano inconferenti rispetto all’oggetto del giudizio.

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Cass. pen. n. 14975/2018

L’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive.

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Cass. pen. n. 44419/2015

In tema di giudizio abbreviato, il difensore, a norma degli artt. 233 e 121 cod. proc. pen., può depositare memorie ed allegare consulenze tecniche di parte in ogni stato e grado del procedimento, anche se vi è già stata l’ammissione del rito alternativo, ne consegue che l’omessa valutazione di tali atti, pur non essendo causa di nullità della sentenza, può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive. [In motivazione, la Corte ha censurato l’omessa motivazione relativamente ai rilievi sulle modalità di assunzione della testimonianza del minore vittima di abusi sessuali, contenuti in una consulenza psicologica che la difesa aveva chiesto di produrre dopo l’instaurazione del rito abbreviato].

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Cass. pen. n. 3200/2015

Nel giudizio di impugnazione, la presentazione di una memoria, in luogo dei motivi aggiunti, non preclude l’illustrazione e la cognizione dei motivi già dedotti e delle questioni rilevabili d’ufficio.

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Cass. pen. n. 40187/2014

In tema di adesione del difensore all’astensione proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la relativa dichiarazione può essere trasmessa a mezzo telefax alla cancelleria del giudice procedente, dovendo applicarsi la norma speciale contenuta nell’art. 3, comma secondo, del vigente codice di autoregolamentazione, secondo la quale l’atto contenente la dichiarazione di astensione può essere “trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero”. [In motivazione, la S.C. ha precisato che tale soluzione appare imposta non solo da un’interpretazione letterale della norma, che non richiede l’adozione di forme particolari per la comunicazione o il deposito, ma anche da un’interpretazione adeguatrice e sistematica, più rispondente all’evoluzione del sistema di comunicazioni e notifiche, oltre che alle esigenze di semplificazione e celerità richieste dal principio della ragionevole durata del processo].

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Cass. pen. n. 9030/2014

La richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell’imputato o del difensore, inviata a mezzo telefax in cancelleria, non è irricevibile né inammissibile; peraltro, l’utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione comporta l’onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell’omesso esame della sua richiesta, di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente.

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Cass. pen. n. 7058/2014

Alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni e notificazioni nel processo penale mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata.

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Cass. pen. n. 269/2014

L’omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, ma può influire sulla congruità e correttezza logico – giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive.
La facoltà di presentare al giudice memorie o richieste scritte in ogni stato e grado del procedimento, in mancanza di diversa previsione, deve ammettersi anche nell’ambito del procedimento “de plano” per la dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di ricusazione per manifesta infondatezza avanzata dall’imputato nei confronti dei componenti il collegio.

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Cass. pen. n. 21602/2013

È inammissibile l’istanza di rinvio dell’udienza per concomitante impegno del difensore trasmessa via fax, stante la previsione di cui all’art. 121 c.p.p., che stabilisce l’obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria, mentre il ricorso al telefax è riservato ai funzionari di cancelleria ai sensi dell’art. 150 del codice di rito.

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Cass. pen. n. 3986/2012

Il parere “pro veritate” allegato all’atto di appello equivale ad una consulenza tecnica di parte e, come tale, spetta al giudice valutarlo ed eventualmente utilizzarlo ai fini della decisione, anche in mancanza del previo esame del consulente allorchè le parti non ne abbiano contestato il contenuto.

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Cass. pen. n. 602/2012

È priva di efficacia la rinuncia al gravame in sede di legittimità, sottoscritta dal difensore all’uopo delegato dall’interessato, proposta via fax, non seguito dalla spedizione dell’originale via posta o mediante altro sistema idoneo a garantirne l’autenticità della provenienza, considerato che l’art. 121 c.p.p. statuisce l’obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste al giudice mediante deposito in cancelleria mentre il ricorso al telefax, quale forma particolare di notificazione, è riservato dall’art. 150 del codice di rito ai funzionari di cancelleria.

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Cass. pen. n. 34531/2007

Gli argomenti esposti in una memoria presentata ai sensi dell’art. 121 c.p.p. possono essere disattesi anche per implicito dal giudice.

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Cass. pen. n. 789/2004

In tema di notificazioni, per i privati e i difensori non c’è alternativa alla adozione delle forme espressamente previste dalla normativa processuale, costituita dall’art. 121 c.p.p., che stabilisce che le memorie e le richieste delle parti devono essere presentate al giudice per iscritto mediante deposito in cancelleria. L’art. 150 c.p.p., che contempla l’uso di forme particolari, quali il telefax, indica nei funzionari di cancelleria gli unici soggetti abilitati ad avvalersene. Ne deriva che il mezzo in questione non può essere utilizzato per chiedere il rinvio dell’udienza.

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Cass. pen. n. 8112/2003

In tema di misure cautelari reali, qualora il decreto di sequestro preventivo notificato all’indagato sia viziato da nullità per il difetto di tempestiva comunicazione della nomina del difensore d’ufficio, ex art. 369 bis c.p.p., il termine per far valere detta nullità – azionabile dalla parte, ex artt. 180 e 182 c.p.p., a pena di decadenza prima del compimento dell’atto o, quando ciò non sia possibile, immediatamente dopo – non si pone in relazione al necessario compimento di un successivo atto cui intervenga la stessa parte o il difensore, con la conseguenza che essa, nella specie, non può essere fatta valere in sede di giudizio di riesame, in quanto può ben essere dedotta anche al di fuori dell’espletamento di specifici atti, mediante lo strumento delle memorie o richieste che, ex art. 121 c.p.p., possono essere inoltrate in ogni stato e grado del procedimento.

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Cass. pen. n. 1623/1999

L’opposizione alla richiesta di archiviazione non rientra tra le impugnazioni, cui sia applicabile l’art. 583 capoverso c.p.p., ma costituisce l’espressione specifica di quella facoltà conferita in via generale dall’art. 121 primo comma c.p.p. Ne consegue che l’opposizione deve pervenire nella cancelleria del giudice entro il termine di 10 giorni dall’avviso alla parte offesa, e che è legittima la pronuncia di archiviazione intervenuta de plano, appena trascorso quel termine senza che l’opposizione sia stata depositata in cancelleria.

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Cass. pen. n. 146/1997

In materia di ricorso dell’indagato avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di decreto di sequestro preventivo, legittimato a presentare memorie è il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato [tribunale] e non quello presso la pretura.

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Cass. pen. n. 4078/1996

Nell’udienza camerale disposta a seguito di opposizione all’archiviazione, il giudice non ha alcun obbligo di procedere all’esame della parte interessata. La necessità di procedere a tale incombente è rimessa esclusivamente al suo discrezionale apprezzamento. Quando perciò siano presenti i difensori dell’indagato e dell’opponente e questi abbiano illustrato le rispettive posizioni, nessuna nullità può essere dedotta per non avere il Gip proceduto all’audizione dei loro assistiti. [Nell’affermare il principio di cui in massima la Corte ha rilevato che nel caso particolare non risultava nel verbale di udienza nessuna esplicita richiesta in tal senso, ma ha affermato che essa non sarebbe comunque vincolante per il giudice e che la facoltà di presentare memorie al giudice, prevista dall’art. 121 c.p.p., esclude ogni possibile violazione dei diritti di difesa rilevante ai sensi dell’art. 179 c.p.p.].

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Cass. pen. n. 3284/1996

La parte privata che, per presentare un’istanza al giudice che procede, si serva di un mezzo tecnico non preso in considerazione dalla legge, assume il rischio dell’intempestività con cui l’atto può pervenire a conoscenza del giudice cui è indirizzato; la trasmissione mediante messaggio inoltrato via telefax non può equivalere, infatti, al deposito nella cancelleria previsto dall’art. 121 c.p.p., sicché il momento in cui l’atto perviene nell’apparecchiatura ricevente, pur predisposta dall’ufficio giudiziario funzionalmente alle proprie esigenze organizzative, non può essere considerato come quello in cui il giudice ne ha potuto prendere conoscenza. [In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto irrilevante che il telefax con il quale il difensore aveva segnalato il legittimo impedimento dell’imputato fosse pervenuto nella cancelleria del giudice del dibattimento in orario antecedente all’udienza, posto che il collegio era stato posto a conoscenza del messaggio solo dopo la trattazione della causa].

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Cass. pen. n. 675/1996

In materia di riesame o di appello in materie di misure cautelari legittimato a partecipare al procedimento camerale è il Procuratore della Repubblica presso il tribunale e non quello presso il giudice della sede che ha emesso il provvedimento impugnato. Ne consegue che le memorie di cui all’art. 127 comma 2 c.p.p. [richiamato dagli artt. 309 e 310 stesso codice] possono essere presentate soltanto dal predetto P.M. legittimato a partecipare al procedimento e non già da quello che aveva richiesto la misura al Gip.

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Cass. pen. n. 1662/1995

Il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento, cui spetta la comunicazione dell’atto di impugnazione ex art. 584 c.p.p., può non solo proporre l’appello [anche incidentale] o il ricorso per cassazione, ma anche presentare una memoria per contrastare le tesi delle parti private, in virtù dell’art. 121 c.p.p. Siffatta norma, invero, riconosce a tutte le parti il potere di contraddire.

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Cass. pen. n. 3507/1994

Qualora la parte non denunci di fatto alcun conflitto, ma si limiti a sollecitare il giudice affinché crei esso stesso la situazione di conflitto contestando la competenza attribuitagli da altro giudice, il giudice, se non ritenga di sollevare esso stesso conflitto ex art. 30, comma 1, c.p.p., non deve trasmettere ai sensi del successivo comma di tale articolo la denunzia e gli atti necessari alla Corte di cassazione, ma deve considerare l’atto di parte alla stregua di una comune eccezione di competenza ovvero di una generica richiesta formulata ai sensi dell’art. 121 c.p.p. provvedendo di conseguenza.

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Cass. pen. n. 1599/1993

Nel vigente codice di procedura difetta l’espressa previsione di un termine entro il quale il giudice è tenuto a provvedere sulla richiesta di emissione di una misura cautelare avanzata dal pubblico ministero. Se si volesse, poi, fare richiamo alla disposizione di carattere generale di cui all’art. 121, secondo comma, c.p.p., secondo cui il giudice deve emettere il proprio provvedimento entro quindici giorni dalla richiesta, non essendo tale termine sanzionato da nullità, in quanto meramente ordinatorio, la relativa inosservanza sarebbe priva di conseguenze di carattere processuale.

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Cass. pen. n. 10918/1992

I pareri espressi dai consulenti di parte a mezzo di memoria scritta presentata a norma degli artt. 233 e 121 c.p., possono essere letti in udienza e possono essere utilizzati ai fini della decisione anche in mancanza del previo esame del consulente qualora le parti non ne abbiano contestato il contenuto ed il giudice abbia ritenuto superfluo di disporre sostitutivamente una perizia.

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