Art. 121 – Codice di procedura penale – Memorie e richieste delle parti

1. In ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie [419] o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria.

2. Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge [299, 398, 440, 478], entro quindici giorni.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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