Cass. pen. n. 602 del 12 gennaio 2012
Testo massima n. 1
È priva di efficacia la rinuncia al gravame in sede di legittimità, sottoscritta dal difensore all'uopo delegato dall'interessato, proposta via fax, non seguito dalla spedizione dell'originale via posta o mediante altro sistema idoneo a garantirne l'autenticità della provenienza, considerato che l'art. 121 c.p.p. statuisce l'obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste al giudice mediante deposito in cancelleria mentre il ricorso al telefax, quale forma particolare di notificazione, è riservato dall'art. 150 del codice di rito ai funzionari di cancelleria.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi